Cassazione Civile, Ordinanza n. 02365/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comproprietari)
La controversia
La controversia nasceva dalla richiesta di risarcimento dei danni per l'occupazione di un immobile in comunione ereditaria, sito in Bresso, asseritamente utilizzato in via esclusiva dagli altri comproprietari dal 1992 fino allo scioglimento della comunione nel 2003 e poi ancora fino al 2006. In primo e secondo grado erano state accolte le domande risarcitorie, ma la Corte di cassazione, con precedente sentenza di annullamento con rinvio, aveva escluso che bastassero l'uso esclusivo del bene, la mancata consegna delle chiavi o la mancata dissociazione di uno dei compartecipi per dimostrare automaticamente una violazione dell'art. 1102 c.c. In sede di rinvio la Corte d'appello ha respinto la domanda, ritenendo non provato che gli utilizzatori avessero superato i limiti del pari uso della cosa comune o impedito in concreto il godimento dell'attrice, valorizzando anche la genericità di alcuni capitoli di prova e la documentazione che mostrava semmai una pretesa di divisione ereditaria più che un'effettiva domanda di uso diretto del bene. Nel ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto, con due motivi, che era passato in giudicato interno il capo della sentenza di primo grado che aveva riconosciuto euro 30.000 per la mancata riconsegna dell'immobile in violazione del contratto di divisione, e che la sentenza di rinvio aveva erroneamente negato il suo diritto all'indennità per il periodo di comproprietà, omettendo di considerare le prove documentali e testimoniali che dimostrerebbero le ripetute richieste di accesso e di chiavi e l'impedimento oppostole dai resistenti.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo l'esistenza di un giudicato interno sul capo risarcitorio invocato, poiché nel giudizio di rinvio la causa era stata riassunta sull'intero originario petitum e la precedente cassazione non aveva lasciato sopravvivere alcuna preclusione sul punto. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, sotto la veste della violazione di legge e del vizio motivazionale, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, operazione preclusa in cassazione; ha richiamato il principio per cui l'art. 360 n. 5 c.p.c. consente solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, non già una diversa lettura del materiale istruttorio. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con dichiarazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 372 c.p.c.
La Corte ha ritenuto ammissibile il deposito della procura speciale in cassazione, perché effettuato nei termini consentiti dalla norma.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
La ricorrente ha superato la prova di resistenza e il ricorso è stato ritenuto procedibile, essendo la notifica avvenuta entro il termine breve calcolato tenendo conto della scadenza cadente di domenica.
art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Il ricorso è stato ritenuto sufficientemente specifico e autosufficiente perché esponeva con chiarezza i fatti e la dinamica processuale e consentiva alla controparte di difendersi.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
La Corte ha ribadito che la violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta, mentre l'erronea valutazione delle risultanze di causa attiene al merito; il n. 5 consente solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico decisivo.
art. 1102 c.c.
Il comproprietario può usare la cosa comune anche in modo particolare, più intenso o persino per l'intera estensione, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca il pari uso degli altri partecipanti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Essendo il ricorso rigettato, la Corte ha dichiarato dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, il giudice deve decidere la controversia sulla base dell'originario devolutum e delle conclusioni già formulate, salvo i soli limiti derivanti da un giudicato interno effettivamente esistente; non può introdurre preclusioni non compatibili con la precedente cassazione con rinvio.
- Il giudicato interno o esterno è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, ma la sua deduzione nel giudizio di rinvio è preclusa quando la sentenza rescindente lo escluda, anche implicitamente, quale necessario presupposto della decisione di cassazione.
- La violazione dell'art. 1102 c.c. non si presume dall'uso esclusivo della cosa comune: occorre accertare in concreto il superamento dei limiti del pari uso, cioè l'alterazione della destinazione del bene o l'impedimento al compossesso degli altri partecipanti.
- In sede di legittimità non è ammessa una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio; il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. sussiste solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, specificamente indicato e discusso nel processo.
- La qualificazione di una doglianza come violazione di legge non può mascherare censure attinenti alla ricostruzione del fatto concreto o alla valutazione delle prove, che restano riservate al giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 31 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02267/2025 del 31/01/2025
- ordinanza_civile · 31 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02268/2025 del 31/01/2025
- ordinanza_civile · 31 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02270/2025 del 31/01/2025
- ordinanza_civile · 31 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02284/2025 del 31/01/2025
- ordinanza_civile · 31 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02289/2025 del 31/01/2025
- ordinanza_civile · 31 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02290/2025 del 31/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →