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Sentenza

Sentenza del 18/03/2021 n. 7622 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia aveva emesso un avviso di accertamento per il 2004 imputando al contribuente, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del DPR 600/1973, i redditi derivanti dalla cessione di crediti realizzata formalmente da (---) LLC (società USA controllata da (---) Ltd), ritenendo la LLC un soggetto interposto e il presunto finanziamento infruttifero come strumento fittizio per trasferire il profitto al contribuente. Il contribuente contestava di non essere titolare di tali redditi e di essere residente fiscale nel Regno Unito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo ma ha accolto i motivi terzo, quinto e sesto del ricorso del contribuente, rilevando carenza assoluta di motivazione della sentenza di appello quanto all'accertamento dell'interposizione societaria e omesso esame di fatti decisivi e circostanze rilevanti in ordine alla residenza fiscale in Regno Unito. Per tali motivi la sentenza impugnata è stata cassata e il procedimento rinviato alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione per nuovo esame, con indicazione che il giudice di merito dovrà specificare e valutare analiticamente gli elementi indiziari (gravi, precisi e concordanti) e compiere la valutazione complessiva richiesta. Sono stati assorbiti gli altri motivi.

Norme richiamate

  • Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 37, comma 3

    La norma va intesa nel senso che imputa al contribuente i redditi formalmente di un soggetto interposto quando, in base a presunzioni gravi, precise e concordanti, risulti che il contribuente è l'effettivo titolare; non è necessario distinguere tra interposizione fittizia e reale.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articolo 2

    Rilevante per determinare la residenza fiscale e la nozione di soggetto passivo ai fini delle imposte sui redditi.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articoli 9 e 65

    Richiamati con riguardo alla determinazione del reddito imponibile della stabile organizzazione e alla modalità di imputazione dei componenti di reddito.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 14, comma 5

    Norma richiamata nei rapporti tra stabile organizzazione e casa madre per la determinazione della base imponibile.

  • Codice Civile, articoli 2727 e 2729

    Regole sulle presunzioni: tali presunzioni semplici devono essere valutate con i requisiti di gravità, precisione e concordanza per poter fondare l'accertamento della residenza o dell'interposizione.

  • Convenzione Italia-Regno Unito per evitare le doppie imposizioni, articolo 4, paragrafo 2, lettera a)

    "Quando, in base alle disposizioni del presente art., paragrafo (1), una persona fisica è considerata residente di entrambi gli stati contraenti, la sua situazione è determinata in conformità alle seguenti disposizioni: (a) detta persona è considerata residente dello stato contraente nel quale dispone di un'abitazione permanente ... e le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);"

    In presenza di doppia residenza occorre applicare i criteri convenzionali (abitazione permanente, centro degli interessi vitali, dimora abituale, nazionalità) per determinare lo Stato di residenza fiscale.

  • Codice di procedura civile, articolo 360 e altri (richiamati nella decisione)

    Fondamento delle censure in cassazione: vizio di motivazione (art. 360, comma 1, nn. 3 e 4) e omesso esame di fatti decisivi (art. 360, comma 1, n. 5) possono determinare la cassazione della decisione di merito.

Massime di principio

  • L'art. 37 DPR 600/1973 consente di imputare al contribuente redditi formalmente intestati a terzi se emergono presunzioni 'gravi, precise e concordanti' che ne provino la titolarità effettiva; non è necessario provare la totale inesistenza del soggetto interposto.
  • Il giudice che accerta l'interposizione deve indicare specificamente e analiticamente gli elementi indiziari valutati (ciascuno con la sua efficacia) e poi svolgere una valutazione sintetica complessiva; l'indeterminatezza o l'elenco generico di elementi dà luogo a carenza assoluta di motivazione.
  • Nelle contestazioni sulla residenza fiscale la valutazione deve essere complessiva: vanno esaminati e ponderati sia gli elementi attestanti la presenza e gli interessi nel territorio nazionale sia le prove offerte a discolpa (iscrizione anagrafica, corrispondenza, cittadinanza, luogo di residenza dei familiari ecc.). L'omesso esame di circostanze decisive può determinare la cassazione.
  • Se sussiste una doppia residenza in base alle legislazioni interne, si applicano le regole della convenzione contro le doppie imposizioni (criteri sequenziali: abitazione permanente, centro degli interessi vitali, dimora abituale, nazionalità, decisione delle autorità competenti).
  • In contenziosi fiscali che coinvolgono operazioni complesse e molteplici atti impositivi, il giudice di merito deve limitare la valutazione agli elementi pertinenti alla specifica controversia e motivare l'esclusione o l'inclusione di elementi già esaminati in procedimenti diversi.

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