Cassazione Penale, Sentenza n. 14025/2022 del 12/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha corretto il dispositivo della sentenza del 04/04/2018 sostituendo l'interdizione perpetua dai pubblici uffici con l'interdizione temporanea di cinque anni in conseguenza della rideterminazione della pena principale a due anni di reclusione; richiesta di dichiarare l'espiata la pena accessoria per effetto di sospensioni amministrative pregresse (sospensione di diritto dalla carica di consigliere comunale disposta il 31/03/2017 ai sensi degli artt. 10 e 11 D.Lgs. n.235/2012 e sospensione cautelare dal servizio disposta il 01/02/2017 ai sensi dell'art.4 legge n.97/2001), invocando l'applicazione dell'art.662 cod.proc.pen. (computo delle misure interdittive) e i principi affermati dalla Corte costituzionale n.68/2021 sull'equiparazione di sanzioni amministrative di natura afflittiva alle sanzioni penali; dedotta violazione degli artt. 28 cod.pen., 666 comma 6 e 662 cod.proc.pen.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le misure adottate nei confronti del ricorrente (sospensione dalla carica elettiva da parte del Prefetto e sospensione cautelare dall'impiego da parte del dirigente comunale) abbiano natura amministrativa e non giudiziaria/punitiva e, pertanto, non siano equiparabili né fungibili con la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici prevista dall'art.28 cod.pen. Ha escluso l'applicabilità dell'art.662 comma 2 cod.proc.pen., che riguarda il computo di misure interdittive disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi degli artt.287 e ss. c.p.p.; ha inoltre ritenuto non pertinente il richiamo alla sentenza n.68/2021 della Corte costituzionale, che concerne sanzioni amministrative a carattere punitivo non comparabili con le misure cautelari/amministrative della legge Severino e della legge n.97/2001. Ha confermato che le misure amministrative perseguono finalità preventive o di tutela dell'amministrazione e hanno contenuti e presupposti diversi dalle pene accessorie penali. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 28 codice penale
Disciplina la misura accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici; la Corte ha ritenuto che la pena accessoria abbia contenuti ampi e specifici e sia diversa per natura e finalità dalle sospensioni amministrative.
artt. 10 e 11 D.Lgs. n.235/2012
Prevedono sospensioni e conseguenze amministrative (cd. legge Severino) in materia di incompatibilità, incandidabilità e decadenza dalle cariche elettive; la Corte ha affermato la loro natura amministrativa/non punitiva e la non equiparabilità alle pene accessorie penali.
art. 4 legge n.97/2001
Consente la sospensione cautelare dal servizio del dipendente pubblico in ambito disciplinare; la Corte ha ritenuto questa misura di natura amministrativo-disciplinare e non assimilabile all'interdizione penale.
art. 662 cod. proc. pen.
Stabilisce che, per la durata delle pene accessorie temporanee applicate dal giudice penale, deve essere computata la misura interdittiva corrispondente eventualmente disposta dall'autorità giudiziaria; la Corte ha detto che tale norma si applica solo alle misure cautelari interdittive disposte dall'autorità giudiziaria (artt.287 ss. c.p.p.) e non alle misure amministrative adottate da autorità non giudiziarie.
art. 666 cod. proc. pen.
Rilevato dal ricorrente in rapporto a effetti di riconoscimento di misure pregresse; la Corte non ha ritenuto applicabile il richiamo posto che la norma concerne profili processuali non idonei a equiparare misure amministrative a misure interdittive giudiziarie.
art. 20 codice penale
Richiamata a supporto del carattere di effetto automatico e della natura tipicamente punitiva delle pene accessorie, che conseguono alla condanna principale.
Corte costituzionale, sent. n. 276/2016
Affermata la non punibilità delle misure previste dalla legge Severino e la loro esclusione dall'ambito del principio di irretroattività delle sanzioni penali, a fondamento della distinzione tra misure amministrative e sanzioni penali.
Corte costituzionale, sent. n. 68/2021
Sentenza richiamata dal ricorrente ma ritenuta non pertinente dalla Corte di cassazione poiché riguarda sanzioni amministrative sostanzialmente punitive (es. revoca patente come sanzione accessoria penale) e non le misure amministrative preventive oggetto del caso.
Corte EDU, sentenze 17/06/2021 (Galan e Miniscalco c. Italia)
Corte EDU ha escluso che le disposizioni della legge Severino abbiano natura di sanzioni penali e la loro riconducibilità alla pena accessoria dell'interdizione; la Cassazione ha richiamato questi precedenti a sostegno della non equiparabilità.
Massime di principio
- Le sospensioni amministrative dalla carica elettiva o dall'impiego pubblico adottate da autorità amministrative o dirigenziali hanno natura amministrativa/preventiva e non sono automaticamente equiparabili alle pene accessorie penali.
- L'art.662 cod. proc. pen., che consente il computo di misure interdittive pregresse, opera solo con riferimento a misure interdittive disposte dall'autorità giudiziaria (provvedimenti adottati nell'ambito degli artt.287 e ss. c.p.p.) e non con provvedimenti amministrativi.
- Per far valere una misura pregressa come 'presofferto' ai fini dell'espiazione di una pena accessoria occorre che la misura abbia natura sostanzialmente punitiva e sia stata disposta con carattere giudiziario o in modo tale da essere comparabile per contenuto, funzione e presupposti alla pena accessoria imposta dal giudice penale.
- I riferimenti a pronunce costituzionali o sovranazionali (es. Corte Cost. 68/2021 o Corte EDU) devono essere valutati attentamente alla luce dell'ambito fattuale: decisioni che riguardano sanzioni amministrative di chiaro carattere punitivo non si traslano automaticamente su misure amministrative preventive come le sospensioni operate in ambito Severino o disciplinare.
- In situazioni simili è necessario esaminare la natura, la funzione, il contenuto e l'organo che ha adottato la misura pregressa per valutare la possibile riconducibilità alla pena accessoria e l'eventuale computabilità ai fini dell'espiazione.
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