Cassazione Civile, Sentenza n. 7947/2020 del 20/04/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (utente)
La controversia
Un condominio aveva chiesto al Tribunale di Chiavari la restituzione delle somme pagate per la quota di depurazione del servizio idrico, sostenendo che l'impianto destinato a servire la zona non svolgesse un ciclo completo e che mancasse quindi la controprestazione. Il Tribunale aveva dichiarato improcedibile la domanda, senza esaminarne il merito, per mancato rispetto degli adempimenti previsti dalla L. n. 13 del 2009 e dal D.M. n. 102 del 2009. La Corte d'appello di Genova, con sentenza del 16 giugno 2017, aveva escluso l'improcedibilità e riconosciuto il diritto alla restituzione di Euro 4.177,04, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo, condannando la società incaricata della riscossione alle spese dei due gradi. Le società hanno proposto sei motivi di ricorso: (1) la domanda restitutoria sarebbe stata improcedibile fino alla definizione dei criteri amministrativi e, comunque, fino al decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 8-sexies della L. n. 13 del 2009; (2) la motivazione della sentenza d'appello sarebbe stata apparente o contraddittoria, per avere recepito le conclusioni della CTU senza adeguata spiegazione e senza confrontarsi con altre consulenze; (3) la restituzione sarebbe spettata solo in caso di inesistenza dell'impianto o sua temporanea inattività, mentre nel caso concreto si sarebbe trattato, al più, di inesatto adempimento contrattuale; (4) sarebbe stata erroneamente disposta la restituzione integrale, benché alcune fasi del servizio fossero state svolte; (5) la tariffa avrebbe dovuto considerare anche i costi di gestione e l'equilibrio economico-finanziario del servizio; (6) il condominio avrebbe dovuto provare l'assenza di una causa giustificativa del pagamento e il diritto alla ripetizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: l'art. 8-sexies della L. n. 13 del 2009 non introduce una condizione di procedibilità della domanda, ma consente al gestore di dilazionare fino a cinque anni la restituzione; gli eventuali oneri deducibili per opere di progettazione, realizzazione o completamento, ove incidano sulla liquidità del credito, costituiscono un fatto impeditivo che deve essere provato dal convenuto. Il secondo motivo è infondato: la Corte d'appello aveva fatto proprie le conclusioni della CTU e motivato anche sulle critiche mosse alle sue risultanze. I motivi terzo e quarto sono infondati: la mancanza di un ciclo depurativo completo esclude la controprestazione e rende non dovuto il corrispettivo, anche se l'impianto esiste materialmente o alcune fasi sono state svolte. Il quinto motivo è inammissibile perché l'argomento dell'equilibrio di bilancio era nuovo e, comunque, tale esigenza non giustifica la richiesta di un corrispettivo privo di prestazione correlata. Il sesto motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c., perché la decisione sull'onere della prova è conforme all'orientamento della Corte: spetta al gestore che pretende il pagamento dimostrare l'esistenza di un impianto funzionante nel periodo fatturato. Le società ricorrenti sono state condannate in solido alle spese di cassazione, liquidate in Euro 2.000, oltre Euro 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali al 15%; è stato inoltre dichiarato dovuto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 8-sexies, commi 1 e 2, D.L. n. 208 del 2008, convertito in L. n. 13 del 2009
Orbene, delle due disposizioni va data un’interpretazione coordinata, e soprattutto conforme a Costituzione, che porta ad escludere – per le ragioni di cui si dirà appena di seguito – che il decorso del quinquennio, a far data dal 1 ottobre 2009, si ponga come condizione di procedibilità della domanda restitutoria, secondo un’opzione ermeneutica fatta propria da una parte della giurisprudenza di merito ma, per vero, mai esaminata “ex professo” da questa Corte negli arresti sopra menzionati (ovvero, Cass. Sez. 3, sent. n. 9323 del 2019, cit.; Cass. Sez. 3, sent. n. 8334 del 2017, cit. Cass. Sez. 3, sent. n. 19887 del 2015, cit.), limitatisi ad affrontare censure che concernevano la questione dell’applicazione intertemporale delle predette disposizioni, e non la loro esatta interpretazione.
Il termine massimo di cinque anni previsto per la restituzione non costituisce una condizione di procedibilità dell'azione. La disciplina consente ai gestori di dilazionare il pagamento, anche mediante rate o parziale compensazione con quanto dovuto per il servizio complessivo; gli oneri deducibili previsti dal comma 1 possono incidere sulla liquidità del credito e devono essere provati dal convenuto che li oppone.
art. 24 Cost.
Se è vero, infatti, che “l’art. 24 Cost., laddove tutela il diritto di azione, non comporta l’assoluta immediatezza del suo esperimento, ben potendo la legge imporre oneri finalizzati a salvaguardare “interessi generali”, con le dilazioni conseguenti” (così Corte Cost. n. 276 del 2000), resta, nondimeno, inteso che il rispetto del diritto costituzionale di azione non solo esige che la cd. “giurisdizione condizionata” sia oggetto di un’espressa previsione di legge, ma anche “che le condizioni di procedibilità stabilite dalla legge non possono esser aggravate da una interpretazione che conduca ad estenderne la portata” (così, in motivazione, Cass. Sez. Lav., sent. 21 gennaio 2004, n. 967, Rv. 569540-01).
Gli oneri o le dilazioni che condizionano l'esercizio dell'azione devono essere previsti espressamente dalla legge; la loro portata non può essere estesa in via interpretativa.
art. 2697 c.c.
Per contro, ove tale riconosciuta possibilità di dilazione di pagamento tragga origine dalla necessità di dedurre, dal “quantum” del credito restitutorio spettante all’utente, gli oneri – a suo carico – derivanti dalle attività, peraltro già avviate, di progettazione, di realizzazione o di completamento dell’impianto (secondo la previsione di cui del medesimo art. 8-sexies, precedente comma 1), si è al cospetto di un’evenienza che, rendendo illiquido tale credito, si pone alla stregua di un fatto impeditivo del diritto alla restituzione azionato dall’utente, fatto, ovviamente, la cui prova è a carico del convenuto, secondo la regola di cui all’art. 2697 c.c., comma 2.
Gli oneri che il gestore intende dedurre dalla restituzione e che rendono illiquido il credito dell'utente costituiscono fatti impeditivi del diritto azionato; la prova grava quindi sul convenuto.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
Non è carente di motivazione la sentenza che recepisce “per relationem” le conclusioni ed i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui dichiari di condividere il merito, ancorchè si limiti a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione.
La motivazione non è carente quando il giudice aderisce alle conclusioni e ai passaggi salienti della CTU, dichiarandone la condivisione e richiamando le indagini e le spiegazioni contenute nella relazione.
L. n. 36 del 1994, art. 14
La pronuncia è pienamente conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la portata della sentenza della Corte costituzionale è tale da escludere la debenza del corrispettivo in tutti i casi di impossibilità materiale di fruizione del servizio di depurazione o di mancato funzionamento dello stesso per fatto non imputabile all’utente, stante l’assenza della controprestazione (Cass., 5, n. 9500 del 18/4/2018; Cass., 5, n. 13781 del 22/5/2019), alla quale fattispecie non può non assimilarsi il caso di un impianto di depurazione che, pur esistente, non realizzi il servizio facendo venire meno il sinallagma previsto dalla legge.
La quota di depurazione non è dovuta quando, pur esistendo materialmente l'impianto, questo non realizzi il servizio e venga meno la controprestazione. La regola opera anche in caso di impossibilità materiale di fruire del servizio o di mancato funzionamento non imputabile all'utente.
D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 155
La pronuncia è pienamente conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la portata della sentenza della Corte costituzionale è tale da escludere la debenza del corrispettivo in tutti i casi di impossibilità materiale di fruizione del servizio di depurazione o di mancato funzionamento dello stesso per fatto non imputabile all’utente, stante l’assenza della controprestazione (Cass., 5, n. 9500 del 18/4/2018; Cass., 5, n. 13781 del 22/5/2019), alla quale fattispecie non può non assimilarsi il caso di un impianto di depurazione che, pur esistente, non realizzi il servizio facendo venire meno il sinallagma previsto dalla legge.
La quota tariffaria riferita alla depurazione non è dovuta se il servizio non viene effettivamente reso e manca la controprestazione, compreso il caso di un impianto esistente che non realizzi la depurazione.
art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.
6.1 Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1 n. 1, in quanto la sentenza impugnata ha deciso la questione dell’onere della prova dell’esistenza di un impianto funzionante ponendolo a carico del soggetto erogatore del servizio in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte
È inammissibile il motivo che censura una decisione conforme alla giurisprudenza di legittimità, in assenza di ragioni idonee a mutare l'orientamento.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
5.1 Il motivo è inammissibile perchè, d’un lato, è nuovo – essendo introdotto per la prima volta in cassazione l’argomento dell’equilibrio di bilancio – dall’altro è privo di decisività perchè, in ogni caso, l’esigenza di equilibrio del bilancio non può autorizzare l’ente a pretendere un corrispettivo non correlato ad alcuna prestazione.
La censura fondata su un argomento introdotto per la prima volta in cassazione è inammissibile; inoltre, un'esigenza di equilibrio di bilancio non è decisiva se non può legittimare la pretesa di un corrispettivo privo di prestazione correlata.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle società ricorrenti in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Il rigetto del ricorso comporta, quando ne ricorrono i presupposti, il versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- La previsione legislativa di un termine entro cui il gestore deve restituire le quote di tariffa non dovute disciplina la dilazione del pagamento e non costituisce, in assenza di un'espressa disposizione, una condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
- L'impossibilità materiale di fruire del servizio di depurazione o il mancato funzionamento dell'impianto per fatto non imputabile all'utente escludono la debenza della relativa quota tariffaria. La stessa regola si applica quando l'impianto esiste ma non realizza effettivamente il servizio, perché viene meno la controprestazione.
- Chi gestisce il servizio e pretende il pagamento della quota di depurazione deve provare l'esistenza di un impianto funzionante nel periodo cui si riferisce la fatturazione.
- Gli oneri per progettazione, realizzazione o completamento degli impianti che il gestore intenda dedurre dal credito restitutorio dell'utente, quando siano fatti impeditivi o incidano sulla liquidità del credito, devono essere provati dal gestore convenuto.
- Il giudice può motivare per relationem recependo le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio quando dichiari di condividerle e la relazione esponga le indagini e le spiegazioni che le sorreggono; se sono state formulate critiche, la motivazione deve dar conto delle ragioni per cui le conclusioni tecniche sono ritenute attendibili.
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