Sentenza del 07/06/2016 n. 3552 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, ipotecarie e catastali - Avviso di rettifica e liquidazione - Registrazione sentenza - Valore riforma sentenza - Incisione avviso di liquidazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda un avviso di liquidazione emesso per imposte di registro, ipotecarie e catastali connesse alla registrazione di una sentenza. Il ricorrente ha sostenuto che la successiva riforma, totale o parziale, della sentenza nei gradi successivi dovesse incidere sull'avviso di liquidazione originario, determinandone la modifica o l'inefficacia.
La decisione
È stato affermato che la riforma della sentenza, intervenuta dopo l'emissione dell'avviso di liquidazione, non incide direttamente sulla validità o sull'efficacia dell'avviso. La sentenza riformata costituisce invece un autonomo titolo per chiedere il conguaglio o il rimborso dell'imposta eventualmente non dovuta o dovuta in misura diversa. Tale richiesta deve essere fatta valere autonomamente e non nel giudizio relativo all'avviso di liquidazione, entro il momento in cui si forma il giudicato.
Norme richiamate
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 37
La norma disciplina la tassazione degli atti giudiziari e consente di procedere alla liquidazione dell'imposta sulla base della sentenza soggetta a registrazione. La successiva riforma della sentenza non elimina automaticamente l'avviso di liquidazione, ma può fondare una distinta richiesta di conguaglio o rimborso.
Massime di principio
- La validità dell'avviso di liquidazione deve essere valutata in relazione alla sentenza esistente al momento della sua emissione e registrazione.
- La successiva riforma della sentenza non si fa valere, di regola, impugnando nuovamente o modificando il giudizio relativo all'avviso di liquidazione.
- Quando la decisione giudiziaria viene modificata, l'eventuale differenza d'imposta deve essere richiesta con un'autonoma domanda di conguaglio o rimborso.
- Il diritto al conguaglio o al rimborso deve essere esercitato prima della formazione del giudicato, poiché il giudicato può precludere contestazioni ulteriori sul rapporto tributario.
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