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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33768/2021 del 12/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La lite nasce da un avviso con cui l'Amministrazione finanziaria aveva liquidato imposte di registro, ipotecaria e catastale su un atto stipulato tra la società e un altro soggetto, qualificato dall'Ufficio come contratto di concessione di diritto reale di superficie, mentre la società lo aveva considerato un contratto di affitto/locazione relativo a un terreno destinato alla realizzazione di un impianto fotovoltaico. In primo grado il ricorso della società era stato accolto; la CTR del Lazio aveva confermato la decisione ritenendo, all'esito dell'esame complessivo delle clausole, che l'atto avesse contenuto ed effetti propri di una locazione e non di una concessione di superficie. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 20 d.P.R. n. 131/1986 e degli artt. 952, 953, 1322, 1571, 1576, 1587, 1590 e 1615 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente riqualificato l'atto. La società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, censurando la mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello per non avere l'Ufficio impugnato il capo della sentenza di primo grado sul difetto di motivazione dell'atto. La contribuente ha anche invocato il giudicato di altre pronunce della CTR favorevoli a contratti ritenuti identici.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondata l'eccezione di giudicato proposta dalla società, affermando che il giudicato si forma sui fatti e non sulle qualificazioni giuridiche dei fatti o dei contratti; ha inoltre osservato che l'identità tra i contratti richiamati dalla contribuente e quello oggetto del giudizio era solo allegata e non dimostrata. Nel merito, la Corte ha ritenuto infondato il motivo dell'Ufficio perché la CTR aveva correttamente esaminato l'insieme delle clausole contrattuali e ne aveva tratto una motivata qualificazione come affitto/locazione; la censura dell'Agenzia si risolveva nella mera contrapposizione di una diversa lettura delle clausole, senza specifica indicazione dei canoni ermeneutici asseritamente violati. Il ricorso incidentale della società è stato dichiarato assorbito. Le spese sono state compensate per la specificità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 20 d.P.R. n. 131/1986

    "L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi"

    La norma impone di valorizzare la natura intrinseca e gli effetti giuridici dell'atto desumibili dal suo testo; nel caso concreto la CTR ha legittimamente ricostruito il contratto esaminando tutte le clausole rilevanti, senza poter essere censurata in cassazione per aver preferito una lettura interpretativa plausibile e logicamente motivata.

  • art. 952 c.c.

    "il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà"

    Il diritto di costruire e mantenere una costruzione sul suolo altrui è qualificabile come diritto reale di godimento, ma ciò non esclude che un assetto obbligatorio possa attribuire un analogo potere in via personale.

  • art. 953 c.c.

    È richiamato come norma derogabile dal contratto nel ragionamento della CTR sulla disciplina della devoluzione delle opere alla scadenza.

  • art. 1322 c.c.

    Richiamato dall'Ufficio nella censura, ma la Corte non ravvisa violazione nella qualificazione contrattuale operata dal giudice di merito.

  • art. 1571 c.c.

    Richiamato dall'Ufficio per sostenere la natura locatizia del rapporto; non emerge una specifica statuizione autonoma della Corte sulla norma.

  • art. 1576 c.c.

    Richiamato dall'Ufficio tra le norme asseritamente violate, senza autonoma interpretazione specifica nel provvedimento.

  • art. 1587 c.c.

    Richiamato dall'Ufficio tra le norme asseritamente violate, senza autonoma interpretazione specifica nel provvedimento.

  • art. 1590 c.c.

    Richiamato dall'Ufficio tra le norme asseritamente violate, senza autonoma interpretazione specifica nel provvedimento.

  • art. 1615 c.c.

    Richiamato dall'Ufficio tra le norme asseritamente violate, senza autonoma interpretazione specifica nel provvedimento.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il parametro formale del motivo di ricorso per cassazione fondato su violazione di legge.

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dalla società nel ricorso incidentale per dedurre l'inammissibilità dell'appello; la Corte non accoglie la censura perché il motivo resta assorbito dal rigetto del principale.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato non si forma sulle qualificazioni giuridiche ma sui fatti; perciò le sentenze richiamate dalla contribuente non vincolano la presente controversia sulla diversa qualificazione del contratto.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato dalla società nel ricorso incidentale in tema di giudicato formale; la censura non viene esaminata nel merito per assorbimento.

Massime di principio

  • Il giudicato copre i fatti accertati, ma non si estende alla qualificazione giuridica di quei fatti o dei contratti, salvo che l'identità del fatto storico sia effettivamente dimostrata.
  • In materia di imposta di registro, la qualificazione dell'atto va compiuta secondo la sua intrinseca natura e i suoi effetti giuridici desumibili dal testo negoziale, mediante esame complessivo delle clausole.
  • La qualificazione di un contratto e l'interpretazione delle sue clausole sono attività di merito sindacabili in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione logicamente mancante o incongrua.
  • Chi denuncia in cassazione un errore nell'interpretazione contrattuale ha l'onere di indicare specificamente quali canoni ermeneutici sarebbero stati violati e in quale punto il giudice di merito se ne sarebbe discostato; la mera contrapposizione di una diversa lettura del testo non è sufficiente.
  • Un diritto di costruire e mantenere un manufatto su suolo altrui può assumere struttura reale oppure personale: la sola previsione di una costruzione sul fondo non basta, da sola, a imporre la qualificazione come diritto reale di superficie.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoCompravendita
RamiTributiContrattiProcesso civileDiritti reali
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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