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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15722/2020 del 23/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuenti)

La controversia

I contribuenti hanno impugnato l’avviso con cui l’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1, comma 335, della L. n. 311 del 2004, aveva disposto d’ufficio la revisione del classamento e l’aumento della rendita catastale della loro unità immobiliare situata nella microzona «Roma 3, Trastevere». L’atto richiamava lo scostamento tra valori medi di mercato e catastali nella microzona, la rivalutazione del patrimonio immobiliare e la riqualificazione del contesto urbano, ma, secondo i ricorrenti, non indicava in concreto le caratteristiche dell’unità e del fabbricato né gli elementi specifici che giustificavano il nuovo classamento; contestavano inoltre l’individuazione e l’omogeneità degli immobili assunti a comparazione. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso e la CTR del Lazio, con sentenza n. 9887/2016 depositata il 30 dicembre 2016, aveva respinto l’appello, ritenendo adeguata la motivazione dell’avviso in ragione dello scostamento dei valori, delle indagini tecniche e del miglioramento del contesto urbano. In cassazione i contribuenti hanno articolato cinque motivi e un’ulteriore censura subordinata: con il primo hanno dedotto carenza e contraddittorietà della motivazione, omesso esame della nullità dell’avviso e degli atti presupposti per difetto d’istruttoria e mancata comunicazione di documenti, violazione delle norme sul riclassamento e sullo Statuto del contribuente, dell’art. 112 c.p.c. e delle norme sull’onere della prova, nonché carenza di delega comunale; con il secondo hanno denunciato l’equiparazione dello scostamento rilevante per il riclassamento alla mera evoluzione del mercato immobiliare e l’omessa pronuncia; con il terzo hanno contestato la mancata indicazione degli immobili usati come parametri comparativi e la conseguente lesione del diritto di difesa; con il quarto hanno dedotto la non omogeneità degli immobili della microzona e, in particolare, degli immobili utilizzati per il raffronto; con il quinto hanno lamentato omessa pronuncia sui motivi d’appello e motivazione apparente. In via subordinata hanno contestato la mancata riunione di procedimenti relativi a immobili e accertamenti asseritamente identici, rilevando che una decisione di annullamento prodotta in appello sarebbe già passata in giudicato. L’Agenzia ha eccepito in memoria il difetto di giurisdizione e sostenuto la sufficienza della motivazione dell’avviso.

La decisione

La Cassazione ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione: la controversia riguardava l’avviso di riclassamento e l’attribuzione della rendita della singola unità immobiliare, materia devoluta al giudice tributario, e non l’impugnazione degli atti amministrativi generali di microzonizzazione. Ha accolto il terzo e il quarto motivo, assorbendo gli altri, e ha cassato la sentenza della CTR. Ha rilevato che l’avviso, pur ricostruendo il quadro normativo e richiamando la rivalutazione della microzona e la riqualificazione urbana, non specificava in che cosa fossero consistiti gli interventi né quali caratteristiche del singolo immobile e del fabbricato avessero inciso concretamente sul classamento; il richiamo alla posizione nella microzona e a immobili asseritamente simili era quindi insufficiente. La CTR non aveva rilevato tale difetto di motivazione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso dei contribuenti e annullando l’atto impugnato. Ha compensato le spese dell’intero giudizio, considerate le oscillazioni giurisprudenziali e il consolidamento dell’orientamento nel corso della causa.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 335, L. n. 311/2004

    In tema di estimo catastale, ove il nuovo classamento sia stato adottato d’ufficio ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona nella quale l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato e quello catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell’operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nel D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul, diverso classamento della singola unità immobiliare, affinchè il contribuente sia posto in condizione di conoscere “ex ante” le ragioni cfre ne giustificano in concreto l’emanazione”

    Nel riclassamento d’ufficio fondato sulla revisione della microzona, il significativo scostamento dei valori medi giustifica l’operazione generale ma non basta, da solo, a motivare il nuovo classamento della singola unità: l’atto deve indicare gli elementi concreti, tra quelli pertinenti alla zona, al fabbricato e all’immobile, che hanno determinato la variazione.

  • art. 7, L. n. 212/2000

    il coefficiente esplicativo minimo dell’accertamento ai sensi della L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, non si discosta dai parametri generali di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7 ed alla L. n. 241 del 1990, art. 3, fermo restando, per la specificità della materia catastale, il più gravoso onere motivazionale in linea generale gravante sull’amministrazione allorquando il riclassamento intervenga d’ufficio, e non a seguito di procedura partecipata Docfa

    L’obbligo generale di motivazione previsto dallo Statuto del contribuente si applica anche agli atti di riclassamento; quando la revisione catastale è d’ufficio, la specificità della materia comporta un onere motivazionale più rigoroso.

