Cassazione Civile, Ordinanza n. 22036/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da operazioni in strumenti finanziari derivati intercorse, dal 2002, tra un cliente e la banca. Il cliente, agendo in proprio e quale erede, nonché insieme a una società di cui era stato socio e amministratore, aveva chiesto al Tribunale la declaratoria di nullità o invalidità delle operazioni eseguite dalla banca per loro conto e il risarcimento dei danni asseritamente subiti, quantificati in oltre 45 milioni di euro, oltre danno non patrimoniale e all'immagine. La banca aveva resistito e proposto domanda riconvenzionale per l'accertamento del saldo debitore di alcuni rapporti di conto corrente e la condanna al pagamento del relativo debito. In primo grado le domande attoree furono respinte e fu accolta la riconvenzionale; in appello la condanna a favore della banca fu ridotta. Il successivo ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello fu dichiarato inammissibile con ordinanza n. 32751/2022. Contro tale ordinanza è stata proposta revocazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., deducendo errore di fatto. La censura, però, non indicava in modo chiaro e specifico un errore percettivo della Corte, ma sostanzialmente contestava la valutazione degli atti e della CTU compiuta dalla Cassazione, chiedendone una nuova lettura.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che non fosse configurato un errore revocatorio, perché la doglianza non riguardava l'affermazione o l'omessa percezione di un fatto decisivo risultante dagli atti, ma mirava a criticare la valutazione e l'interpretazione delle risultanze processuali effettuata dalla precedente pronuncia di legittimità. La Corte ha inoltre rilevato la mancanza di una chiara esposizione dei fatti di causa e di una specifica indicazione dell'errore di fatto asseritamente commesso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
consente la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione nei casi previsti, ma solo per errore di fatto nei limiti rigorosi fissati dalla giurisprudenza.
art. 398, comma 2, c.p.c.
la domanda di revocazione deve indicare il motivo della revocazione a pena di inammissibilità.
art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.
il ricorso deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti di causa, necessaria anche nel giudizio di revocazione per consentire la comprensione della censura.
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'errore revocatorio della sentenza della Corte di cassazione è configurabile solo quando la decisione sia fondata sulla supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto che gli atti di causa escludono o attestano in modo inequivoco; non basta denunciare un'errata valutazione giuridica o probatoria.
- La revocazione ex art. 391-bis c.p.c. non può essere utilizzata come mezzo surrettizio per ottenere un nuovo giudizio sul merito o una diversa lettura delle risultanze istruttorie e documentali.
- Nel ricorso per revocazione è necessaria una specifica e chiara indicazione dell'errore di fatto dedotto, oltre a un'esposizione dei fatti di causa sufficientemente completa da rendere comprensibile la censura in immediato collegamento con la decisione impugnata.
- La mera complessità della vicenda o l'ampiezza della documentazione non esonerano il ricorrente dall'onere di formulare censure formali e puntuali; in difetto il ricorso è inammissibile.
Come è indicizzato
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