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Parere

Parere n. 1448/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario, con istanza sospensiva, proposto dai signori Marialuisa Vazzoler, Claudio Genero, Loretta Carniato, Caterina Tonutti, Lucina Morassi, Gigliola Cecotti e Anna Alba contro la Provincia di Udine per l’annullamento della determina dirigenziale n. 2007/5259 del 31 agosto 2007 di comunicazione dell’archiviazione del procedimento per la chiusura definitiva della discarica di San Gottardo.

Giustizia amministrativa201300634

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario per l’annullamento della determina dirigenziale n. 2007/5259 del 31 agosto 2007, recante l’archiviazione della diffida alla chiusura definitiva della discarica di San Gottardo.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

I ricorrenti hanno impugnato la determina con cui la Provincia di Udine ha archiviato la loro diffida a porre in essere gli atti necessari alla chiusura definitiva della discarica. La diffida traeva origine dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 4897 del 2002, che aveva annullato l’autorizzazione regionale all’ampliamento della discarica. Secondo i ricorrenti, gli atti successivamente adottati dalla Provincia non avrebbero contenuto autonome valutazioni, ma si sarebbero limitati a prorogare o rinnovare l’autorizzazione regionale annullata, sicché sarebbero stati anch’essi caducati. La domanda comprendeva inoltre l’accertamento della caducazione dei provvedimenti amministrativi concernenti la discarica adottati dopo l’autorizzazione regionale annullata. Il Consiglio di Stato ha riqualificato la domanda come sostanziale richiesta di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 4897 del 2002.

Il parere

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Sezione ha ritenuto che, nonostante l’impugnazione formale della nota provinciale di archiviazione, i ricorrenti avessero sostanzialmente proposto un’azione di ottemperanza, lamentando l’inottemperanza della Provincia alla sentenza del Consiglio di Stato e chiedendo la caducazione degli atti successivi all’autorizzazione annullata. L’azione di ottemperanza deve essere proposta esclusivamente nelle forme degli articoli 112 e seguenti del codice del processo amministrativo ed è riservata alla competenza esclusiva e inderogabile del giudice che ha pronunciato la sentenza da eseguire. Non può pertanto essere introdotta mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Osservazioni

Qualificazione della domanda

La Sezione ha ritenuto che il ricorso, pur formalmente diretto contro l’archiviazione della diffida, avesse a oggetto sostanziale l’ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4897 del 2002, come emergeva dal contenuto delle censure, dal richiamo all’art. 90, comma 2, del r.d. n. 642/1907 e dalla richiesta di accertare la caducazione degli atti successivi all’autorizzazione regionale annullata.

Inammissibilità del ricorso straordinario

L’azione di ottemperanza può essere proposta soltanto nelle forme previste dagli articoli 112 e seguenti del codice del processo amministrativo ed è riservata alla competenza esclusiva e inderogabile del giudice che ha pronunciato la sentenza della cui esecuzione si tratta. La relativa domanda non è quindi proponibile mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Norme richiamate

  • art. 90, comma 2, r.d. 17 agosto 1907, n. 642

    ricorsi diretti ad ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’autorità amministrativa di conformarsi, in quando riguarda il caso deciso, al giudicato dei tribunali che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico

    La disposizione, richiamata nella diffida, conferma la natura sostanziale della pretesa, diretta a ottenere l’esecuzione del giudicato.

  • art. 23, n. 5, r.d. 17 agosto 1907, n. 638

    Richiamata dall’art. 90, comma 2, del r.d. n. 642/1907 quale disciplina dei ricorsi diretti a ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’autorità amministrativa di conformarsi al giudicato.

  • artt. 112 ss. cod. proc. amm.

    Prevedono le forme processuali proprie dell’azione di ottemperanza, la quale è riservata alla competenza esclusiva e inderogabile del giudice che ha pronunciato la sentenza da eseguire.

  • art. 22 l.r. n. 22/1996 del Friuli-Venezia Giulia

    Richiamato per il trasferimento alla Provincia di Udine delle funzioni precedentemente attribuite alla Regione in materia di discariche.

