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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37714/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso riguarda la conferma, da parte della Corte d'appello di Napoli, della condanna di Luigi Monti per il delitto di cui all'art. 483 cod. pen., in relazione all'art. 75 D.P.R. 445/2000: quale legale rappresentante della Publiparking s.r.l., per partecipare a una gara di appalto, aveva sottoscritto una dichiarazione attestante l'esistenza di bilanci in utile nel triennio antecedente, mentre il bilancio 2014 riportava una perdita; l'imputato ha dedotto in cassazione che la falsa attestazione fosse dovuta a mera disattenzione o negligenza e che, in realtà, avesse inteso avvalersi dell'avvalimento infragruppo (riferendosi ai risultati della capogruppo Publiservizi), nonché chiesto l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure relative all'elemento soggettivo: la Corte territoriale ha dimostrato che il modulo prestampato era stato più volte integrato e interpolato dal ricorrente, il che evidenzia la consapevolezza e la volontà di adattare la dichiarazione alla propria posizione, escludendo così la mera negligenza. Sull'avvalimento infragruppo la Corte ha osservato che l'imputato avrebbe potuto chiarirlo con una annotazione o glossa, ma non l'ha fatto. Quanto alla richiesta di esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), la Corte d'appello ha correttamente valorizzato la gravità della condotta e la sua idoneità a rendere sostanzialmente irregolare la gara, escludendo la tenuità. La Cassazione ha quindi confermato la condanna e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 483 cod. pen.

    Norma che sanziona la falsità ideologica in atto pubblico; la Corte ha ritenuto applicabile il delitto a fronte di una dichiarazione falsa resa per partecipare a una gara, evidenziando che per tale fattispecie è richiesto il dolo generico e che la prova delle modifiche al modulo e della consapevolezza del dichiarante è indice del dolo e non di semplice negligenza.

  • art. 75 D.P.R. 445/2000

    Disciplina la rilevanza delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti; in combinato disposto con l'art. 483 c.p. è stata ritenuta la valenza penale della falsa autodichiarazione resa per partecipare alla gara.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha escluso l'applicazione perché ha valutato la condotta dell'imputato come sufficientemente grave e idonea a compromettere la regolarità della gara d'appalto.

Massime di principio

  • La falsa autodichiarazione resa per partecipare a procedure di gara pubblica può integrare il reato di falsità in atto pubblico (art. 483 c.p. in relazione all'art. 75 DPR 445/2000) quando emerge la consapevolezza e volontà del dichiarante, nonostante la presenza di moduli prestampati.
  • La mera disattenzione o la negligenza possono escludere il dolo e la rilevanza penale solo se è chiaro e provato che l'errore è realmente involontario; invece, modifiche o integrazioni al modulo sottoscritto costituiscono indizi forti di consapevolezza e rendono probabile il dolo.
  • L'opzione per l'avvalimento infragruppo deve essere espressa e documentata con chiarezza. Se il dichiarante intende avvalersi della capogruppo, è consigliabile indicarlo esplicitamente sul modulo o allegare la documentazione idonea; l'omissione può rendere inefficace la giustificazione difensiva fondata sull'avvalimento.
  • L'esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) non è applicabile quando la condotta è idonea a incidere sulla regolarità di una procedura pubblica, come una gara d'appalto; il giudice valuta la concreta offensività e la ricaduta sull'interesse pubblico.
  • In caso di errori formali nelle autodichiarazioni per gare pubbliche è importante correggere tempestivamente, documentare le ragioni dell'errore e conservare elementi probatori che dimostrino l'assenza di volontà fraudolenta; la consulenza preventiva di un avvocato può evitare aggravamenti di responsabilità penale.

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