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Sentenza

Sentenza del 06/03/2015 n. 4568 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava avvisi di accertamento ai fini IVA, IRPEG e IRAP per gli anni d’imposta 1998 e 1999. La società aveva ottenuto l’annullamento degli avvisi sostenendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, perché l’Ufficio non aveva indicato nell’avviso le osservazioni presentate dopo il processo verbale di constatazione né la relativa valutazione. La CTR aveva inoltre ritenuto rilevanti la mancata formalizzazione del diniego alla dichiarazione integrativa e la mancata notificazione del processo verbale. L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione deducendo violazione dell’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, pronuncia ultrapetita ai sensi dell’art. 112 c.p.c. e violazione della disciplina sulla definizione automatica prevista dalla legge n. 289 del 2002.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e cassato la sentenza della CTR. Ha chiarito che l’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente impone il rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni prima dell’emissione dell’accertamento, la cui violazione può determinare la nullità dell’atto in assenza di particolare urgenza, ma non obbliga l’Ufficio a indicare espressamente nell’avviso le osservazioni del contribuente e la loro valutazione, se tale obbligo non è previsto dalla legge. La CTR ha inoltre pronunciato ultra petita, fondando la decisione su questioni non dedotte nei ricorsi introduttivi. Quanto alla dichiarazione integrativa, la Corte ha stabilito che la consegna diretta del processo verbale di constatazione è sufficiente a impedire l’accesso alla definizione automatica, senza necessità di una formale notificazione, purché la consegna sia provata. La causa è stata rinviata a una diversa Sezione della CTR del Lazio, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Nel rispetto del principio del contraddittorio tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo i casi di particolare urgenza.

    La norma tutela il contraddittorio imponendo, salvo urgenza motivata, il rispetto del termine di sessanta giorni prima dell’emissione dell’accertamento. Non impone però che l’avviso riporti espressamente le osservazioni del contribuente e la valutazione dell’Ufficio, salvo specifica previsione normativa.

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.

    Il giudice non può fondare la decisione su questioni o motivi non dedotti dalle parti, né attribuire tutela per ragioni estranee all’oggetto del giudizio. La CTR ha violato tale limite pronunciando sulla mancata formalizzazione del diniego e sulla notificazione del verbale, nonostante tali profili non fossero stati ritualmente dedotti.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9

    La disciplina della definizione automatica può essere preclusa dalla presenza di violazioni risultanti da un processo verbale di constatazione. Ai fini della conoscenza del verbale e del perfezionamento della causa ostativa è sufficiente la consegna diretta della copia integrale all’interessato, se adeguatamente documentata.

  • D.L. n. 564 del 1994, art. 3, come modificato dal D.L. n. 345 del 1995, art. 1

    La Corte ha utilizzato la disciplina dell’accertamento con adesione come parametro interpretativo, ritenendo che la consegna del processo verbale possa equivalere alla notificazione quando garantisce la certezza della conoscenza dell’atto.

Massime di principio

  • La violazione del termine dilatorio previsto dall’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente può comportare la nullità dell’accertamento, salvo particolare urgenza adeguatamente motivata; non è invece automaticamente causa di nullità l’omessa esposizione nell’avviso delle osservazioni del contribuente.
  • Il contribuente deve dedurre tempestivamente e specificamente tutti i vizi dell’atto impositivo: il giudice tributario non può annullare l’atto sulla base di questioni non comprese nei motivi di ricorso.
  • Quando una norma richiede la notificazione o la conoscenza di un processo verbale, la consegna diretta può essere sufficiente se risulta provata e consente di dimostrare che il contribuente ha avuto effettiva conoscenza dell’atto.
  • La consegna del processo verbale contenente contestazioni può costituire una causa ostativa all’accesso a definizioni agevolate o condoni, anche senza una successiva notificazione formale.
  • In presenza di una dichiarazione integrativa o di un condono, occorre verificare non solo la presentazione della dichiarazione, ma anche l’esistenza di eventuali cause ostative già perfezionate mediante la consegna del verbale.

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