Sentenza n. 829/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione: - del provvedimento di D.A.S.P.O. n. -OMISSIS- del 13.5.2025 e notificato in pari data nonché di ogni altro atto connesso per presupposizione e/o consequenzialità;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: D.A.S.P.O. recante il divieto di accesso, per otto anni e su tutto il territorio nazionale, ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione emanante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il D.A.S.P.O. adottato in relazione agli incidenti verificatisi durante una partita di calcio del 9 maggio 2025. Secondo il provvedimento, tifosi riconducibili alla Curva Sud avevano acceso fumogeni e petardi e lanciato tre razzi con stelo in legno verso il terreno di gioco, determinando la sospensione della partita; il ricorrente, individuato dalle immagini, aveva acceso un fumogeno alle ore 20.37.52 e lo aveva lasciato cadere accanto ad altri fumogeni già accesi. Il primo motivo deduceva eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che non fossero stati precisati luogo e momento dell'accensione, che il ricorrente avesse acceso un solo fumogeno dopo il lancio dei razzi e che non fosse dimostrata la pericolosità della sua condotta. Il secondo motivo deduceva disparità di trattamento e violazione dell'art. 3 Cost., lamentando la mancata comunicazione di avvio del procedimento, diversamente da quanto sarebbe avvenuto nei confronti di altri soggetti coinvolti.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha richiamato l'art. 6, comma 1, lett. a) e b), l. n. 401/1989, rilevando che il D.A.S.P.O. può essere adottato anche sulla base di elementi di fatto indicativi di una condotta finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, minaccia o intimidazione, idonei a porre in pericolo la sicurezza pubblica o a turbare l'ordine pubblico. La misura ha natura preventiva e può essere disposta anche in presenza di un pericolo di lesione dell'ordine pubblico, senza che sia necessaria una lesione effettiva o una denuncia penale; l'esercizio del relativo potere comporta un'elevata discrezionalità. Nel caso concreto, il Collegio ha ritenuto provato il quadro complessivo: i razzi erano stati lanciati verso il campo, due si erano conficcati vicino ai giocatori, la gara era stata sospesa e il ricorrente aveva acceso un fumogeno accanto ad altri già accesi. Anche se il fumogeno era stato acceso dopo il lancio dei razzi, la condotta è stata considerata idonea a contribuire alla copertura ex post degli autori dei lanci, rendendo più difficile la loro identificazione, e quindi sufficiente a dimostrare la pericolosità e la compartecipazione del ricorrente al complessivo episodio. È stata respinta anche la censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, poiché il D.A.S.P.O., per la sua natura preventiva e per le esigenze di celerità connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, non deve essere preceduto da tale comunicazione. Le spese sono state compensate per la complessità degli accertamenti fattuali e per i profili individuali di responsabilità.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, lett. a) e b), l. 13 dicembre 1989, n. 401
Il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate [...] nei confronti di coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza [...] o che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto [...] una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico.
Il D.A.S.P.O. è una misura preventiva adottabile sulla base di elementi di fatto, anche in assenza di una lesione effettiva dell'ordine pubblico o di una denuncia penale, quando la condotta sia idonea a contribuire a episodi pericolosi o a creare turbative.
artt. 7 e 8 l. 7 agosto 1990, n. 241
La comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria per l'adozione del D.A.S.P.O., in ragione delle esigenze di celerità connaturate alla sua funzione preventiva di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
art. 3 Cost.
La censura di disparità di trattamento è stata respinta, non ravvisandosi illegittimità nella mancata comunicazione di avvio del procedimento, che non era necessaria per il D.A.S.P.O.
Massime di principio
- Il D.A.S.P.O. può essere adottato, ai sensi dell'art. 6 l. n. 401/1989, sulla base di elementi di fatto dai quali emerga una condotta, anche individuale o di gruppo, evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, minaccia o intimidazione idonei a porre in pericolo la sicurezza pubblica o a turbare l'ordine pubblico.
- La natura preventiva del D.A.S.P.O. consente la sua adozione anche quando non si sia verificata una lesione effettiva dell'ordine pubblico, non sia stato commesso un reato o non sia stata presentata una denuncia penale, purché la condotta accertata sia concretamente idonea a generare situazioni di pericolo o di allarme.
- Nel valutare la pericolosità della condotta, l'amministrazione e il giudice possono considerare il quadro complessivo degli episodi: anche l'accensione di un solo fumogeno, se realizzata accanto ad altri fumogeni nel contesto di lanci di razzi verso il terreno di gioco, può costituire un contributo causale alla copertura degli autori delle condotte violente e giustificare il D.A.S.P.O.
- Il D.A.S.P.O. non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento prevista dagli artt. 7 e 8 l. n. 241/1990, poiché le esigenze di celerità connaturate alla sua funzione preventiva sono dirette a prevenire ulteriori turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica.
- Il potere di adottare il D.A.S.P.O. è caratterizzato da elevata discrezionalità in ragione delle finalità di pubblica sicurezza; il sindacato giurisdizionale verifica la ragionevolezza, coerenza e congruità della valutazione della pericolosità alla luce degli elementi istruttori disponibili.
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