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Sentenza

Sentenza n. 1277/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento - nei limiti dell’interesse, della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Ugento n. 33 del 31 luglio 2024, pubblicata sull’albo pretorio comunale in data 19 agosto 2024 per n. 15 giorni, e dei relativi allegati ed elaborati progettuali, pubblicati in data 17 settembre 2024, in particolare: delle Norme tecniche di attuazione del PCC del Comune di Ugento; della relazione generale di piano; della scheda tipologica A; della scheda tipologica B; della Relazione generale; della tav A1.0 classificazione normativa; della tav A1.1 PAI; della tav A2.1 PPTR IDROGEO; della tav A2.2 PPTR BOTVEG; della tav A2.3 PPTR SITI NAT; della tav A2.4 PPTR STORICO; della tav A3 VINCOLI TERRITORIO; della tav A4 morfolit duna; della tav A5.1 Demanio Classe utilizzazione; della tav A5.2 tipologia utilizzazione; della tav A5.3 caratterizzazione demanio; della tav A6 strutture fisse recinzioni; della tav A7 accesso parcheggi; della tav B1 LINEA COSTA UTILE; della tav B2.0 AMBITI PCC; della tav B2.1 ZONIZZAZIONE TRANSITORIO; della tav B2.2 ZONIZZAZIONE PROGETTO; della tav B3 AREE VINCOLATE; della tav B4 ACCESSI; della tav B5 VALENZA TURISTICA; - ove occorra, nei limiti dell’interesse, della deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 22 aprile 2023 e dei relativi allegati ed elaborati progettuali; della nota prot. n. 35902 del 20 novembre 2023 del Comune di Ugento; della nota prot. n. 15024 del 6 dicembre 2023, del Servizio Demanio Costiero e Portuale della Regione Puglia; della determinazione n. 405/2011 dell’Ufficio Demanio Marittimo, così come integrata con identico provvedimento n. 16/2017; della nota prot. n. 38977 del 18 dicembre 2023, del Settore Urbanistica Ambiente e Suap del Comune di Ugento; della delibera della Giunta Regionale n. 106 del 19 febbraio 2024, pubblicata sul BURP n. 23 del 18 marzo 2024; det. n. 1383/2011 del Comune di Ugento; det. n. 290 del 5.3.2012, ancorché non conosciuti; di tutti i verbali, ancorché nono conosciuti; Delibera Giunta Comunale n° 167 del 19/07/2017; - di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.

Giustizia amministrativa202500179

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti comunali di adozione del Piano Comunale delle Coste, inclusa la deliberazione consiliare n. 33 del 31 luglio 2024 e i relativi elaborati, nonché gli atti presupposti

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune e regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società, titolare di una concessione demaniale marittima nel territorio comunale, ha impugnato gli atti relativi al Piano Comunale delle Coste (PCC), adottati dal Comune di Ugento, chiedendone l'annullamento. Ha dedotto violazione della l. 241/1990, della l.r. Puglia 17/2015, delle norme tecniche del Piano Regionale delle Coste e della D.G.R. n. 2273/2011, oltre a eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, errore nei presupposti, illogicità, contraddittorietà e travisamento dei fatti. In particolare, ha contestato l'indeterminatezza delle scelte pianificatorie, la rappresentazione dei lotti concedibili e l'insufficiente verifica dello stato del litorale. Comune e Regione hanno eccepito l'inammissibilità per difetto di interesse, rilevando che il procedimento di approvazione del PCC non era concluso: la D.G.R. n. 106 del 19 febbraio 2024 aveva subordinato il proprio assenso all'attuazione di otto prescrizioni sostanziali, non ancora recepite. La ricorrente ha chiesto il rinvio della discussione in attesa dell'adeguamento del Piano.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza di rinvio, poiché l'eventuale futura modifica del PCC non incideva sulla decisione relativa agli atti attualmente impugnati e i nuovi provvedimenti avrebbero dovuto essere contestati con motivi aggiunti o autonoma impugnazione. Ha quindi accolto l'eccezione preliminare e dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di interesse attuale, senza esaminare nel merito le censure. Il procedimento di approvazione del PCC non risultava perfezionato: la Regione non aveva espresso un assenso pieno, ma lo aveva subordinato a modifiche sostanziali ancora da attuare; la deliberazione comunale del 31 luglio 2024, priva del preventivo assenso regionale, non era idonea a determinare l'entrata in vigore del Piano. Gli atti impugnati non avevano dunque efficacia pianificatoria né incidevano sulla concessione della ricorrente, che continuava a essere esercitata alle condizioni precedenti. La declaratoria non preclude l'impugnazione dei futuri atti di approvazione definitiva o la riproposizione delle censure qualora gli atti acquistino concreta portata lesiva. Spese integralmente compensate per la peculiarità e novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. a, c.p.a.

    Per quanto detto, conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. a, cod. proc. amm.

    Il ricorso è inammissibile quando manca una condizione dell'azione, nel caso concreto l'interesse attuale all'annullamento degli atti impugnati.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    L'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100, c.p.c., (applicabile nel processo amministrativo per il tramite del rinvio esterno di cui all'art. 39, comma 1, c.p.a.), è la condizione richiesta per poter proporre una domanda o per poter contraddire alla stessa ed implica la necessità che il ricorrente ottenga un'effettiva utilità e, cioè, un risultato di vantaggio dall'accoglimento del ricorso.

    Il rinvio esterno consente di applicare al processo amministrativo la regola dell'art. 100 c.p.c.: l'interesse ad agire richiede un'utilità effettiva derivante dall'accoglimento della domanda.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100, c.p.c., (applicabile nel processo amministrativo per il tramite del rinvio esterno di cui all'art. 39, comma 1, c.p.a.), è la condizione richiesta per poter proporre una domanda o per poter contraddire alla stessa ed implica la necessità che il ricorrente ottenga un'effettiva utilità e, cioè, un risultato di vantaggio dall'accoglimento del ricorso.

    L'interesse ad agire deve essere personale, attuale e concreto: non basta una lesione eventuale, ma occorre un pregiudizio effettivamente verificatosi e un vantaggio conseguibile con l'accoglimento.

  • art. 4, comma 5, l.r. Puglia 17/2015

    A tale proposito, deve rilevarsi che l’art. 4, co. 5, della l.r. 17/2015 prevede espressamente che il Piano Comunale delle Coste, adottato da parte dell’amministrazione comunale, debba essere necessariamente sottoposto all’esame della Giunta regionale, la quale è chiamata a pronunciarsi sulla coerenza del testo approvato dal Comune con le previsioni del Piano Regionale delle Coste e, solo successivamente all’esito favorevole di tale verifica, il Consiglio comunale può provvedere alla sua approvazione in via definitiva.

    L'approvazione comunale definitiva del PCC presuppone l'esame regionale e l'esito favorevole della verifica di coerenza con il Piano Regionale delle Coste; se l'assenso regionale è condizionato a modifiche sostanziali non ancora attuate, il procedimento non è perfezionato.

Massime di principio

  • L'interesse a impugnare un atto amministrativo deve essere personale, concreto e attuale, e l'accoglimento del ricorso deve poter procurare al ricorrente un'effettiva utilità; la mera eventualità di una lesione futura non è sufficiente.
  • Quando la disciplina di settore subordina l'approvazione definitiva di un piano comunale al previo esame e all'assenso regionale, un assenso condizionato all'attuazione di prescrizioni sostanziali non perfeziona il procedimento finché tali prescrizioni non siano recepite e sottoposte alle verifiche previste.
  • Gli atti di pianificazione non definitivi e privi di efficacia, che non modificano la posizione giuridica del ricorrente né producono un pregiudizio attuale, non sono autonomamente impugnabili per difetto di interesse; resta possibile impugnare gli atti successivi lesivi o riproporre le censure quando gli atti acquistino concreta portata lesiva.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

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