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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24583/2024 del 21/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di conferma della Corte d'appello di Catania per diversi profili: De Luca ha censurato l'utilizzo delle videoriprese "Egadi" le cui registrazioni risultavano sovrascritte, sostenendo l'inutilizzabilità dei verbali e delle deposizioni della polizia giudiziaria analogamente alle garanzie previste per le intercettazioni, e ha contestato l'insufficienza e concentrazione indiziaria a fondamento della condanna (nexus tra osservazioni e ritrovamento della cocaina). Marcanzò ha dedotto difetto di motivazione in relazione alla rimodulazione della pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti in presenza di confessione scritta. Raineri ha contestato l'attendibilità della ricognizione/fotografica degli agenti e la motivazione sulle circostanze attenuanti e quantità della pena. Speranza ha impugnato la prova del dolo e dell'assenza dall'abitazione per il reato di evasione, la mancata applicazione dell'art.131-bis cod. pen., l'esclusione dell'aumento di pena per recidiva e la negazione delle attenuanti generiche e di una motivazione adeguata sulla determinazione della pena.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso di Antonino De Luca, ritenendo infondati i motivi sostanziali: ha confermato la valutazione di merito che ha ritenuto congruo il compendio indiziario (osservazioni ripetute, prelievi dall'aiuola, successivo ritrovamento di cocaina e bilancino) e ha ritenuto ammissibile l'ingresso della prova tramite verbali e testimonianze degli agenti nonostante la sovrascrittura delle registrazioni, distinguendo la videoripresa non comunicativa dalle intercettazioni. I ricorsi di Salvatore Marcanzò, Giuseppe Santo Raineri e Ignazio Christian Speranza sono stati dichiarati inammissibili. Per tutti è disposta la condanna al pagamento delle spese processuali; per i ricorrenti inammissibili è altresì disposta la condanna al versamento di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto congrua la motivazione del giudice di merito sulla quantificazione delle pene e sui motivi ostativi al riconoscimento delle attenuanti, nonché adeguata la valutazione della recidiva e dell'abitualità.

Norme richiamate

  • art.73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (T.U. stupefacenti)

    Norma utilizzata come fattispecie sostanziale per la detenzione a fini di spaccio; la Corte ha ritenuto che il compendio indiziario fosse sufficiente a dimostrare la responsabilità per tale reato.

  • art.47-ter, comma 8, legge 26 luglio 1975, n.354 in relazione all'art.385 cod. pen.

    Normativa relativa al regime detentivo e al reato di evasione: la Corte ha ritenuto provata l'assenza ingiustificata dall'abitazione sulla base delle osservazioni e identificazioni ripetute degli agenti.

  • art.268 cod. proc. pen. (richiamato)

    Disposizione sulle garanzie difensive in materia di intercettazioni; la Corte ha distinto le videoriprese non comunicative dalle intercettazioni sonore, affermando che l'assetto normativo delle intercettazioni non si applica automaticamente alle riprese visive non comunicative.

  • art.357, comma 2, lett. f) e art.373, comma 5, cod. proc. pen.

    Previsioni sull'attività e verbalizzazione della polizia giudiziaria e trasmissione al pubblico ministero: la Corte ha ritenuto che i verbali di osservazione e le deposizioni degli agenti possano essere acquisiti e valutati come prova quando descrivono fatti documentati nell'immediatezza.

  • art.195, comma 4, cod. proc. pen.

    Consente la deposizione degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria; la Corte ne ha richiamato l'ammissibilità per le testimonianze sul contenuto delle riprese osservate.

  • art.131-bis cod. pen.

    Norma sulla speciale causa di non punibilità (trattamento per recidivi ed ex art.131-bis): la Corte ha ritenuto che la recidiva reiterata specifica e la serialità di condotte possano ostare all'applicazione del beneficio.

  • art.133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena e valutazione delle circostanze attenuanti; la Corte ha confermato la valutazione discrezionale dei giudici di merito e l'adeguatezza della motivazione, osservando che l'onere motivazionale è attenuato quando la pena è prossima al minimo edittale.

  • art.189 cod. proc. pen.

    Riferimento alla nozione di "prove documentali non disciplinate dalla legge": la Corte ha considerato le videoregistrazioni come prove documentali la cui disciplina non coincide con quella delle intercettazioni.

Massime di principio

  • La videoripresa non comunicativa (osservazione di comportamenti in luoghi pubblici) non è automaticamente equiparabile alle intercettazioni: le garanzie procedurali specifiche previste per le intercettazioni non si applicano tout court alle riprese visive.
  • La sovrascrittura o la perdita del file originale non determina automaticamente l'inutilizzabilità della prova se esistono elementi idonei a dimostrare che la registrazione è avvenuta e che gli agenti l'hanno visionata (verbali di servizio, testimonianze convergenti, documentazione dell'attività).
  • La testimonianza della polizia giudiziaria sul contenuto di videoriprese "live" e i verbali di osservazione sono ammissibili e valutabili, ma la loro attendibilità va sempre apprezzata dal giudice di merito alla luce del grado di conoscenza del soggetto, della convergenza delle deposizioni e della coerenza con altre risultanze.
  • Quando l'accusa è basata su un compendio indiziario (ripetute osservazioni, comportamenti ricorrenti, ritrovamenti successivi), la Corte può ritenere sussistente la prova anche se singoli elementi potrebbero, isolatamente, risultare non conclusivi; la difesa che frammenta il quadro probatorio difficilmente ne muta l'apprezzamento.
  • Sul piano sanzionatorio i giudici di merito godono di ampia discrezionalità: l'onere motivazionale è più stringente se la pena è alta o prossima al massimo, mentre è attenuato se la pena è nei pressi del minimo edittale; la mera negazione delle attenuanti richiede motivazione ma non deve necessariamente rispondere punto per punto a tutte le deduzioni difensive.
  • Per il reato di evasione da detenzione domiciliare, le osservazioni ripetute e l'identificazione dell'uscita dell'imputato possono essere idonee a provare l'assenza ingiustificata dall'abitazione anche senza riscontro mediante controllo fisico contemporaneo all'assenza.
  • La recidiva reiterata specifica e la serialità di condotte sono elementi che possono ostare all'applicazione di istituti favorevoli (es. art.131-bis) e influenzare negativamente il riconoscimento delle attenuanti.

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