  • art. 8, D.P.R. n. 138/1998

    non basta la sola indicazione del rapporto di scostamento tra i valori medi di catasto e mercato, quando tale indicazione non si associ alla valutazione caso per caso del singolo immobile, con specifico richiamo ai parametri estimativi e classificatori generali, pur sempre operanti, ai sensi del D.P.R. n. 138 del 1998, ex art. 8; fermo restando il richiamo all’elemento puramente “posizionale” (inclusione dell’unità immobiliare nella microzona omogenea), occorre che l’avviso dia conto pure dell’elemento “edilizio” in ragione della singola unità immobiliare e del fabbricato che la ricomprende, “non essendo sostenibile che tutti gli immobili di una stessa zona abbiano necessariamente la medesima classe”.

    I parametri estimativi e classificatori richiedono una valutazione riferita alla singola unità: la collocazione nella microzona deve essere accompagnata dall’indicazione degli elementi edilizi del fabbricato e dell’immobile rilevanti per il classamento.

  • art. 3, L. n. 241/1990

    il coefficiente esplicativo minimo dell’accertamento ai sensi della L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, non si discosta dai parametri generali di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7 ed alla L. n. 241 del 1990, art. 3, fermo restando, per la specificità della materia catastale, il più gravoso onere motivazionale in linea generale gravante sull’amministrazione allorquando il riclassamento intervenga d’ufficio, e non a seguito di procedura partecipata Docfa

    L’atto di riclassamento deve rispettare i parametri generali di motivazione del provvedimento amministrativo; per la revisione catastale d’ufficio la motivazione deve inoltre rendere comprensibili gli elementi specifici alla base del nuovo classamento.

  • art. 7, D.Lgs. n. 546/1992

    Solo la controversia sugli atti amministrativi generali esula dalla giurisdizione delle commissioni tributarie, il cui potere di annullamento riguarda soltanto gli atti indicati dal precitato D.Lgs., art. 19, o a questi assimilabili, e non si estende agli atti amministrativi generali, dei quali lo stesso D.Lgs., art. 7, consente soltanto la disapplicazione, ferma restando l’impugnabilità degli stessi dinanzi al giudice amministrativo.

    Gli atti amministrativi generali non sono annullabili dalle commissioni tributarie, che possono disapplicarli; la loro impugnazione diretta appartiene al giudice amministrativo. Resta invece devoluta al giudice tributario la controversia sul singolo atto catastale impugnato.

  • art. 19, D.Lgs. n. 546/1992

    Solo la controversia sugli atti amministrativi generali esula dalla giurisdizione delle commissioni tributarie, il cui potere di annullamento riguarda soltanto gli atti indicati dal precitato D.Lgs., art. 19, o a questi assimilabili, e non si estende agli atti amministrativi generali, dei quali lo stesso D.Lgs., art. 7, consente soltanto la disapplicazione, ferma restando l’impugnabilità degli stessi dinanzi al giudice amministrativo.

    La giurisdizione tributaria comprende l’impugnazione degli atti previsti dall’art. 19 e di quelli assimilabili, come l’atto individuale di riclassamento catastale; non comprende l’impugnazione diretta degli atti amministrativi generali.

  • art. 384 c.p.c.

    Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, sussistono i presupposti per la ò decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., mediante l’accoglimento del ricorso introduttivo della parte contribuente.

    Quando, dopo la cassazione della sentenza impugnata, non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere direttamente nel merito e accogliere il ricorso originario.

Massime di principio

  • Nel riclassamento catastale d’ufficio ai sensi dell’art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, il carattere diffuso della revisione impone una motivazione rigorosa, che consenta al contribuente di conoscere ex ante le ragioni concrete del nuovo classamento della propria unità immobiliare.
  • Il richiamo allo scostamento tra valori medi di mercato e catastali, alla rivalutazione della microzona o alla riqualificazione urbana non è sufficiente se l’atto non specifica gli interventi e gli elementi che hanno inciso sulla singola unità e sul fabbricato che la comprende.
  • La collocazione dell’immobile nella microzona interessata costituisce un elemento posizionale, ma non sostituisce l’indicazione degli elementi edilizi e delle caratteristiche del singolo immobile rilevanti per la classe e la rendita attribuite; non si può presumere che tutti gli immobili della stessa zona abbiano la medesima classe.
  • La motivazione dell’atto di riclassamento deve essere valutata ex ante sulla base degli elementi enunciati nell’atto; non può essere integrata dall’amministrazione nel giudizio d’impugnazione né resa sufficiente dal fatto che il contribuente abbia comunque articolato le proprie difese.
  • La controversia sull’avviso individuale di riclassamento e sull’attribuzione della rendita catastale appartiene alla giurisdizione tributaria; l’impugnazione diretta degli atti amministrativi generali di microzonizzazione resta distinta e non rientra nella giurisdizione delle commissioni tributarie.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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