Sentenza n. 6921/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento della Delibera prot. n. -OMISSIS- del 9.06.2025, notificata in data 11.06.2025, con cui l'ACGM ha accertato che le pratiche commerciali A) e B) descritte al punto II della medesima delibera costituiscono due pratiche commerciali scorrette e, per l'effetto, ne ha vietato la diffusione o continuazione, nonché ha irrogato all'odierno ricorrente una sanzione amministrativa complessiva di Euro 60.000,00; di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso: la comunicazione di contestazione degli addebiti del 17.04.2025 ai sensi dell'art. 17, comma 1, del “ Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa”; la comunicazione di avvio del procedimento istruttorio prot. n. 68127 del 10.07.2024 finalizzato a verificare l'esistenza di presunte pratiche commerciali scorrette in violazione degli artt. 20, 21, 22 e 23, comma 1, lett. bb-ter e bb-quater del Dlgs 206/2005 (asseritamente) poste in essere dal ricorrente; il parere reso dall'AGCOM ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Codice del Consumo, a quanto consta, trasmesso all'amministrazione resistente in data 28.05.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera dell'AGCM che ha accertato due pratiche commerciali scorrette, ne ha vietato la diffusione o continuazione e ha irrogato sanzioni complessive di 60.000 euro
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la delibera con cui l'AGCM ha qualificato come scorrette due pratiche commerciali relative alla promozione online di corsi, consulenze e tecniche finalizzate al conseguimento di guadagni. La pratica A riguardava la promessa di guadagni facili e sicuri mediante claim iperbolici, il vanto di risultati professionali e personali non immediatamente verificabili, l'omessa indicazione della natura pubblicitaria dei contenuti e l'omessa o inadeguata evidenziazione di informazioni rilevanti, tra cui costi e identità del professionista. La pratica B riguardava la pubblicazione di sole testimonianze e recensioni positive senza adeguate verifiche sulla loro provenienza, nonché il vanto di una popolarità falsata dalla presenza di follower non autentici. Il primo motivo deduceva che il ricorrente non potesse essere qualificato come "professionista" ai sensi dell'art. 18, lett. b), del Codice del consumo, sostenendo che la responsabilità dovesse ricadere esclusivamente sulla società. Gli ulteriori motivi contestavano gli elementi costitutivi e l'accertamento della pratica A, la lesione del diritto di difesa, l'insufficienza dell'istruttoria, l'inefficacia dei disclaimer, la verificabilità degli endorsement e delle recensioni, l'imputabilità dei fake follower e, quanto alla pratica B, la sussistenza della scorrettezza. Sono state infine contestate la quantificazione e la proporzionalità delle sanzioni.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione del ricorrente come professionista e autore delle pratiche, valorizzando il suo coinvolgimento diretto, la posizione di dominus della società, la partecipazione personale alla comunicazione promozionale e l'interesse immediato ai proventi dell'attività. Quanto alla pratica A, il Collegio ha ritenuto specificamente individuate le condotte contestate e quindi insussistente la lesione del diritto di difesa. Ha confermato la natura decettiva dei claim iperbolici sui guadagni facili e sicuri, non adeguatamente controbilanciati da disclaimer, nonché l'inidoneità di avvertenze rese disponibili soltanto successivamente, dopo il primo contatto negoziale. Ha ritenuto non verificabili dal consumatore gli esiti positivi e gli endorsement utilizzati nella promozione. Ha inoltre confermato che la mancata indicazione immediata della natura pubblicitaria dei contenuti e delle caratteristiche essenziali dell'offerta, compreso il prezzo, non poteva essere sanata dal rinvio a pagine o link successivi. Quanto alla pratica B, ha ritenuto scorretta la pubblicazione di sole recensioni positive senza informazioni sulla parzialità dei giudizi e senza adeguate verifiche circa la loro provenienza da effettivi fruitori dei servizi. Ha confermato anche l'onere del professionista di verificare l'autenticità dei follower, essendo irrilevante, ai fini dell'illecito, la mancata conoscenza iniziale della loro natura, pur essendo stata considerata l'attività successiva di rimozione ai fini della sanzione. Il quantum è stato ritenuto legittimo e proporzionato: l'AGCM ha considerato dimensione economica, numero dei clienti, prezzi dei corsi, gravità, durata, diffusione e potenzialità lesiva delle condotte, nel rispetto dell'art. 11 l. 689/1981. Il TAR ha sottolineato che le pratiche commerciali scorrette costituiscono illecito di mero pericolo, sicché la gravità può essere valutata sulla potenzialità dannosa e non soltanto sul danno effettivamente verificatosi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 2.500 euro complessivi, oltre accessori, per le spese di lite in favore delle Autorità.
