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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14025/2022 del 12/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha corretto il dispositivo della sentenza del 04/04/2018 sostituendo l'interdizione perpetua dai pubblici uffici con l'interdizione temporanea di cinque anni in conseguenza della rideterminazione della pena principale a due anni di reclusione; richiesta di dichiarare l'espiata la pena accessoria per effetto di sospensioni amministrative pregresse (sospensione di diritto dalla carica di consigliere comunale disposta il 31/03/2017 ai sensi degli artt. 10 e 11 D.Lgs. n.235/2012 e sospensione cautelare dal servizio disposta il 01/02/2017 ai sensi dell'art.4 legge n.97/2001), invocando l'applicazione dell'art.662 cod.proc.pen. (computo delle misure interdittive) e i principi affermati dalla Corte costituzionale n.68/2021 sull'equiparazione di sanzioni amministrative di natura afflittiva alle sanzioni penali; dedotta violazione degli artt. 28 cod.pen., 666 comma 6 e 662 cod.proc.pen.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le misure adottate nei confronti del ricorrente (sospensione dalla carica elettiva da parte del Prefetto e sospensione cautelare dall'impiego da parte del dirigente comunale) abbiano natura amministrativa e non giudiziaria/punitiva e, pertanto, non siano equiparabili né fungibili con la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici prevista dall'art.28 cod.pen. Ha escluso l'applicabilità dell'art.662 comma 2 cod.proc.pen., che riguarda il computo di misure interdittive disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi degli artt.287 e ss. c.p.p.; ha inoltre ritenuto non pertinente il richiamo alla sentenza n.68/2021 della Corte costituzionale, che concerne sanzioni amministrative a carattere punitivo non comparabili con le misure cautelari/amministrative della legge Severino e della legge n.97/2001. Ha confermato che le misure amministrative perseguono finalità preventive o di tutela dell'amministrazione e hanno contenuti e presupposti diversi dalle pene accessorie penali. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 28 codice penale

    Disciplina la misura accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici; la Corte ha ritenuto che la pena accessoria abbia contenuti ampi e specifici e sia diversa per natura e finalità dalle sospensioni amministrative.

  • artt. 10 e 11 D.Lgs. n.235/2012

    Prevedono sospensioni e conseguenze amministrative (cd. legge Severino) in materia di incompatibilità, incandidabilità e decadenza dalle cariche elettive; la Corte ha affermato la loro natura amministrativa/non punitiva e la non equiparabilità alle pene accessorie penali.

  • art. 4 legge n.97/2001

    Consente la sospensione cautelare dal servizio del dipendente pubblico in ambito disciplinare; la Corte ha ritenuto questa misura di natura amministrativo-disciplinare e non assimilabile all'interdizione penale.

  • art. 662 cod. proc. pen.

    Stabilisce che, per la durata delle pene accessorie temporanee applicate dal giudice penale, deve essere computata la misura interdittiva corrispondente eventualmente disposta dall'autorità giudiziaria; la Corte ha detto che tale norma si applica solo alle misure cautelari interdittive disposte dall'autorità giudiziaria (artt.287 ss. c.p.p.) e non alle misure amministrative adottate da autorità non giudiziarie.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Rilevato dal ricorrente in rapporto a effetti di riconoscimento di misure pregresse; la Corte non ha ritenuto applicabile il richiamo posto che la norma concerne profili processuali non idonei a equiparare misure amministrative a misure interdittive giudiziarie.

  • art. 20 codice penale

    Richiamata a supporto del carattere di effetto automatico e della natura tipicamente punitiva delle pene accessorie, che conseguono alla condanna principale.

  • Corte costituzionale, sent. n. 276/2016

    Affermata la non punibilità delle misure previste dalla legge Severino e la loro esclusione dall'ambito del principio di irretroattività delle sanzioni penali, a fondamento della distinzione tra misure amministrative e sanzioni penali.

  • Corte costituzionale, sent. n. 68/2021

    Sentenza richiamata dal ricorrente ma ritenuta non pertinente dalla Corte di cassazione poiché riguarda sanzioni amministrative sostanzialmente punitive (es. revoca patente come sanzione accessoria penale) e non le misure amministrative preventive oggetto del caso.

  • Corte EDU, sentenze 17/06/2021 (Galan e Miniscalco c. Italia)

    Corte EDU ha escluso che le disposizioni della legge Severino abbiano natura di sanzioni penali e la loro riconducibilità alla pena accessoria dell'interdizione; la Cassazione ha richiamato questi precedenti a sostegno della non equiparabilità.

Massime di principio

  • Le sospensioni amministrative dalla carica elettiva o dall'impiego pubblico adottate da autorità amministrative o dirigenziali hanno natura amministrativa/preventiva e non sono automaticamente equiparabili alle pene accessorie penali.
  • L'art.662 cod. proc. pen., che consente il computo di misure interdittive pregresse, opera solo con riferimento a misure interdittive disposte dall'autorità giudiziaria (provvedimenti adottati nell'ambito degli artt.287 e ss. c.p.p.) e non con provvedimenti amministrativi.
  • Per far valere una misura pregressa come 'presofferto' ai fini dell'espiazione di una pena accessoria occorre che la misura abbia natura sostanzialmente punitiva e sia stata disposta con carattere giudiziario o in modo tale da essere comparabile per contenuto, funzione e presupposti alla pena accessoria imposta dal giudice penale.
  • I riferimenti a pronunce costituzionali o sovranazionali (es. Corte Cost. 68/2021 o Corte EDU) devono essere valutati attentamente alla luce dell'ambito fattuale: decisioni che riguardano sanzioni amministrative di chiaro carattere punitivo non si traslano automaticamente su misure amministrative preventive come le sospensioni operate in ambito Severino o disciplinare.
  • In situazioni simili è necessario esaminare la natura, la funzione, il contenuto e l'organo che ha adottato la misura pregressa per valutare la possibile riconducibilità alla pena accessoria e l'eventuale computabilità ai fini dell'espiazione.

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