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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28591/2026 del 28/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condannato)

La controversia

Il condannato, detenuto in espiazione di pena per un reato in materia di immigrazione, aveva chiesto l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma aveva dichiarato l'istanza inammissibile de plano, ritenendola manifestamente infondata perché il titolo di reato era ricompreso nel catalogo dei reati ostativi ex art. 4-bis ord. pen. e perché non risultavano allegati elementi sulla collaborazione con la giustizia o sulla sua impossibilità/inesigibilità, né i presupposti della nuova procedura per i non collaboranti. Con il ricorso per cassazione si deducevano: 1) violazione dell'art. 666, comma 2, c.p.p., sostenendo che l'istanza non fosse manifestamente infondata e non potesse essere definita senza contraddittorio; 2) violazione degli artt. 2 c.p., 4-bis ord. pen. e 47-ter ord. pen., assumendo che il reato in esecuzione fosse stato commesso prima dell'inserimento della fattispecie nel catalogo ostativo; 3) mancanza di motivazione sul punto dell'ammissibilità della domanda.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbendo gli altri. Ha affermato che nel procedimento di sorveglianza la definizione de plano ex art. 666, comma 2, c.p.p. è eccezionale e consentita solo se la richiesta è manifestamente infondata per difetto immediatamente percepibile dei presupposti di legge o se è mera riproposizione di un'istanza già rigettata. Nel caso concreto, la domanda non era ictu oculi priva delle condizioni di legge, perché poneva una questione non risolvibile in via cartolare, relativa all'applicabilità ratione temporis del regime ostativo di cui all'art. 4-bis ord. pen. rispetto a un reato commesso prima dell'inserimento nel catalogo. Pertanto il Presidente del Tribunale non poteva dichiararne l'inammissibilità de plano, ma doveva rimettere la valutazione al collegio in camera di consiglio partecipata. Il decreto è stato annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 666, comma 2, c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità senza contraddittorio è un'eccezione al modello camerale e può essere pronunciata solo quando la richiesta sia manifestamente infondata per difetto immediatamente percepibile dei presupposti di legge, oppure sia mera riproposizione di una domanda già rigettata sui medesimi elementi.

  • art. 678, comma 1, c.p.p.

    Il procedimento di sorveglianza rinvia al modello camerale di cui all'art. 666 c.p.p.

  • art. 4-bis ord. pen.

    La verifica dell'eventuale ostatività della misura alternativa richiede una valutazione della disciplina applicabile ratione temporis e non può essere compiuta in modo meramente cartolare quando sia controversa l'inclusione del reato nel catalogo ostativo.

  • art. 58-ter ord. pen.

    La mancata collaborazione con la giustizia e l'eventuale impossibilità o inesigibilità della collaborazione sono profili da verificare nel merito e non giustificano, di per sé soli, l'inammissibilità de plano se la questione richiede apprezzamenti ulteriori.

  • art. 12, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998

    Il ricorrente sosteneva che il reato per cui espia pena fosse stato commesso prima dell'inserimento di questa fattispecie nel catalogo dei reati ostativi.

  • art. 12, commi 3 e 3-bis, d.lgs. n. 286 del 1998

    L'istanza del condannato poneva la questione della sopravvenuta rilevanza ostativa di tale fattispecie ai fini dell'accesso alla misura alternativa.

  • art. 2 c.p.

    Invocato dalla difesa per sostenere l'erronea applicazione nel tempo della disciplina ostativa.

  • art. 47-ter ord. pen.

    Invocato dalla difesa nel quadro delle norme sulle misure alternative, in relazione alla valutazione dell'ammissibilità della richiesta.

Massime di principio

  • Nel procedimento di sorveglianza, la definizione dell'istanza con decreto de plano costituisce una deroga al contraddittorio e può essere utilizzata solo quando l'inammissibilità sia immediatamente percepibile senza necessità di verifiche in fatto o di valutazioni interpretative.
  • Non è legittima l'inammissibilità de plano quando la domanda prospetta una questione giuridica non risolvibile ictu oculi, come quella relativa all'applicabilità ratione temporis di un regime ostativo a un reato commesso prima del suo inserimento nel catalogo.
  • La mera astratta riconducibilità del titolo di reato al catalogo dei reati ostativi non basta, da sola, a giustificare il rigetto immediato dell'istanza se occorre verificare in contraddittorio i presupposti normativi concreti per l'accesso al beneficio.
  • Quando l'istanza non è mera riproposizione di una domanda già respinta e richiede un apprezzamento di fatto e di diritto, la decisione deve essere rimessa al collegio nelle forme dell'udienza camerale partecipata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternativeFavoreggiamento immigrazione
RamiProcesso penaleEsecuzione penaleImmigrazione
IstitutiNullità processuale

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