Sentenza n. 1127/2026 - Catania, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione - dell’atto prot. n. 0051395, trasmesso a Iliad Italia S.p.A. il 18 dicembre 2025, con cui il Comune di Adrano ha comunicato a Iliad Italia S.p.A. l’irricevibilità della comunicazione di ripresa e completamento lavori per la realizzazione della stazione radio base e intimato l’immediata sospensione dei lavori; - di ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota comunale che ha dichiarato irricevibile la comunicazione di ripresa e completamento dei lavori per una stazione radio base e ha intimato la sospensione dei lavori
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva ottenuto nel 2022 l’autorizzazione alla realizzazione della stazione radio base per effetto del silenzio-assenso previsto dalla disciplina sulle infrastrutture di telecomunicazione. Dopo precedenti ordini comunali di sospensione e l’avvio di un procedimento di annullamento d’ufficio, non conclusosi con un provvedimento definitivo, il TAR aveva annullato i primi atti comunali e aveva successivamente dichiarato improcedibile il ricorso contro la sospensione del titolo, poiché quest’ultima aveva esaurito i propri effetti il 21 giugno 2023. Nel dicembre 2025 la società comunicava via PEC la ripresa e il completamento dei lavori. Il Comune dichiarava irricevibile la comunicazione, richiamando una determinazione del 2019 che imponeva l’utilizzo del portale telematico comunale, e ordinava la sospensione dei lavori. La ricorrente deduceva: contrarietà della diffida alle precedenti sentenze e al titolo formatosi per silenzio-assenso; erroneità dei presupposti e violazione del Codice dell’amministrazione digitale, poiché il vecchio portale era stato dismesso e sostituito da un nuovo Sportello Unico Digitale; violazione dell’art. 7 del regolamento UE 2024/1309 sul soccorso istruttorio nelle procedure relative alle infrastrutture digitali; difetto di motivazione e violazione degli obblighi di pubblicità, poiché la determinazione richiamata non sarebbe stata reperibile. Il Comune eccepiva la carenza di interesse per intervenuta decadenza del titolo, ai sensi dell’art. 44, comma 11, d.lgs. 259/2003, e sosteneva nel merito la legittimità dell’irricevibilità della comunicazione trasmessa via PEC.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di carenza di interesse, ritenendo che le sospensioni disposte dal Comune e l’avvio del procedimento di annullamento d’ufficio non potessero pregiudicare la società, la quale aveva ragionevolmente atteso la definizione del contenzioso prima di iniziare i lavori. Ha inoltre considerato rilevante che il Comune avesse prospettato un sito alternativo senza concludere il relativo procedimento. Nel merito, il ricorso è stato accolto. La determinazione comunale del 2019, riferita al portale URBIX ormai dismesso, non era applicabile alla comunicazione del 2025; in ogni caso, mancava un’espressa previsione che sanzionasse con l’irricevibilità l’utilizzo della PEC rispetto al nuovo portale. La comunicazione non costituiva una nuova istanza, ma riguardava un titolo già conseguito per silenzio-assenso. L’invio via PEC non aveva prodotto alcun aggravio procedimentale, poiché il Comune aveva individuato la pratica e vi aveva dato riscontro in pochi giorni. Alla luce dei principi di collaborazione e buona fede, l’amministrazione avrebbe dovuto, al più, invitare la società a utilizzare il nuovo Sportello Unico Digitale, anziché paralizzare immediatamente gli effetti della comunicazione dichiarandola irricevibile. La sentenza precedente che aveva dichiarato improcedibile il ricorso contro la sospensione del titolo non aveva inciso sull’esistenza o sull’efficacia del titolo autorizzatorio: il procedimento di annullamento d’ufficio non si era concluso e l’improcedibilità era dipesa soltanto dalla cessazione degli effetti temporanei della sospensione. La nota impugnata è stata quindi annullata. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 44, comma 10, d.lgs. 259/2003
La disposizione costituisce la base del titolo autorizzatorio formatosi per silenzio-assenso per la realizzazione dell’infrastruttura di telecomunicazione.
art. 44, comma 11, d.lgs. 259/2003
le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso
Il Comune ha invocato la decadenza del titolo, ma il TAR ha escluso che essa potesse essere opposta nella fattispecie, poiché il decorso del termine non poteva essere computato a danno della società durante le sospensioni e il contenzioso determinati dall’amministrazione.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Impone che i rapporti tra cittadino e amministrazione siano improntati alla collaborazione e alla buona fede; tali principi vietano all’amministrazione di aggravare inutilmente la posizione del privato e impongono di considerare le circostanze sopravvenute.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
art. 35, comma 1, c.p.a.
È stato richiamato nella precedente sentenza per dichiarare improcedibile il ricorso contro la sospensione, in ragione dell’esaurimento degli effetti temporali dell’atto; tale pronuncia non ha inciso sul titolo autorizzatorio sottostante.
art. 7 regolamento UE n. 2024/1309
La ricorrente ne ha invocato l’applicazione quanto al soccorso istruttorio nelle procedure relative alle infrastrutture digitali; la decisione ha fondato l’accoglimento principalmente sui principi di collaborazione e buona fede, senza sviluppare un’autonoma analisi della disposizione.
art. 12 d.lgs. 33/2013
Richiamato dalla ricorrente in relazione agli obblighi di pubblicazione della determinazione comunale; il TAR ha accolto il ricorso sulla base dell’inapplicabilità della determinazione del 2019 e della violazione dei principi di collaborazione e buona fede.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente per il difetto di motivazione della nota comunale; l’annullamento è stato disposto per le ragioni sostanziali esposte in motivazione, senza un’autonoma statuizione sul vizio motivazionale.
Massime di principio
- La decadenza dal titolo autorizzatorio non può essere fatta valere a danno del privato quando il mancato avvio dei lavori sia stato determinato da sospensioni, iniziative di autotutela o altre condotte dell’amministrazione che abbiano ragionevolmente indotto il titolare ad attendere la definizione del relativo contenzioso.
- La dichiarazione di improcedibilità del ricorso contro un provvedimento temporaneo di sospensione, motivata dall’esaurimento dei suoi effetti, non comporta di per sé l’eliminazione o la perdita di efficacia del titolo autorizzatorio presupposto, né equivale alla conclusione del procedimento di annullamento d’ufficio non seguito da un provvedimento definitivo.
- L’obbligo di utilizzare una piattaforma telematica comunale non consente di dichiarare irricevibile una comunicazione trasmessa via PEC quando la piattaforma indicata dall’amministrazione sia stata dismessa e non vi sia un’espressa disciplina applicabile al nuovo sistema telematico.
- Quando una comunicazione trasmessa con modalità irrituale è comunque pervenuta all’amministrazione, è stata correttamente riferita alla pratica e non ha prodotto alcun aggravio procedimentale, i principi di collaborazione e buona fede impongono all’amministrazione di favorire la regolarizzazione o il reinoltro tramite la piattaforma corretta, anziché paralizzare immediatamente gli effetti della comunicazione con una declaratoria di irricevibilità.
- I principi di collaborazione e buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990 operano anche nell’attività autoritativa e impongono alla pubblica amministrazione di tenere conto delle circostanze sopravvenute e di non aggravare inutilmente la posizione del privato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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