Sentenza n. 1501/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Dinieghi di mantenimento di un chiosco su area demaniale marittima, ordinanza di ripristino dei luoghi e avviso pubblico per l'affidamento dell'area nella stagione estiva 2025
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente impugnava le note comunali con cui era stata respinta la richiesta di mantenere, anche durante il periodo di sospensione stagionale e fino a nuova assegnazione, il chiosco installato su un'area demaniale marittima, nonché l'ordinanza di ripristino dei luoghi e il successivo avviso pubblico per l'affidamento della medesima area. Con il primo motivo sosteneva che il titolo rilasciato nel 2024, formalmente denominato concessione demaniale marittima, rientrasse nell'ambito applicativo della disciplina di proroga e mantenimento dei manufatti prevista dalla legge n. 118/2022, contestando la riqualificazione comunale del titolo come mera autorizzazione demaniale temporanea e deducendo anche una disparità di trattamento rispetto ad altri concessionari. Con il secondo motivo deduceva l'illegittimità derivata dell'ordinanza di ripristino, oltre a un vizio proprio per omessa previa diffida non rinnovabile prevista dall'art. 35 d.P.R. n. 380/2001. Con il terzo motivo contestava l'avviso pubblico, deducendone l'illegittima riqualificazione del precedente titolo, l'adozione a meno di sei mesi dalla scadenza, la violazione della disciplina regionale sulla durata delle concessioni turistico-demaniali e l'illogicità della decorrenza della nuova autorizzazione rispetto al termine assegnato per il ripristino. Il Comune sosteneva che il titolo fosse comunque scaduto il 31 agosto 2024, che la disciplina invocata presupponesse la vigenza del titolo concessorio e che l'avviso fosse andato deserto.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Quanto al primo motivo, il Collegio ha ritenuto assorbita la questione, altrimenti centrale, della qualificazione del titolo come concessione o autorizzazione, poiché in ogni caso il titolo aveva cessato di avere efficacia il 31 agosto 2024, mentre l'istanza di mantenimento del chiosco era stata presentata nel 2025. L'art. 3, comma 3-bis, della legge n. 118/2022 richiede infatti, quale presupposto, la vigenza del titolo concessorio; la norma non può far rivivere né prolungare ex post un rapporto già cessato. La durata del titolo era quella espressamente indicata nell'atto e l'eventuale contestazione di una durata minima avrebbe dovuto essere proposta mediante impugnazione del titolo stesso. È stata inoltre ritenuta irrilevante la dedotta disparità di trattamento, dovendosi verificare nella singola fattispecie la sussistenza dei presupposti normativi. Il secondo motivo è stato respinto sia nella parte derivata, per l'infondatezza del primo motivo, sia nella parte relativa all'omessa diffida ex art. 35 d.P.R. n. 380/2001. La norma impone la demolizione degli interventi abusivi su suolo demaniale e non lascia margini discrezionali una volta accertato l'abuso. L'omissione della diffida è stata ritenuta un vizio formale dequotabile ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, non essendo stata adottata direttamente l'autotutela esecutiva in danno e non essendo stato quindi privato il ricorrente della possibilità di adempiere spontaneamente. Il terzo motivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: l'avviso riguardava una stagione estiva ormai trascorsa, era andato deserto e non aveva prodotto alcun affidamento a favore di terzi né un concreto pregiudizio attuale per il ricorrente. Il fatto di avere ottenuto in passato titoli per la medesima area non vincolava il Comune a riproporre future procedure alle stesse condizioni. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 4.000 euro di spese di lite, oltre oneri e spese di legge.
Norme richiamate
art. 3, comma 3-bis, l. 118/2022
I titolari delle concessioni demaniali marittime per l’esercizio delle attività turistico-ricreative e dei punti di approdo con finalità turistico-ricreative in cui sono installati manufatti amovibili (...) possono, in vigenza del titolo concessorio e ferma restando la corresponsione del relativo canone, fino alla data di aggiudicazione delle procedure selettive (...) mantenere installati i predetti manufatti anche nel periodo di sospensione stagionale dell’esercizio delle attività turistico-ricreative.
La disposizione presuppone la vigenza del titolo concessorio al momento della richiesta e non consente la reviviscenza o il prolungamento ex post di un titolo già scaduto.
art. 35, comma 1, d.P.R. 380/2001
La disposizione impone la demolizione delle costruzioni abusive realizzate su suoli demaniali. La previa diffida non rinnovabile è funzionale a consentire l'adempimento spontaneo e a evitare il protrarsi dell'abuso; la sua omissione può essere non invalidante quando non abbia inciso sostanzialmente sulla possibilità del privato di adempiere.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Il vizio formale derivante dall'omessa diffida è stato ritenuto dequotabile, in assenza di vizi sostanziali e poiché l'amministrazione non aveva proceduto direttamente all'esecuzione in danno, lasciando al privato la possibilità di rimuovere spontaneamente le opere.
art. 4, comma 3, l. 118/2022
La norma è stata invocata dal ricorrente in relazione al momento di pubblicazione dell'avviso, ma il relativo motivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La disciplina che consente ai titolari di concessioni demaniali marittime con manufatti amovibili di mantenerli durante la sospensione stagionale presuppone la vigenza del titolo concessorio; non può essere applicata quando il titolo sia già scaduto al momento della presentazione dell'istanza e non può determinare la reviviscenza o il prolungamento ex post del rapporto.
- La durata della concessione demaniale è quella espressamente stabilita nel relativo provvedimento quando la disciplina sulla durata minima abbia natura dispositiva e non cogente; chi contesti la durata fissata dall'amministrazione deve impugnare il titolo nella parte relativa alla durata.
- In presenza di interventi abusivi realizzati su suolo demaniale, l'art. 35 d.P.R. 380/2001 impone al Comune di ordinare la demolizione a spese del responsabile, senza lasciare margini di discrezionalità quanto all'esito del potere repressivo.
- L'omessa previa diffida prevista dall'art. 35 d.P.R. 380/2001 può costituire un vizio formale non invalidante ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990 quando l'amministrazione non abbia proceduto direttamente alla demolizione in danno e il privato abbia comunque conservato la possibilità di adempiere spontaneamente.
- L'impugnazione di un avviso pubblico relativo a una stagione ormai trascorsa è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando la procedura sia andata deserta e non abbia prodotto alcun affidamento a favore di terzi né un concreto pregiudizio attuale per il ricorrente.
- Il rilascio di precedenti titoli demaniali per la medesima area non vincola l'amministrazione a bandire successive procedure alle medesime condizioni né fonda, di per sé, un diritto alla proroga o alla reiterazione del titolo.
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