Massime di principio

  • La qualificazione della domanda proposta in sede di ricorso straordinario deve essere effettuata in base al suo contenuto sostanziale, alle censure dedotte e al petitum, indipendentemente dalla formale individuazione dell’atto impugnato.
  • Quando la domanda mira a contestare l’inottemperanza dell’amministrazione a una sentenza e a ottenere la caducazione degli atti ritenuti elusivi o incompatibili con il giudicato, essa costituisce azione di ottemperanza.
  • L’azione di ottemperanza deve essere proposta esclusivamente nelle forme degli articoli 112 e seguenti del codice del processo amministrativo e non può essere introdotta mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
  • La cognizione sull’ottemperanza è attribuita in via esclusiva e inderogabile al giudice che ha pronunciato la sentenza della cui esecuzione si tratta.

Inammissibilità del ricorso straordinario avente sostanza di azione di ottemperanza

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da privati contro la Provincia di Udine per l’annullamento della determina dirigenziale n. 2007/5259 del 31 agosto 2007, con cui era stata archiviata la diffida alla chiusura definitiva della discarica di San Gottardo.

Premesse e vicenda amministrativa

Con sentenza n. 4897 del 2002 il Consiglio di Stato aveva confermato l’annullamento dell’autorizzazione regionale n. 2980 del 27 novembre 1987, relativa all’ampliamento della discarica. A seguito di tale decisione, i ricorrenti avevano diffidato la Provincia di Udine, cui erano state trasferite le funzioni regionali in materia, a porre in essere gli atti necessari alla chiusura definitiva dell’impianto.

La Provincia aveva archiviato la diffida rilevando che, successivamente all’autorizzazione regionale annullata, erano stati adottati ulteriori atti fondati su autonome istruttorie e valutazioni provinciali. Tali atti, rimasti inoppugnati, erano stati ritenuti estranei agli effetti demolitori della sentenza, anche perché la Provincia non era stata parte del precedente giudizio e non era successore a titolo particolare della Regione.

Contenuto del ricorso

I ricorrenti sostenevano che gli atti provinciali successivi non contenessero alcuna autonoma valutazione, ma si fossero limitati a prorogare o rinnovare l’autorizzazione regionale ormai annullata, sulla base di una situazione di fatto immutata e mediante il richiamo all’autorizzazione caducata.

Essi chiedevano inoltre l’accertamento della caducazione di tutti i provvedimenti amministrativi riguardanti la discarica adottati dopo l’autorizzazione regionale annullata.

Qualificazione sostanziale della domanda

La Sezione ha rilevato che, nonostante la formale impugnazione della determina di archiviazione, la domanda era sostanzialmente diretta a ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4897 del 2002.

Tale qualificazione derivava:

  • dal contenuto delle censure, incentrate sulla presunta inottemperanza della Provincia al giudicato;
  • dal richiamo, nella diffida, all’art. 90, comma 2, del r.d. 17 agosto 1907, n. 642, disposizione riferita all’adempimento dell’obbligo dell’autorità amministrativa di conformarsi al giudicato;
  • dalla richiesta di accertare la caducazione degli atti successivi all’autorizzazione regionale annullata.

Regole sull’azione di ottemperanza

La Sezione ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui l’azione di ottemperanza deve essere proposta esclusivamente nelle forme previste dagli articoli 112 e seguenti del codice del processo amministrativo.

La cognizione sull’ottemperanza spetta inoltre in via esclusiva e inderogabile al giudice che ha pronunciato la sentenza della cui esecuzione si tratta. Ne consegue che la richiesta di eseguire il giudicato non può essere introdotta mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, anche quando sia formalmente indirizzata contro un successivo atto amministrativo di archiviazione o di diniego.

Conclusione

La Sezione ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, senza esaminare nel merito la legittimità degli atti provinciali adottati dopo l’annullamento dell’autorizzazione regionale.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaGiudizio di ottemperanzaRifiuti
RamiProcesso amministrativoAmbiente
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrere

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