Ordinanza n. 3448/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento, previa adozione delle più opportune misure cautelari, - del provvedimento del 13.05.2026 con il quale comunicavano all’odierna ricorrente che “L’Istituzione Scolastica non può ammettere la candidata privatista -OMISSIS- agli esami preliminari della maturità 2026”; - della successiva nota prot. n.-OMISSIS- con la quale l’Istituzione Scolastica ribadiva “la non ammissione della candidata privatista -OMISSIS- -OMISSIS- agli esami preliminari della maturità 2026”; - nonché di ogni ulteriore atto e provvedimento antecedente, conseguente, successivo e/o in ogni modo comunque connesso se ed in quanto illegittimo e lesivo degli interessi del ricorrente ancorché non conosciuto. e per la conseguente declaratoria del diritto della ricorrente ad essere ammessa, anche con riserva, a sostenere gli esami preliminari di idoneità all’Esame di Stato per l’a.s. 2025/2026 anche mediante sessione suppletiva;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di ammissione agli esami preliminari di idoneità, propedeutici all'Esame di Stato per candidati esterni
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento del 13 maggio 2026 e la successiva nota con cui l'istituzione scolastica ha confermato la sua non ammissione agli esami preliminari della maturità 2026, chiedendo anche l'ammissione, eventualmente con riserva, mediante sessione suppletiva. Il testo non espone analiticamente le singole censure di merito, ma riferisce che la ricorrente aveva contestato la legittimità della non ammissione. L'Amministrazione ha riesaminato in autotutela l'istanza della candidata, come successivamente integrata, confermando le proprie argomentazioni. Secondo il TAR, non risultava comprovato entro il 20 aprile 2026 uno dei requisiti di ammissione agli esami di Stato previsti dall'art. 6 del d.m. 12 novembre 2024, n. 226 e dalla nota MIM n. 74346 del 10 novembre 2025.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti per la sospensione degli atti impugnati. In particolare, il riesame effettuato dall'Amministrazione in autotutela, nell'ottica della leale collaborazione, non è stato ritenuto scalfito dalle censure dedotte; inoltre, il difetto di uno dei requisiti di ammissione agli esami, che doveva essere comprovato entro e non oltre il 20 aprile 2026, escludeva il necessario fumus boni iuris. L'ordinanza non definisce il merito della controversia né dichiara il diritto della ricorrente all'ammissione. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale; il TAR ha valutato la sussistenza dei relativi presupposti e ha respinto l'istanza.
art. 6 d.m. 12 novembre 2024, n. 226
entro e non oltre il 20 aprile 2026
Richiamato quale fonte del requisito di ammissione agli esami di Stato e del termine entro il quale doveva esserne comprovato il possesso.
nota MIM n. 74346 del 10 novembre 2025
entro e non oltre il 20 aprile 2026
Richiamata insieme al decreto ministeriale quale fonte del termine per la dimostrazione del requisito di ammissione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, la mancanza di un requisito di ammissione a una procedura d'esame, ove il possesso debba essere comprovato entro un termine perentorio previsto dalla disciplina applicabile, esclude il fumus boni iuris necessario per sospendere il diniego di ammissione.
- Il riesame dell'istanza da parte dell'Amministrazione in autotutela, svolto in un'ottica di leale collaborazione, può concorrere a escludere la fondatezza cautelare delle censure quando le argomentazioni confermative dell'Amministrazione non risultino specificamente superate dalle deduzioni del ricorrente.
- La compensazione delle spese della fase cautelare può essere disposta quando la questione controversa presenti caratteri di novità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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