Sentenza del 11/03/2022 n. 7960 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva proposto appello in riassunzione avverso una sentenza della CTP che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso originario contro avviso di accertamento ICI anno 2008. In sede di riassunzione la CTR dichiarò inammissibile l'appello perché il ricorrente non aveva depositato la prova della regolare notifica (l'avviso di ricevimento) del ricorso/atto di appello presso la segreteria della CTP, e l'intimato (Comune) era contumace; il ricorrente deduceva violazione del contraddittorio e sosteneva che la notifica postale si perfeziona con la spedizione e non richiede la produzione dell'AR, chiedendo la cassazione della decisione.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso del contribuente. Ha confermato il principio secondo cui, quando la notifica è effettuata a mezzo servizio postale e la controparte non si costituisce, l'onere è a carico del ricorrente di depositare, prima della discussione, l'avviso di ricevimento attestante l'avvenuta notifica (ovvero chiedere tempestivamente la rimessione in termini ex art. 184‑bis c.p.c. per produrre il duplicato), sotto pena di inammissibilità del gravame. La Corte ha ritenuto corretta la decisione della CTR che ha dichiarato inammissibile l'appello per mancata prova della conoscibilità dell'atto, ha respinto le censure sulla "sentenza a sorpresa" in quanto la questione era di puro diritto rilevabile d'ufficio, ha confermato che il presidente può differire la trattazione dell'istanza cautelare e ha condannato il ricorrente alle spese processuali (importi liquidati).
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 22, comma 1
Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato ...
La norma impone l'obbligo per il ricorrente di depositare la prova della notifica (originale o fotocopia con ricevuta) entro termine perentorio; in mancanza, e quando la controparte non si costituisce, l'appello/ricorso è inammissibile e la carenza è rilevabile d'ufficio.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 53
Richiama le modalità di deposito e costituzione nel processo tributario e coordina con l'art. 22 per i termini e le conseguenze dell'omessa produzione della ricevuta.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 47
Disciplinando le misure cautelari, consente al presidente di fissare l'udienza per la prima camera di consiglio utile; la Corte ha ritenuto legittimo decidere sulla causa senza precedente udienza ad hoc per la cautelare.
Legge 20 novembre 1982, n. 890 (norme sulla notifica postale)
Le norme postali e l'avviso di ricevimento sono l'unico mezzo idoneo a dimostrare la consegna e la data di consegna per le notifiche effettuate tramite servizio postale; la mancata produzione incide sulla conoscibilità legale dell'atto.
Codice di procedura civile, art. 149
L'avviso di ricevimento previsto dall'art. 149 c.p.c. è la prova della consegna del plico; la sua assenza inficia la prova della effettiva notifica quando la controparte non si costituisce.
Codice di procedura civile, art. 184‑bis
Norma richiamata per la rimessione in termini: il ricorrente poteva chiedere la rimessione per produrre l'AR o il duplicato, dimostrando di essersi attivato presso l'amministrazione postale.
Codice di procedura civile, art. 392
Norma sulla riassunzione del giudizio; la vicenda si è svolta con riassunzione ai sensi di tale norma, ma il deposito dell'AR rimane requisito per la regolarità della notifica anche nel procedimento di riassunzione.
Costituzione, art. 111
Richiamato in relazione al principio del giusto processo e del contraddittorio; la Corte ha bilanciato il diritto di difesa con la rilevabilità d'ufficio di questioni di puro diritto.
Massime di principio
- Se la notifica è effettuata a mezzo servizio postale e la controparte non si costituisce, il ricorrente deve depositare prima della discussione l'avviso di ricevimento (AR) che prova la consegna; in mancanza il gravame è inammissibile.
- In alternativa all'AR il ricorrente può chiedere, con tempestiva istanza (es. rimessione ex art. 184‑bis c.p.c.), il del termine per produrre il duplicato o la ricevuta, dimostrando di essersi attivato presso l'ufficio postale.
- La mancata produzione dell'AR non costituisce mera nullità ma l'insussistenza della conoscibilità legale dell'atto, con conseguente inammissibilità quando l'intimato non è costituito.
- La questione dell'omessa prova della notifica può essere rilevata d'ufficio e, se è questione di puro diritto, la decisione non configura necessariamente una "sentenza a sorpresa" annullabile per violazione del contraddittorio; diversa è la situazione se la questione riguarda fatti che impediscono al convenuto di esibire documenti utili.
- Il presidente della commissione può legittimamente fissare la trattazione del merito coestensivamente con la prima camera di consiglio utile; l'assenza di una udienza separata per l'istanza cautelare non comporta di per sé vizio quando non ne deriva concreto pregiudizio.
- In materia tributaria gli obblighi formali di deposito e prova delle notifiche sono perentori: chi impugna deve curare con attenzione la produzione delle ricevute e delle prove di spedizione per non rischiare l'inammissibilità dell'atto.
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