Sentenza n. 763/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento: - del provvedimento del -OMISSIS- del Ministero della Difesa, a firma del Vice Direttore Generale della Direzione generale per il Personale Militare prot. M_D -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, di rigetto del ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso la scheda valutativa Modello “B” (art. 698) n. d’ordine -OMISSIS- ed il relativo Statino annesso al citato documento caratteristico in pari data, notificati in data -OMISSIS-, ed il conseguente provvedimento di ammonizione in data -OMISSIS-; - della medesima scheda valutativa Modello “B” (art. 698) n. d’ordine -OMISSIS-, del relativo Statino e della conseguente ammonizione in data -OMISSIS-; - delle “relazioni tecniche dei superiori a corredo del gravame”, delle “relazioni esplicative delle Autorità valutatrici pervenute”, delle “controdeduzioni” del revisore, atti citati nel provvedimento di rigetto, “non conosciuti nella loro interezza”, ivi compresi, se ed in quanto aventi valore provvedimentale, la nota -OMISSIS-, recante le deduzioni avverso il ricorso gerarchico formulate dal Mar. Magg. -OMISSIS-, la nota -OMISSIS-, avente ad oggetto le osservazioni del Cap. -OMISSIS-, il “numero -OMISSIS- Rapporto informativo” riferito al ricorrente, “allo stato non conosciuto”; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso, “anche se allo stato non conosciuto”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Rigetto del ricorso gerarchico contro una scheda valutativa Modello B con qualifica "inferiore alla media" e il conseguente provvedimento di ammonizione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la scheda valutativa relativa a un determinato periodo di servizio, il relativo statino, l'ammonizione e il provvedimento ministeriale di rigetto del ricorso gerarchico. Con il primo motivo ha dedotto la violazione della disciplina sui documenti caratteristici del personale militare, dell'art. 3 l. 241/1990 e l'eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, travisamento, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta e sviamento, sostenendo che il revisore avesse modificato in peius il giudizio del compilatore senza indicare specifici fatti, manchevolezze o condotte, che il giudizio fosse contraddittorio rispetto alle valutazioni precedenti e che la motivazione fosse eventualmente postuma o comunque insufficiente. Ha inoltre contestato la conoscenza diretta del servizio da parte del revisore e la mancata considerazione di precedenti valutazioni positive e di un precedente apprezzamento. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione delle regole sull'astensione e l'eccesso di potere, sostenendo che il revisore avrebbe dovuto astenersi perché aveva promosso diversi procedimenti penali nei confronti del ricorrente e non avrebbe potuto formulare un giudizio sereno e obiettivo. Con il terzo motivo ha censurato la tardiva redazione e notificazione della scheda, ritenendo che il ritardo avesse compromesso il diritto di conoscere tempestivamente le criticità e di modificare la propria condotta, anche in considerazione dell'ammonizione e del possibile futuro procedimento di dispensa dal servizio. Con il quarto motivo ha dedotto l'illegittimità derivata dell'ammonizione per gli stessi vizi dedotti contro la scheda valutativa.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente respinto l'istanza di rinvio dell'udienza, non ravvisando le eccezionali condizioni richieste dall'art. 73, comma 1-bis, c.p.a.; il mancato consenso alla sostituzione del difensore e la concomitante partecipazione del difensore a un'altra udienza non sono stati ritenuti sufficienti. Nel merito ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che le valutazioni caratteristiche dei militari siano espressione di ampia discrezionalità tecnica e amministrativa, sindacabile soltanto in presenza di manifesta incongruenza, contraddittorietà, illogicità, abnormità, discriminazione o travisamento dei fatti. La scheda non deve contenere una contestazione disciplinare né un elenco analitico di fatti, essendo sufficiente una sintesi logicamente coerente delle qualità e del rendimento nel periodo considerato. Il giudizio