Sentenza n. 2064/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, n. 656/2024, relativa ai dinieghi di condono edilizio e all’ordinanza di demolizione delle opere abusive
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza con cui il TAR aveva respinto il ricorso contro due provvedimenti comunali di diniego di condono ex art. 32 della legge n. 326/2003, riguardanti due porzioni di un unico manufatto adibito a deposito agricolo/artigianale, nonché contro la successiva ordinanza di demolizione. Con il primo motivo hanno sostenuto che il condono del 2003 fosse applicabile anche alle nuove costruzioni con destinazione non residenziale, richiamando una circolare ministeriale e affermando la sussistenza degli ulteriori presupposti di legge e la compatibilità urbanistica dell’intervento. Con il secondo motivo hanno dedotto la mancata acquisizione preventiva del nulla osta o parere del Consorzio A.S.I. di Salerno, nel cui perimetro ricadeva in parte il manufatto. Con il terzo motivo hanno contestato che il Comune avesse considerato opere interne asseritamente realizzate dopo la presentazione delle domande di condono, sostenendo che l’amministrazione avrebbe dovuto esaminare esclusivamente la sanabilità della struttura perimetrale oggetto delle istanze e applicare, ove necessario, la disciplina degli abusi parziali e della fiscalizzazione. È stata inoltre dedotta l’illegittimità derivata dell’ordinanza di demolizione rispetto agli eventuali vizi dei dinieghi di condono.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato integralmente la sentenza di primo grado. Quanto al primo motivo, ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il condono edilizio previsto dall’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, è applicabile alle nuove costruzioni soltanto se aventi destinazione residenziale. Le opere non residenziali possono essere condonate, nei limiti previsti dalla disciplina, esclusivamente quando costituiscano ampliamenti di strutture non residenziali preesistenti, non anche quando consistano in nuove costruzioni autonome. Trattandosi di disciplina eccezionale, non è ammessa un’interpretazione analogica estensiva; la circolare ministeriale invocata non può superare il dato normativo. Poiché il manufatto era stato qualificato come nuova costruzione non residenziale, il diniego risultava legittimamente fondato sulla non condonabilità dell’intervento. Il secondo motivo è stato ritenuto non rilevante: anche se il parere del Consorzio A.S.I. fosse stato necessario, la sua mancata acquisizione non avrebbe inciso sull’esito, essendo comunque preclusa la condonabilità del manufatto. Il terzo motivo è stato respinto perché, in presenza di un illecito edilizio principale non sanato, gli interventi ulteriori strutturalmente inerenti all’opera abusiva ne condividono l’illegittimità e possono essere compresi nell’ordine di demolizione. L’ordinanza demolitoria è stata quindi ritenuta atto vincolato e consequenziale al legittimo diniego di condono, senza vizi derivati. Gli appellanti sono stati condannati alle spese del grado, liquidate in euro 4.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 32, comma 25, d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003
"gli unici abusi edilizi con destinazione non residenziale che possono essere eccezionalmente ammessi al condono edilizio di cui al d.l. n. 269 del 2003, sono soltanto gli ampliamenti di strutture non residenziali preesistenti, e non anche le nuove costruzioni non residenziali"
La disciplina del condono del 2003 si applica alle nuove costruzioni solo se aventi destinazione residenziale; per le opere non residenziali, la condonabilità è limitata agli ampliamenti di strutture preesistenti entro i limiti volumetrici previsti.
art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001
Gli appellanti ne hanno invocato l’applicazione agli abusi parziali, ma il Consiglio di Stato ha ritenuto infondata la censura, affermando che gli interventi ulteriori inerenti a un illecito edilizio principale non sanato condividono l’illegittimità dell’opera cui accedono.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Richiamato quale base della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento delle domande di condono; la decisione non sviluppa uno specifico profilo di illegittimità relativo al preavviso di rigetto.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Richiamato dal Consiglio di Stato per esplicitare il consolidato orientamento giurisprudenziale posto a fondamento della decisione.
Massime di principio
- Il condono edilizio previsto dall’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, è applicabile alle nuove costruzioni abusive soltanto quando abbiano destinazione residenziale; le nuove costruzioni con destinazione non residenziale non sono condonabili.
- Nell’ambito del condono edilizio del 2003, le opere con destinazione non residenziale possono essere ammesse alla sanatoria esclusivamente se consistono in ampliamenti di strutture non residenziali preesistenti, entro i limiti volumetrici stabiliti dalla legge.
- La disciplina del condono, in quanto eccezionale, è di stretta interpretazione e non può essere estesa in via analogica a fattispecie non espressamente contemplate dalla legge; una circolare amministrativa non può ampliare l’ambito oggettivo della sanatoria.
- Quando la non condonabilità dell’abuso è già accertata per una ragione autonoma e decisiva, l’eventuale mancata acquisizione di un parere endoprocedimentale di altra amministrazione o ente è ininfluente se non avrebbe potuto modificare l’esito del procedimento.
- Gli interventi ulteriori strutturalmente inerenti a un’opera edilizia abusiva principale non sanata ne condividono l’illegittimità; il Comune può quindi ricomprenderli nell’ordine di demolizione senza limitarsi alla sola struttura perimetrale originariamente indicata nella domanda di condono.
- L’ordinanza di demolizione costituisce atto vincolato e consequenziale al diniego legittimo della sanatoria edilizia; esclusa l’illegittimità del diniego, non sussiste un vizio derivato dell’ordine demolitorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 544/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 545/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 550/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 551/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 552/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 553/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →