Cassazione Civile, Ordinanza n. 13740/2023 del 18/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
I contribuenti avevano presentato istanza di rimborso, ai sensi dell'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, per ottenere il 90% delle imposte Irpef e Ilor versate per gli anni 1990-1992, in quanto residenti in un Comune siciliano colpito dal sisma del dicembre 1990. Dopo il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, il ricorso era stato respinto in primo grado per difetto di prova del diritto al beneficio. In appello, i contribuenti avevano prodotto anche le dichiarazioni dei redditi, ma la CTR aveva comunque rigettato la domanda ritenendo il rimborso incompatibile con la normativa europea in tema di aiuti di Stato. Nel ricorso per cassazione i contribuenti deducevano la violazione della decisione della Commissione UE C(2015) 5549 del 14.8.2015 e del Regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti 'de minimis', sostenendo che il giudice di merito aveva erroneamente escluso il beneficio senza verificare se l'importo richiesto rientrasse nel regime de minimis e quindi fosse comunque concedibile. L'Amministrazione resisteva affermando, tra l'altro, che mancava la prova del danno effettivo e che occorreva comunque verificare il rispetto del massimale e delle regole sul cumulo, con onere del contribuente di fornire la dichiarazione sugli eventuali altri aiuti de minimis ricevuti.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la CTR aveva escluso il rimborso soltanto sulla base dell'incompatibilità generale della misura con la disciplina europea sugli aiuti di Stato, senza esaminare la questione specificamente dedotta dalle parti relativa alla possibile applicabilità del regime europeo 'de minimis'. Richiamato il principio già affermato in giurisprudenza secondo cui, in materia di rimborso, la prova dei presupposti del diritto compete al contribuente, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, perché verifichi se i ricorrenti abbiano dimostrato la sussistenza dei requisiti per ottenere il rimborso in base alla disciplina europea de minimis.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, L. n. 289 del 2002
90% dell'imposta versata a titolo di Irpef ed Ilor
la disposizione agevolativa per le vittime del sisma del 1990 non può essere applicata automaticamente ai contribuenti che svolgono attività d'impresa, dovendosi verificare la compatibilità con la disciplina europea sugli aiuti di Stato e l'eventuale rientro nel regime de minimis
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
il motivo è stato formalmente dedotto come violazione di legge
Regolamento (UE) n. 1407/2013
richiamato quale disciplina degli aiuti 'de minimis' applicabile alla verifica della spettanza del rimborso
articoli 107 e 108 TFUE
richiamati come base del controllo europeo sugli aiuti di Stato, rispetto ai quali va verificata la compatibilità della misura fiscale
Decisione della Commissione Europea C(2015) 5549 del 14.8.2015
interpretata come fonte che esclude, in linea generale, l'applicabilità della misura agevolativa ai redditi d'impresa, salvo il rispetto del regime de minimis o delle altre condizioni indicate dalla disciplina europea
Massime di principio
- In materia di rimborso di agevolazioni fiscali collegate a eventi calamitosi, il giudice di merito non può limitarsi a escludere in astratto il beneficio per incompatibilità con gli aiuti di Stato, ma deve verificare se il caso concreto rientri nel diverso regime europeo de minimis o in altra ipotesi di compatibilità prevista dalla disciplina UE.
- Quando il contribuente chiede il rimborso di imposte sulla base di una previsione agevolativa, grava su di lui l'onere di provare i presupposti di fatto e di diritto del beneficio, inclusa l'eventuale sussistenza dei requisiti per la disciplina de minimis.
- Le agevolazioni fiscali riconducibili a misure di sostegno per calamità naturali non spettano automaticamente agli operatori economici che esercitano attività d'impresa, dovendosi accertare la compatibilità della misura con la normativa unionale sugli aiuti di Stato e l'assenza di sovracompensazione.
- La decisione di merito è censurabile per violazione di legge quando omette di esaminare la specifica questione giuridica dedotta dalle parti e rilevante ai fini della spettanza del rimborso.
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