Cassazione Civile, Ordinanza n. 11342/2025 del 30/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (controparte possessorio)
La controversia
La lite nasce da una domanda possessoire avente a oggetto un cortile che conduceva all'abitazione della parte poi deceduta: era stato denunciato che un soggetto avesse chiuso l'accesso con un paletto munito di lucchetto, impedendo il passaggio, e che una società avesse occupato il cortile con materiali e attrezzature edilizie. In primo grado, dopo un decreto inaudita altera parte poi revocato e successivo reclamo accolto, era stata disposta la reintegrazione nel compossesso e nel passaggio pedonale e carrabile. In appello, però, la domanda è stata rigettata perché la Corte territoriale ha ritenuto non provata l'attualità del possesso, almeno quanto all'uso del cortile per il transito con veicoli al momento dello spoglio, mentre non era contestato l'accesso a piedi. Con il ricorso per cassazione gli eredi del soggetto originario hanno dedotto, con unico motivo, violazione degli artt. 1140-1168 c.c. e 115 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente richiesto la prova di un possesso attuale al momento dello spoglio in senso troppo restrittivo, che avesse indebitamente limitato la prova al solo passaggio con la propria vettura, e che avesse trascurato plurime risultanze documentali e testimoniali idonee a dimostrare un possesso uti dominus del cortile quale unico accesso all'abitazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Ha affermato che, una volta interpretata la domanda come diretta a tutelare lo spoglio del possesso del cortile nella specifica dimensione del transito carrabile, i ricorrenti avrebbero dovuto censurare specificamente tale interpretazione e indicare gli atti processuali da cui risultasse un diverso contenuto della domanda, nel rispetto dell'art. 366, n. 6, c.p.c. Inoltre, ha ribadito che per la reintegrazione nel possesso occorre la prova del possesso al momento dello spoglio e che il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente una rivalutazione del compendio probatorio né la mera denuncia dell'omesso esame di elementi istruttori, quando il fatto storico sia stato comunque considerato dal giudice di merito. La Corte ha quindi rigettato integralmente il ricorso, condannando i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità, alla somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 669-terdecies c.p.c.
richiamato come rimedio di reclamo avverso il provvedimento possessorio reso in fase sommaria
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
dedotto come vizio di violazione e falsa applicazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente la rivalutazione delle prove
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
impone di indicare specificamente gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda
artt. 1140-1168 c.c.
richiamati come norme sulla tutela possessoria e sul possesso
art. 115 c.p.c.
richiamato in relazione alla valutazione delle prove
art. 96, commi 3 e 4 c.p.c.
applicati, in caso di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., come presidio contro l'abuso del processo e con condanna a somma equitativa
art. 380-bis c.p.c.
la decisione conforme alla proposta comporta l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 96 c.p.c.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
comporta il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
parametro per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato
art. 96, commi 3 e 4 c.p.c.
la Corte lo qualifica come ipotesi tipica di abuso del processo quando la decisione conferma la proposta del relatore
Massime di principio
- Nell'azione di reintegrazione nel possesso occorre provare il possesso del bene o della specifica utilità vantata al momento dello spoglio, secondo il contenuto concreto allegato in giudizio.
- Se il giudice di merito qualifica la domanda possessoria in un certo modo, la parte ricorrente deve censurare specificamente tale qualificazione e indicare in modo puntuale gli atti processuali che dimostrano un diverso contenuto della domanda.
- Il ricorso per cassazione non può essere costruito come richiesta di nuova valutazione delle prove: il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori o la diversa lettura delle deposizioni.
- La deduzione di violazione dell'art. 115 c.p.c. o del vizio motivazionale non è sufficiente quando, in realtà, la censura mira solo a contestare l'apprezzamento del materiale probatorio riservato al giudice di merito.
- Quando il ricorso è deciso in conformità alla proposta resa in sede accelerata, la disciplina speciale consente la condanna per abuso del processo e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
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