Norme richiamate
art. 18, lett. b), d.lgs. 206/2005
La nozione di professionista è ampia e comprende chiunque abbia un coinvolgimento oggettivo, diretto e immediato nella realizzazione della pratica commerciale, nell'ambito di un'attività d'impresa finalizzata alla promozione o commercializzazione di beni o servizi.
artt. 20, 21 e 22 d.lgs. 206/2005
La pratica commerciale è scorretta quando, mediante messaggi ingannevoli od omissioni informative rilevanti, è idonea ad alterare la libertà di autodeterminazione economica del consumatore.
art. 23, comma 1, lett. bb-ter e bb-quater, d.lgs. 206/2005
La disciplina vieta, tra l'altro, l'impiego di recensioni e testimonianze prive di adeguata trasparenza circa autenticità, selezione e modalità di elaborazione, nonché la rappresentazione ingannevole della popolarità mediante follower non autentici.
art. 5, comma 3, d.lgs. 206/2005
Le informazioni rilevanti devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, adeguato alla tecnica di comunicazione impiegata, sin dal primo contatto negoziale; il rinvio eventuale a pagine o fonti successive non sana l'omissione iniziale.
art. 11 l. 689/1981
La sanzione amministrativa deve essere determinata considerando gravità della violazione, durata e condizioni economiche dell'autore; nel caso concreto l'importo è stato ritenuto proporzionato e idoneo alla deterrenza.
art. 27, comma 6, d.lgs. 206/2005
Prevede l'acquisizione del parere dell'AGCOM nel procedimento sanzionatorio relativo alle pratiche commerciali scorrette, parere acquisito nel caso esaminato.
Massime di principio
- Ai fini dell'applicazione della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette, la qualifica di professionista non spetta soltanto al soggetto formalmente titolare dell'impresa o della piattaforma, ma può essere riferita a ogni persona che abbia un coinvolgimento oggettivo, diretto e immediato nella realizzazione della pratica e un interesse concreto ai proventi dell'attività promozionale.
- Le promesse pubblicitarie di guadagni facili, sicuri o agevoli, formulate mediante claim iperbolici, sono ingannevoli quando non siano supportate da basi verificabili e non siano adeguatamente ridimensionate da disclaimer chiari, contestuali e percepibili dal consumatore.
- Nelle comunicazioni commerciali diffuse tramite social network, la natura pubblicitaria del contenuto e le informazioni essenziali dell'offerta, compreso il prezzo quando rilevante, devono essere rese riconoscibili e disponibili sin dal primo contatto negoziale; il rinvio a pagine, link o webinar successivi non sana l'omissione informativa iniziale.
- Il professionista che pubblica recensioni o testimonianze deve fornire informazioni complete e trasparenti sulla loro autenticità, provenienza, selezione e modalità di elaborazione, evitando di presentare una selezione esclusivamente positiva come rappresentativa dell'esperienza complessiva dei consumatori.
- Il professionista è onerato di verificare l'autenticità dei follower utilizzati nella comunicazione promozionale, poiché la rappresentazione di una popolarità artificiosamente accresciuta può alterare le scelte del consumatore anche indipendentemente dalla prova di un danno effettivamente prodotto.
- Nella quantificazione delle sanzioni per pratiche commerciali scorrette, la gravità dell'illecito può essere apprezzata in ragione della potenzialità lesiva della condotta, trattandosi di illecito di mero pericolo, oltre che sulla base di durata, diffusione, dimensione economica del professionista e finalità deterrente della sanzione.
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