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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31172/2025 del 17/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato gli effetti della condanna pronunciata nei gradi di merito e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna dell'imputato per resistenza a pubblico ufficiale. Nel ricorso per cassazione veniva dedotto un unico motivo di vizio di motivazione, sostenendo che la responsabilità non fosse provata oltre ogni ragionevole dubbio perché mancava una prova certa dell'identificazione del ricorrente quale autore del fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura generica e non specifica, osservando che essa non si confrontava con la motivazione della decisione di merito, che aveva invece valorizzato in modo puntuale le dichiarazioni dell'operante di polizia, indicate come certe nell'identificazione dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    È la fattispecie incriminatrice per la quale era stata pronunciata la condanna impugnata; la Corte non ne affronta il contenuto sostanziale, limitandosi a rilevare che la sentenza di merito aveva affermato la responsabilità dell'imputato per tale reato.

  • art. 591 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso è fondata sulla carenza di specificità del motivo, che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso per vizio di motivazione deve essere specifico e deve confrontarsi puntualmente con le rationes decidendi della sentenza impugnata; una censura meramente assertiva o generica è inammissibile.
  • Lamentare in cassazione l'insufficienza della prova sull'identificazione dell'autore del reato non è sufficiente se non si indicano le concrete ragioni di illogicità o contraddittorietà della motivazione di merito, soprattutto quando la sentenza di appello abbia valorizzato specifiche dichiarazioni accusatorie ritenute attendibili.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità applica la conseguente condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiOnere della prova

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