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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12215/2022 del 01/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 11/05/2021 che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione tra: (1) il delitto di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) commesso dal 2001 al 2008 e oggetto di sentenza irrevocabile del 14/03/2017; e (2) il delitto di procurata inosservanza di pena (art. 390 c.p.) commesso il 23/02/2006 e il 30/11/2005. Il ricorrente lamentava che la Corte d'appello non avrebbe seguito i principi indicati nella sentenza di annullamento (mancata considerazione degli indici sintomatici di appartenenza associativa, in particolare l'aver favorito la latitanza del fratello Vincenzo), che non è necessario che tutti i reati siano progettati in dettaglio ab origine e che sarebbe bastato accertare indici sintomatici di una determinazione unitaria dei reati; contestava la motivazione come generica, meramente assertiva e errata in diritto.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente eseguito il mandato della sentenza rescindente: ha determinato il periodo formale di adesione all'associazione (a partire dal 9/05/2001, pur rimarcando elementi probatori che spingevano anche a epoche anteriori) e ha collocato temporalmente i fatti di cui all'art. 390 c.p. nel 2006, cioè dopo l'adesione. Poiché l'ordine di esecuzione per il fratello risale al 4/02/2003, per riconoscere la continuazione sarebbe stato necessario provare che al momento dell'adesione il ricorrente avesse già previsto l'ordine di esecuzione e la successiva scelta di favorirne la latitanza; tale prova non è stata fornita. La Corte ha inoltre richiamato il principio consolidato che non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e reati-fine non programmabili ab origine e legati a eventi contingenti. Il ricorrente non ha poi adeguatamente specificato i vizi di motivazione denunciati (art. 606, co.1, lett. e) c.p.p.), rendendo il motivo aspecifico e quindi inammissibile. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Riferimento al reato di associazione di tipo mafioso quale reato-fonte: va accertata temporalmente l'adesione e gli elementi costitutivi per valutare la rilevanza rispetto a eventuali reati successivi.

  • art. 390 cod. pen.

    Individua il reato di procurata inosservanza di pena; nel caso è stato valutato come reato 'fine' collocato temporalmente dopo l'adesione all'associazione, ma non automaticamente riconducibile a una progettazione ab origine.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al provvedimento iniziale che aveva respinto la domanda di continuazione e che era stato oggetto di annullamento con rinvio.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Stabilisce i vizi di motivazione denunciabili in cassazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità); la Corte ricorda l'onere del ricorrente di specificare quale vizio si assume riguardante quale parte della motivazione, pena l'aspecificità e l'inammissibilità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma evocata per la condanna alle spese e per l'ammenda stabilita a carico del ricorrente in caso di ricorso inammissibile.

  • art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n.152 conv. con mod. in l. 12 luglio 1991, n.203

    Norma relativa a una circostanza aggravante che, secondo la prima decisione, doveva essere considerata nel processo per procurata inosservanza di pena; la Corte ha richiamato la necessità di tener conto delle questioni sollevate nella precedente annullamento.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. U., Filardo n. 29541/16/07/2020 e altre pronunce richiamate)

    Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021; Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013

    Richiama il principio secondo cui non è configurabile la continuazione tra reato associativo e reati-fine non programmabili ab origine e legati a circostanze contingenti; inoltre chiarisce l'onere di specificazione dei vizi di motivazione in cassazione.

Massime di principio

  • Per riconoscere la continuazione tra reato associativo (art. 416-bis) e reati successivi è necessario dimostrare che i reati-fine fossero parte di una pianificazione o di una determinazione unitaria già ab origine: la mera appartenenza al sodalizio e il fatto che un comportamento possa astrattamente rientrare nelle attività del sodalizio non bastano.
  • La collocazione temporale dei fatti è cruciale: se il reato-fine è avvenuto dopo l'adesione, occorre comunque provare che l'adesione includeva la previsione e la volontà di porre in essere quel reato specifico; fatti contingenti e decisioni successive non implicano automaticamente continuità.
  • Gli indizi di appartenenza (es. aiuto alla latitanza di un associato) vanno valutati nel loro contesto probatorio complessivo e devono essere collegati, mediante argomentazione probatoria, alla volontà unitaria di commettere i reati oggetto di continuazione.
  • In cassazione, le doglianze sulla motivazione devono essere specifiche: non è ammissibile lamentare contemporaneamente, in termini generici, la mancanza, la contraddittorietà e la illogicità della motivazione senza indicare precisamente le parti interessate; l'aspecificità conduce all'inammissibilità.
  • Ricorsi inammissibili possono comportare condanne alle spese e somme a titolo di ammenda (Cassa delle ammende); dunque è importante preliminarmente verificare la fondatezza formale del motivo prima di proporre ricorso.

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