Cassazione Civile, Ordinanza n. 21514/2024 del 31/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La vicenda riguarda un precedente giudizio di cassazione definito con sentenza che aveva rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate e condannato l'Amministrazione al pagamento delle spese in favore della società contribuente, ma senza disporre la distrazione delle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, nonostante tale richiesta fosse stata tempestivamente formulata nella memoria depositata in vista dell'adunanza camerale. Successivamente è stata proposta istanza di correzione di errore materiale per integrare il dispositivo della sentenza con la statuizione sulla distrazione delle spese. La Corte è stata quindi chiamata a stabilire se l'omissione della distrazione potesse essere emendata con il procedimento di correzione di errore materiale ex artt. 287 e 288 c.p.c. e, nel caso, a disporre l'integrazione del dispositivo della sentenza n. 996/2024.
La decisione
La Corte ha riunito il fascicolo del ricorso per correzione al procedimento principale e ha accolto l'istanza, disponendo che nel dispositivo della sentenza precedente fosse aggiunta la locuzione "con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Maria Cipolla" dopo le parole "accessori di legge". Ha inoltre escluso ogni statuizione sulle spese del procedimento di correzione, richiamandone la natura speciale e la mancanza di una parte vittoriosa e soccombente.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
La correzione dell'omissione relativa alla distrazione delle spese può avvenire mediante il procedimento di correzione degli errori materiali.
art. 288 c.p.c.
Il procedimento di correzione degli errori materiali è il rimedio esperibile per integrare il dispositivo in caso di omessa pronuncia sulla distrazione delle spese.
art. 93, secondo comma, c.p.c.
La disciplina della distrazione delle spese si coordina con il procedimento di correzione, nel caso in cui la parte dimostri di avere soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese.
art. 391-bis c.p.c.
La correzione dei provvedimenti della Corte di cassazione può essere chiesta o rilevata d'ufficio in qualsiasi tempo ed è applicabile anche alle pronunce della Cassazione.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese, quando la domanda sia stata tempestivamente formulata nel giudizio definito, integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c., non un vizio da far valere con ordinari mezzi di impugnazione.
- La richiesta di distrazione delle spese non costituisce una domanda autonoma, ma una statuizione accessoria e consequenziale rispetto alla condanna alle spese, sicché la sua omissione può essere sanata con correzione del dispositivo.
- Il procedimento di correzione è utilizzabile anche nei confronti delle sentenze della Corte di cassazione e può essere attivato o rilevato d'ufficio in ogni tempo ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali non va disposta la condanna alle spese, in ragione della natura accessoria e non contenziosa del rimedio, che non consente di individuare una parte vittoriosa e una soccombente.
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