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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24201/2026 del 01/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. Il ricorso per cassazione deduceva un solo motivo: violazione di legge per omesso avviso circa la possibilità di ottenere una pena sostitutiva e per la conseguente mancata applicazione di una sanzione sostitutiva. La censura si fondava sull'assunto che, dopo l'entrata in vigore della riforma Cartabia, il giudice di appello avrebbe dovuto avvertire la parte della facoltà di chiedere una pena sostitutiva, nonostante tale richiesta non fosse stata formulata nell'atto di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo manifestamente infondato il motivo. Ha osservato che l'appello era stato proposto dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, ma non conteneva alcuna specifica richiesta o doglianza in ordine alla sostituzione della pena; inoltre, ha affermato che l'art. 601 c.p.p., anche nel testo modificato dalla riforma Cartabia, non prevede un obbligo di avviso sulla possibilità di chiedere sanzioni sostitutive. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 624-625 c.p.

    norme incriminatrici del furto, nella forma aggravata contestata e confermata in appello

  • art. 601 c.p.p.

    anche dopo le modifiche della riforma Cartabia non impone al giudice d'appello un avviso specifico sulla possibilità di richiedere sanzioni sostitutive

  • d.lgs. n. 150 del 2022

    richiamato per delimitare il nuovo assetto processuale introdotto dalla riforma Cartabia e il regime applicabile all'appello proposto dopo la sua entrata in vigore

  • Cassa delle ammende

    destinazione della somma irrogata a titolo di sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello introdotto dopo l'entrata in vigore della riforma Cartabia, la richiesta di applicazione di una pena sostitutiva deve essere specificamente formulata dalla parte nell'atto di impugnazione o nelle deduzioni difensive; in mancanza, la censura sulla mancata applicazione della sanzione sostitutiva è manifestamente infondata.
  • L'art. 601 c.p.p., nel testo risultante dalle modifiche della riforma Cartabia, non introduce a carico del giudice d'appello un obbligo di avviso circa la facoltà dell'imputato di chiedere pene sostitutive.
  • La mancata deduzione in appello di una questione relativa alle sanzioni sostitutive preclude la successiva censura in cassazione quando il ricorso si risolva nella richiesta di un avviso non previsto dalla legge processuale.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio

Testo integrale

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