Cassazione Penale, Sentenza n. 10666/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano del 11/03/2021 (deciso in rinvio dopo annullamento della Cassazione): a) Rexhepi ha dedotto due motivi: (i) violazione di norme sul giudizio di cassazione e sulle circostanze attenuanti generiche per mancata motivazione della Corte d'appello in sede di rinvio; (ii) errata esclusione dell'applicabilità della causa di non luogo a procedere prevista dall'art.13, comma 3quater d.lgs. 286/1998 rispetto all'espulsione eseguita ai sensi dell'art.16 (espulsione a titolo di sanzione alternativa alla detenzione). b) Ziu e Qeveri hanno dedotto la nullità assoluta per omessa traduzione degli atti in lingua a loro comprensibile (violazione art.143 c.p.p., art.6 CEDU, art.111 Cost.) e altri vizi processuali, nonostante avessero chiesto e ottenuto l'applicazione concordata della pena (art.599bis c.p.p.) con rinuncia a motivi di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Kujtim Rexhepi (infondato) e ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Amarildo Ziu e Enkeleida Qeveri. Motivazioni principali: per Rexhepi il primo motivo era inammissibile perché il giudice del rinvio deve uniformarsi alla sentenza di annullamento e la questione delle attenuanti non era stata rimessa; il secondo motivo è infondato in quanto la normativa e la giurisprudenza interpretano l'art.13, comma 3quater come applicabile solo alle espulsioni previste dai commi 3, 3‑bis e 3‑ter, non alle espulsioni disposte ai sensi dell'art.16 (sanzione alternativa alla detenzione). Per Ziu e Qeveri i ricorsi sono inammissibili perché, avendo ottenuto applicazione concordata della pena e non avendo tempestivamente eccepito la nullità per mancata traduzione, tali censure risultano precluse o sanate; inoltre la nullità relativa alla traduzione è di regime intermedio e va eccepita tempestivamente. Conseguenze: rigetto/inammissibilità e condanna al pagamento delle spese processuali; Ziu e Qeveri condannati in aggiunta al versamento di euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende; Rexhepi condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art.13, comma 3quater, d.lgs. n.286/1998 (Testo Unico sull'immigrazione)
Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere
La Corte ha interpretato la norma in senso restrittivo: il comma 3quater si applica soltanto alle espulsioni disposte ai sensi dei commi 3, 3‑bis e 3‑ter e non può essere esteso alle espulsioni disposte come sanzione alternativa ai sensi dell'art.16.
art.16, comma 5, d.lgs. n.286/1998
Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, è disposta l'espulsione
L'espulsione disposta ai sensi dell'art.16 (sanzione sostitutiva/alternativa alla detenzione) non rientra nell'ambito operativo dell'art.13, comma 3quater; pertanto la esecuzione di tale espulsione non determina automaticamente la pronuncia di non luogo a procedere nei procedimenti riferibili ad altri fatti.
art.527, comma 3, cod. proc. pen.
Il giudice del rinvio deve uniformarsi alla sentenza di annullamento per le questioni di diritto decise e non può riesaminare profili coperti dal giudicato di cassazione; ciò preclude valutazioni su questioni non rimesse.
art.606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.
Norme che regolano i motivi di ricorso per cassazione (vizi di diritto e violazione di norme processuali): la Corte ha valutato l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi dedotti alla luce dei limiti del ricorso in Cassazione.
art.62bis c.p.
Riferita alle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che su tale questione il giudice del rinvio non potesse pronunciarsi se non era stata oggetto della statuizione di annullamento o di motivo di cassazione.
art.599bis c.p.p.
Regola l'applicazione concordata della pena (patteggiamento): la Corte richiama il principio per cui l'accesso al rito concordato comporta, salvo specifiche eccezioni, rinuncia a far valere nullità processuali diverse da quelle attinenti all'accordo e al consenso, e rende inammissibili censure tardive.
art.143 c.p.p.
Disciplina la traduzione degli atti processuali per l'imputato alloglotta: la Corte ha ricordato che la relativa nullità è di regime intermedio e si considera sanata se non tempestivamente eccepita; inoltre il patteggiamento comporta di regola rinuncia a tale censura.
art.111 Cost. e art.6 CEDU
Richiamati dalle difese come garanzie del giusto processo e del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto però che le censure basate su tali principi fossero precluse o non tempestive nel contesto del rito concordato e dei motivi dedotti.
Massime di principio
- Il giudice del rinvio (art.527 c.p.p.) è vincolato alle statuizioni della sentenza di annullamento: non può riesaminare questioni di diritto già decise dalla Cassazione o non rimesse dal giudice delle legittimità.
- La causa di non luogo a procedere prevista dall'art.13, comma 3quater del d.lgs. 286/1998 ha ambito applicativo limitato alle espulsioni previste nei commi 3, 3‑bis e 3‑ter; le espulsioni disposte come sanzione alternativa/determinata dall'art.16 non rientrano automaticamente in tale disciplina.
- L'espulsione eseguita ai fini di sanzione alternativa alla detenzione (art.16) non impedisce di per sé l'instaurazione o la prosecuzione di procedimenti per altri fatti commessi prima dell'espulsione; va valutato caso per caso.
- Nel rito concordato (patteggiamento, art.599bis c.p.p.) l'imputato, accedendo all'accordo, in genere rinuncia a far valere molte nullità processuali pregresse; censure tardive in Cassazione su tali nullità sono spesso inammissibili.
- La mancata traduzione di atti per l'imputato che non conosce l'italiano configura una nullità di regime intermedio e va eccepita tempestivamente; se non tempestivamente contestata può considerarsi sanata.
- In sede di Cassazione è essenziale verificare preliminarmente l'ammissibilità dei motivi in relazione ai limiti posti dal rito (es. motivi rinunciati dal patteggiamento, questioni non oggetto di annullamento), oltre alla loro fondatezza sostanziale.
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