finale è risultato armonico e consequenziale rispetto alle singole voci analitiche; il peggioramento rispetto alle precedenti valutazioni, da "superiore alla media" a "nella media" e infine a "inferiore alla media", è stato ritenuto progressivo e non improvviso. Il revisore aveva inoltre illustrato nella relazione controdeduttiva i fatti e le circostanze posti a fondamento del giudizio, mentre il ricorrente non aveva dimostrato l'asserita insufficiente conoscenza del suo servizio da parte delle autorità valutatrici. Il precedente apprezzamento, riferito a un periodo anteriore e all'intero reparto, non è stato ritenuto incompatibile con la successiva valutazione complessiva. Quanto al secondo motivo, il TAR ha affermato che l'elenco delle cause di esclusione della competenza previsto dall'art. 690, comma 1, d.P.R. 90/2010 è tassativo e che l'astensione prevista dall'art. 689, comma 2, è facoltativa. Neppure la mera conflittualità o la presentazione di denunce penali determina automaticamente l'obbligo di astensione. Il terzo motivo è stato respinto perché i termini per la redazione e la notificazione dei documenti caratteristici sono ordinatori e il loro superamento non determina l'invalidità dell'atto. Il quarto motivo è stato respinto per infondatezza derivata, essendo infondate tutte le censure rivolte alla scheda. Ricorso respinto e spese integralmente compensate.
Norme richiamate
artt. 1025 ss. d.lgs. 66/2010
Disciplina richiamata per la redazione e la valutazione della documentazione caratteristica del personale militare.
artt. 688 ss. d.P.R. 90/2010
Disciplina dei documenti caratteristici e delle relative autorità valutatrici; l'art. 689, comma 2, prevede un'astensione facoltativa, mentre l'art. 690, comma 1, contiene un'elencazione tassativa delle cause di esclusione della competenza.
art. 3 l. 241/1990
Obbligo di motivazione, ritenuto rispettato mediante la coerenza tra giudizi analitici, giudizio complessivo e qualifica finale, oltre che mediante le relazioni esplicative e controdeduttive.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Il differimento dell'udienza è ammesso soltanto in presenza di ipotesi eccezionali; tali presupposti non sono stati ravvisati.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento UE 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali contenuti nella pronuncia.
Massime di principio
- Le valutazioni caratteristiche del personale militare costituiscono espressione di elevata discrezionalità amministrativa e tecnica e sono sindacabili dal giudice soltanto in presenza di vizi macroscopici, quali manifesta incongruenza, illogicità, contraddittorietà, abnormità, discriminazione o travisamento dei presupposti di fatto.
- La scheda valutativa militare non deve necessariamente indicare specifiche violazioni dei doveri d'ufficio o formulare contestazioni disciplinari; è sufficiente che rappresenti, in forma sintetica ma coerente, le qualità e il rendimento dell'interessato nel periodo di riferimento.
- Il giudizio finale contenuto nella scheda valutativa è adeguatamente motivato quando risulta armonico e consequenziale rispetto ai giudizi analitici espressi sulle singole qualità, tenuto conto dei limiti strutturali del modello predisposto dall'amministrazione.
- Le valutazioni relative a periodi diversi sono autonome e non attribuiscono al militare un affidamento alla conservazione della qualifica precedente; un peggioramento è legittimo se non presenta una caduta considerevole e improvvisa e se si inserisce in un percorso valutativo coerente.
- L'elencazione delle cause di esclusione della competenza prevista dall'art. 690, comma 1, d.P.R. 90/2010 è tassativa; l'astensione prevista dall'art. 689, comma 2, è facoltativa e la mera conflittualità o la presentazione di denunce penali non determina di per sé l'obbligo di astensione del superiore valutatore.
- I termini per la redazione e la notificazione dei documenti caratteristici militari hanno natura ordinatoria, salvo espressa previsione normativa di perentorietà o previsione di specifiche conseguenze decadenziali; il loro superamento, di per sé, non invalida la valutazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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