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Sentenza

Sentenza del 24/05/2017 n. 13084 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR della Campania per insufficiente motivazione, sostenendo che il giudice di merito avesse escluso gli utili extracontabili distribuibili ai soci soltanto perché le somme movimentate erano state patrimonializzate e non avevano generato una riserva occulta. Secondo l'Ufficio, tale circostanza non escludeva che gli importi costituissero ricavi commerciali della società, da imputare al conto economico e da sottoporre a tassazione, né eliminava il presupposto per la presunzione di distribuzione ai soci.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso direttamente nel merito rigettando il ricorso originario dei contribuenti. La Corte ha ritenuto decisivo che, con precedente sentenza passata in giudicato, fosse stato definitivamente accertato nei confronti della società l'utile extracontabile, presupposto dell'accertamento dei redditi dei soci. Le spese di tutti i gradi sono state compensate. È stata inoltre dichiarata inammissibile la memoria depositata da un avvocato privo di procura speciale conferita nelle forme richieste per il giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    insufficiente motivazione

    La disposizione consente di denunciare in cassazione l'insufficienza della motivazione della sentenza impugnata. Nel caso concreto, la motivazione della CTR non spiegava adeguatamente perché la patrimonializzazione delle somme escludesse la loro qualificazione come ricavi o utili extracontabili.

  • Art. 83, commi 2 e 3, c.p.c.

    Nel giudizio di cassazione la procura speciale deve essere conferita nelle forme previste dalla legge. Non è sufficiente una procura apposta in calce o a margine di una memoria diversa dal ricorso o dal controricorso, salvo il conferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata con riferimento agli elementi essenziali del giudizio.

  • Art. 111, comma 2, Cost.

    principi di economia processuale e ragionevole durata del processo

    Quando la cassazione della sentenza non renderebbe necessari ulteriori accertamenti di fatto e la questione di diritto è già definibile, la Corte può evitare il rinvio e decidere direttamente la causa nel merito.

  • Art. 384, comma 2, c.p.c.

    Consente alla Corte di cassazione, una volta cassata la sentenza, di decidere direttamente nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto. La norma è stata applicata per rigettare direttamente il ricorso dei contribuenti.

  • Presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base sociale

    In una società con compagine sociale ristretta, l'accertamento di ricavi o utili extracontabili in capo alla società può costituire il presupposto per presumere la distribuzione degli utili ai soci, salvo prova contraria. È tuttavia necessario che l'accertamento societario sia valido e definitivo.

  • Efficacia riflessa del giudicato

    La sentenza passata in giudicato che accerta l'esistenza di utili extracontabili della società può produrre effetti riflessi nei confronti dei soci, anche se estranei al giudizio societario, quando la loro posizione dipende giuridicamente dall'accertamento compiuto nei confronti della società.

Massime di principio

  • Per tassare i soci di una società a ristretta base sociale sulla base di utili extracontabili, l'Amministrazione deve disporre di un valido accertamento dell'utile occulto in capo alla società.
  • Quando l'accertamento nei confronti della società diventa definitivo, esso può costituire il presupposto vincolante o comunque decisivo per l'accertamento dei dividendi presunti nei confronti dei soci.
  • La semplice patrimonializzazione delle somme o l'assenza di una riserva occulta non dimostra, da sola, che gli importi non siano ricavi imponibili né esclude automaticamente la loro possibile distribuzione ai soci.
  • Il socio può contestare la pretesa fiscale dimostrando, in particolare, l'inesistenza dell'utile societario, l'invalidità dell'accertamento a carico della società o la mancata distribuzione effettiva degli utili; tuttavia, la definitività dell'accertamento societario rende tale difesa più difficile.
  • Nel giudizio di cassazione la procura speciale deve rispettare rigorosamente le forme previste dalla legge; una procura allegata soltanto a una memoria diversa dal ricorso o dal controricorso può essere dichiarata inammissibile.

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