Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 13/04/2023 n. 9902 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che, nel contenzioso relativo all'avviso di accertamento e diniego di rimborso TARSU/TIA per l'anno 2012 (importo Euro 242.156,24) connesso alla concessione demaniale per la gestione del porto turistico, aveva accolto l'appello della Marina di Villasimius Srl riformando la decisione di primo grado. Il Comune lamentava violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per non aver verificato se la contribuente avesse prodotto il Piano di raccolta e gestione dei rifiuti relativo all'annualità di imposta, contestando l'omesso assolvimento dell'onere probatorio da parte della società.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura del Comune riguardasse una rivalutazione delle prove e non una violazione di legge: l'appello regionale aveva motivato la propria decisione non sulla mancata produzione del Piano di raccolta, ma sull'attribuzione del potere impositivo all'Autorità Marittima di Cagliari e sull'esenzione dell'area demaniale dal tributo comunale. È stato inoltre osservato che il Piano di raccolta, ai sensi del D.Lgs. 182/2003, riguarda la gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dai carichi navali, materia estranea alla potestà impositiva comunale per l'area demaniale. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il Comune condannato alle spese giudiziali: esborsi Euro 200,00, compensi Euro 7.500,00 oltre 15% spese forfettarie sui compensi e altri accessori di legge; inoltre è stato dato atto dell'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, ai sensi del D.P.R. 115/2002, art.13.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Regola la ripartizione dell'onere della prova: la Corte ha ritenuto che non sia avvenuta una indebita attribuzione dell'onere probatorio alla parte privata, poiché la decisione d'appello si è fondata su ragioni di diritto circa la competenza impositiva dell'Autorità Marittima, non sulla mancata produzione del Piano.

  • art. 115 c.p.c.

    art. 115 codice di procedura civile

    Prevede l'attività probatoria del giudice; la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la violazione sussiste solo se il giudice ha fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti. Nel caso di specie la censura attiene alla valutazione delle prove e non a un utilizzo di prove investigative fuori dai poteri del giudice.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Consente il ricorso per cassazione per violazione di legge; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché mirava a una diversa valutazione delle risultanze di fatto più che a una violazione normativa.

  • art. 116 c.p.c.

    art. 116 codice di procedura civile

    Regola la valutazione delle prove; la Corte ha ricordato che è rimessa al giudice di merito l'attribuzione del peso probatorio, e quindi non censurabile in cassazione salvo vizio di diritto.

  • D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 182, art. 5, commi 1 e 5

    D.Lgs. n. 182/2003, art. 5, commi 1 e 5

    Disciplina i Piani di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e i residui dei carichi navali. La Corte ha osservato che tali piani attengono a servizi riferibili all'Autorità Portuale/Marittima e non incidono sulla potestà impositiva comunale rispetto all'area demaniale.

  • D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 182, art. 9

    D.Lgs. n. 182/2003, art. 9

    Stabilisce l'assenza di potestà impositiva comunale sui rifiuti derivanti da navi e carichi navali nell'ambito delle competenze dell'Autorità Portuale/Marittima; principio utilizzato per escludere l'imposizione comunale sulla porzione demaniale oggetto di concessione.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-bis e 1-quater

    Prevedono disposizioni sul contributo unificato: la Corte ha dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • In sede di cassazione non è sufficiente lamentare una diversa valutazione delle prove: bisogna dimostrare che il giudice ha violato la legge nel modo di valutare o che ha basato la decisione su prove non introdotte dalle parti.
  • La mancata produzione in giudizio di un documento rileva in cassazione solo se si dimostra che il documento non esaminato avrebbe, con certezza (non mera probabilità), determinato una decisione diversa.
  • L'onere della prova segue la regola dell'art. 2697 c.c.: chi afferma un fatto costitutivo deve provarlo; tuttavia la ripartizione può essere lasciata al giudice di merito se la questione è essenzialmente valutativa.
  • Per aree demaniali portuali in regime concessorio, la potestà impositiva comunale può essere esclusa quando la materia rientri nella competenza dell'Autorità Marittima/Portuale (es.: gestione rifiuti navali disciplinata dal D.Lgs. 182/2003).
  • Il Piano di raccolta e gestione dei rifiuti previsto per i rifiuti navali riguarda rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico e non automaticamente i rifiuti urbani soggetti a tassa comunale: occorre distinguere gli ambiti materiali prima di fondare una pretesa impositiva.
  • Se si vuole censurare in cassazione una decisione per omesso esame di documenti, la doglianza deve indicare esplicitamente perché e in che modo il documento avrebbe mutato la ratio decidendi con certezza.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.