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Sentenza

Sentenza del 26/11/2018 n. 2711 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Imposte sul reddito - indagini bancarie - versamenti bancari ingiustificati - presunzione di maggiori compensi - sussiste. Indagini bancarie - presunzione di maggior reddito - prova contraria - natura non reddituale delle somme - mancato possesso delle somme - prova - spetta al contribuente.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La presunzione derivante dalle indagini bancarie è stata ritenuta applicabile ai versamenti non giustificati. In assenza di prove documentali convincenti della natura non reddituale delle somme e del loro effettivo trasferimento a soggetti terzi, gli importi sono stati imputati al contribuente come compensi derivanti dall'attività di lavoro autonomo, con conseguente conferma del maggior reddito accertato dall'Amministrazione finanziaria.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Amministrazione finanziaria ha considerato come compensi imponibili i versamenti bancari non adeguatamente giustificati, presumendo che derivassero dall'attività professionale del contribuente. Il contribuente sosteneva invece che le somme fossero state ricevute e detenute per conto di soggetti terzi, nell'ambito di rapporti di collaborazione e consulenza, e che quindi non rappresentassero reddito proprio. Per superare la presunzione, avrebbe dovuto dimostrare documentalmente la destinazione delle somme a terzi, la successiva movimentazione in loro favore e la propria estraneità alla titolarità economica degli importi.

Norme richiamate

  • Norme sulle indagini bancarie e sulle presunzioni derivanti dalle movimentazioni finanziarie

    I versamenti sui conti correnti del contribuente possono essere presunti come ricavi o compensi imponibili, salvo che il contribuente fornisca una prova analitica e documentale della loro diversa natura.

  • Disciplina della prova contraria nelle indagini bancarie

    L'onere di dimostrare che le somme non costituiscono reddito proprio, perché riferibili a terzi o non effettivamente possedute dal contribuente, spetta al contribuente stesso. Non è sufficiente una spiegazione generica o meramente dichiarativa.

Massime di principio

  • In presenza di versamenti bancari non giustificati su conti intestati a un professionista o lavoratore autonomo, l'Amministrazione può presumere che tali somme costituiscano compensi o ricavi imponibili.
  • La presunzione può essere superata solo con una prova concreta, analitica e documentale della natura non reddituale delle somme.
  • Se il contribuente sostiene di avere incassato denaro per conto di terzi, deve dimostrare il rapporto sottostante, la titolarità economica altrui e l'effettivo trasferimento delle somme ai beneficiari.
  • La semplice affermazione di essere stato depositario o intermediario di somme altrui, senza contratti, fatture, contabilità, tracciabilità dei trasferimenti o altra documentazione coerente, normalmente non è sufficiente.
  • La mancata disponibilità definitiva delle somme non esclude automaticamente la loro imputazione a reddito: occorre provare che il contribuente non ne fosse il titolare economico e che le somme fossero effettivamente destinate a soggetti terzi.
  • Per prevenire contestazioni è opportuno mantenere una completa tracciabilità bancaria e documentale delle somme ricevute per conto altrui, separandole possibilmente dai compensi propri.

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