Sentenza n. 282/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento, previe misure cautelari: - della Determinazione n. 1328 prot. n. 15002 del 23.12.2025, con la quale la Direttrice del Servizio Forniture e Servizi della Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza ha disposto l’esclusione del RTI Adiramef-Meditech, dai Lotti 1, 2, 3, 4 e 5 della gara finalizzata alla stipula di Convenzioni quadro per l’affidamento dei servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali delle Aziende sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna - 2a edizione, e della relativa comunicazione pec; - della nota RAS AOO 01-09- 00, prot. Uscita 298 del 14 gennaio 2026, con la quale il CRC-RAS ha confermato l’esclusione; - dei verbali n. 7 del 6 novembre 2025 e n. 8 del 20 novembre 2025, acquisiti al protocollo con n. 12929 del 19 novembre 2025 e n. 13272 del 26 novembre 2025, non conosciuti, che avrebbero rilevato l’irregolarità dell’offerta del RTI Adiramef e proposto la sua esclusione dai 5 lotti; - della Relazione del Responsabile unico del progetto, acquisita al prot. con n. 14861 del 18 dicembre 2025, non conosciuta; - delle previsioni di cui agli artt. 16 e 22 del Disciplinare e dell’art. 6.3.1 del Capitolato, nei termini precisati nel ricorso e per quanto di necessità degli artt. 6.3.2 e 6.3.3 del Capitolato; - nonché, di tutti gli atti e le determinazioni adottate anche successivamente senza considerare l’offerta del RTI Adiramef-Meditech, ivi incluse, qualora esistenti, e non comunicate, le graduatorie e le determinazioni di aggiudicazione, con riguardo a tutti e 5 i lotti; - di ogni altro atto collegato, connesso, preordinato e conseguente; nonché: - per la declaratoria di illegittimità e inefficacia delle aggiudicazioni e per l’accertamento e la dichiarazione di nullità, invalidità ed inefficacia delle convenzioni ove nel frattempo stipulate, nonché dei contratti specifici eventualmente già siglati, con ogni consequenziale pronuncia, anche di subentro nell’accordo quadro e negli affidamenti specifici, ovvero, in subordine, per la condanna della Stazione appaltante al risarcimento dei danni per equivalente monetario in favore della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione del RTI da cinque lotti di una gara per la stipula di convenzioni quadro relative ai servizi integrati di gestione delle apparecchiature elettromedicali, confermata con successiva nota della stazione appaltante
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La stazione appaltante aveva escluso il RTI, su tutti e cinque i lotti, ritenendo difforme l'offerta tecnica rispetto all'art. 6.3.1 del Capitolato speciale, che prescriveva la trasmissione del programma di manutenzione preventiva con almeno 30 giorni solari di anticipo rispetto all'anno di pertinenza. Nelle relazioni tecniche il RTI aveva indicato che, dopo il primo anno, il programma sarebbe stato trasmesso almeno 20 giorni solari prima dell'inizio di ciascun anno successivo. Con il ricorso sono stati dedotti, in particolare, l'illegittimità dell'esclusione immediata senza attivazione del soccorso procedimentale per chiarimenti e l'erroneità della qualificazione dell'indicazione dei 30 giorni come requisito minimo essenziale, tale da comportare l'esclusione. Il RTI ha sostenuto che l'indicazione dei 20 giorni era contenuta nella colonna relativa alle migliorie dell'offerta, contrassegnata da un'apposita icona, e doveva quindi essere intesa come impegno aggiuntivo rispetto al termine minimo di 30 giorni previsto dal Capitolato, non come sua sostituzione. Sono state inoltre richieste, ove intervenute, la declaratoria di illegittimità e inefficacia delle aggiudicazioni e delle convenzioni o dei contratti specifici, il subentro e, in subordine, il risarcimento per equivalente.
La decisione
Il TAR ha deciso la causa con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., dopo aver sentito le parti. Ha accolto il secondo motivo, ritenendo illegittima l'esclusione immediata senza previa richiesta di chiarimenti. L'art. 101, comma 3, del d.lgs. 36/2023 consente alla stazione appaltante di richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica ed economica e sui relativi allegati; tale facoltà assume natura di potere-dovere quando l'offerta presenti profili obiettivamente incerti, chiaribili senza modificarne il contenuto né violare la par condicio. Nel caso concreto, l'indicazione dei 20 giorni era inserita nella colonna illustrativa delle migliorie ed era accompagnata dal simbolo utilizzato dal RTI per contrassegnare le proposte migliorative. Tali elementi rendevano plausibile che il termine di 20 giorni fosse aggiuntivo e migliorativo, non sostitutivo del termine minimo di 30 giorni, sicché la contraddizione apparente avrebbe dovuto essere chiarita. Il Collegio ha inoltre rilevato che il Capitolato non qualificava espressamente il termine di 30 giorni come elemento fondamentale o requisito minimo la cui violazione comportasse necessariamente l'esclusione e che, trattandosi della riproposizione del programma negli anni successivi al primo, non emergeva con assoluta certezza la natura essenziale della prescrizione. In presenza di ambiguità della lex specialis deve preferirsi l'interpretazione conforme al favor partecipationis, al più ampio confronto concorrenziale e alla tassatività e inequivocabilità delle cause di esclusione. Il ricorso è stato quindi accolto e gli atti impugnati sono stati annullati nella parte relativa all'esclusione del RTI. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 101, comma 3, d.lgs. 36/2023
La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato.
La disposizione consente, e quando l'offerta presenti ambiguità obiettivamente chiaribili impone, l'attivazione del soccorso procedimentale per acquisire chiarimenti interpretativi, senza consentire modifiche o integrazioni dell'offerta.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, dopo aver sentito le parti, quando la causa è matura per la decisione.
Massime di principio
- Ai sensi dell'art. 101, comma 3, del d.lgs. 36/2023, quando l'offerta tecnica o economica presenti elementi obiettivamente ambigui ma suscettibili di chiarimento, la stazione appaltante deve acquisire chiarimenti prima di disporre l'esclusione, purché il chiarimento serva a ricostruire l'effettiva volontà dell'operatore economico e non comporti modifica o integrazione dell'offerta.
- Il soccorso procedimentale sui contenuti dell'offerta è ammissibile quando l'ambiguità sia desumibile dalla documentazione di gara e possa essere risolta senza ricorrere a elementi esterni e senza alterare la par condicio tra concorrenti.
- L'esclusione per difformità dell'offerta rispetto ai requisiti minimi è legittima, anche in assenza di un'espressa comminatoria, solo quando la disciplina di gara qualifichi con assoluta certezza la prescrizione come caratteristica minima o essenziale della prestazione richiesta.
- In presenza di un'ambiguità interpretativa della lex specialis o dell'offerta, deve essere preferita, ove compatibile con gli atti di gara, l'interpretazione maggiormente rispettosa del favor partecipationis, del più ampio confronto concorrenziale e della tassatività e inequivocabilità delle cause di esclusione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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