Sentenza del 01/12/2015 n. 9674 - Comm. Trib. Prov. Milano
TARSU/TIA - Presupposto impositivo - Denuncia cessata occupazione - Mancata presentazione - Onere della prova - Cambio di residenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione del contribuente non è stata accolta: in assenza della denuncia di cessazione, il solo cambio di residenza è stato ritenuto insufficiente a provare il venir meno del presupposto impositivo. La debenza della TARSU/TIA è quindi rimasta ferma fino a quando non fosse stata dimostrata in modo concreto l'effettiva cessazione dell'occupazione o della disponibilità dei locali.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il presupposto impositivo della TARSU/TIA e, in particolare, la prova della cessata occupazione dell'immobile. Il contribuente aveva effettuato un cambio di residenza prima della cessione del bene, ma non aveva presentato la denuncia di cessazione dell'occupazione. Il solo trasferimento anagrafico non dimostra necessariamente che i locali siano stati effettivamente rilasciati, poiché il soggetto avrebbe potuto continuare a disporre dell'immobile fino alla data della sua effettiva cessione o riconsegna.
Norme richiamate
Disciplina TARSU/TIA sul presupposto dell'occupazione o detenzione dei locali
Il tributo è collegato all'occupazione o alla detenzione dei locali e non esclusivamente alla residenza anagrafica del soggetto.
Obbligo di denuncia della cessata occupazione
La mancata presentazione della denuncia di cessazione mantiene rilevanza probatoria e impedisce di considerare automaticamente cessata l'occupazione sulla base del solo cambio di residenza.
Massime di principio
- Per dimostrare la cessazione della TARSU/TIA non basta, di regola, il cambio di residenza: occorre provare quando il locale è stato effettivamente rilasciato o quando è cessata la disponibilità materiale e giuridica dell'immobile.
- La denuncia di cessazione deve essere presentata tempestivamente all'ente impositore; la sua omissione può rendere più difficile ottenere il riconoscimento della cessazione del tributo.
- Il cambio di residenza costituisce al più un elemento indiziario, ma non prova definitiva dell'abbandono dell'immobile, soprattutto se il contribuente ne conserva la proprietà o la disponibilità.
- Sono più idonei a dimostrare la cessazione documenti come l'atto di vendita, la riconsegna delle chiavi, la risoluzione del contratto, la cessazione delle utenze o altri elementi che attestino il reale rilascio dei locali.
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