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Ordinanza

Ordinanza n. 7559/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'ottemperanza della sentenza n. 19947/2023 del 5.12.2023, pubblicata il 29.12.2023, sul ricorso RG n. 8227/2021 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione Quarta Bis, che ha definito il ricorso proposto dal prof. Carella Giuseppe;

Giustizia amministrativa202511663

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: istanza di integrazione della condanna alle spese contenuta nella sentenza n. 2449/2026, diretta a ottenere anche il pagamento del contributo unificato

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, dopo avere ottenuto con la sentenza n. 2449/2026 l'accoglimento del ricorso per ottemperanza e la condanna del Ministero al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500 oltre accessori di legge, ha presentato un'istanza non notificata al Ministero chiedendo che la condanna fosse integrata con l'importo del contributo unificato. L'istanza presupponeva che la liquidazione delle spese non comprendesse tale importo. Il giudice ha rilevato che la richiesta mirava a modificare il contenuto dispositivo di una sentenza già depositata e pubblicata, configurandosi quindi come mezzo di contestazione della sentenza stessa.

La decisione

Il TAR ha dichiarato radicalmente inammissibile l'istanza. Pur richiamando la previsione dell'art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002, il Collegio ha ritenuto decisivo che la richiesta fosse diretta a modificare il dispositivo di una sentenza già depositata e pubblicata e che, inoltre, non fosse stata notificata alla controparte. L'istanza non poteva quindi essere utilizzata per ottenere in via informale l'integrazione della condanna alle spese né per contestare il contenuto della pronuncia.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 6-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La disposizione è richiamata dal Collegio con riferimento al contributo unificato, senza che l'ordinanza ne espliciti ulteriormente il contenuto interpretativo.

Massime di principio

  • Un'istanza presentata nel giudizio di ottemperanza non può essere utilizzata per modificare il contenuto dispositivo di una sentenza già depositata e pubblicata, quando la richiesta costituisce sostanzialmente una contestazione o impugnazione della pronuncia.
  • La richiesta di integrare la liquidazione delle spese di giudizio con ulteriori voci, quale il contributo unificato, deve essere proposta mediante lo strumento processuale idoneo a contestare o correggere la decisione e non mediante un'istanza informale non notificata alla controparte.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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