Cassazione Penale, Ordinanza n. 02532/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dal condannato, in violazione dell'art. 613, comma 1, primo periodo, c.p.p. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)
La controversia
Il soggetto condannato ha proposto personalmente ricorso per cassazione contro l'ordinanza del 29/05/2024 del tribunale di sorveglianza di Venezia. La Corte rileva che l'impugnazione è stata sottoscritta e presentata dal ricorrente personalmente, senza l'intervento di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Da ciò deriva la causa di inammissibilità prevista dall'art. 613, comma 1, primo periodo, c.p.p., che richiede, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione dell'atto di ricorso, delle memorie e dei motivi nuovi da parte di difensori cassazionisti.
Norme richiamate
art. 613, comma 1, primo periodo, c.p.p.
l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione
Il ricorso per cassazione è inammissibile se proposto o sottoscritto personalmente dal condannato, senza la firma di un difensore cassazionista.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, l'atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La proposizione personale del ricorso per cassazione da parte del condannato integra un vizio formale insanabile che impone la declaratoria di inammissibilità senza esame del merito.
- In caso di inammissibilità del ricorso, seguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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