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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41546/2022 del 03/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma, da parte della Corte d'appello di Torino, delle condanne per rapina aggravata nei confronti loro e di altri correi. Le doglianze di Hamza Aissam riguardavano: 1) il bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravanti (si chiedeva prevalenza delle attenuanti); 2) l'assenza del dolo concorsuale, sostenendo che la frase "lasciate stare il nostro connazionale siamo tutti arabi" avrebbe escluso l'accordo preventivo tra gli aggressori; 3) la mancata considerazione di ipotesi alternative (es. che il portafoglio fosse scivolato e raccolto da un terzo). Le doglianze di Hantouf Hicham riguardavano: 1) il rifiuto di rinnovare la testimonianza della persona offesa in appello; 2) l'inattendibilità e le discontinuità nelle dichiarazioni della persona offesa; 3) la mancata indicazione degli elementi di identificazione dell'imputato; 4) la contestazione della motivazione sulla recidiva e della sua valutazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per Hamza Aissam la Corte ha ritenuto che: a) il giudizio favorevole delle attenuanti è precluso dal 4° comma dell'art. 69 c.p. poiché risultava contestata e ritenuta la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale; b) la questione relativa alla frase pronunciata non poteva essere sollevata in Cassazione perché non proposta in appello (richiama art. 609, comma 2, c.p.p. e giurisprudenza); c) il dolo concorsuale risultava comunque dalla ricostruzione dei fatti e dalla presenza dell'imputato, che era stato arrestato in flagranza; d) l'assenza del ritrovamento del portafoglio non esclude la rapina, considerati la fuga di uno dei rapinatori e il tentativo di utilizzo del bancomat della vittima. Per Hantouf Hicham la Corte ha ritenuto i motivi generici o reiterativi: la decisione di non rinnovare l'istruttoria in appello è sottratta al sindacato se la motivazione di secondo grado è sufficiente; l'inattendibilità della persona offesa è stata ritenuta infondata perché il racconto è risultato riscontrato da altri atti (verbale di arresto, sommarie informazioni) e dall'immediato arresto; la contestata identificazione è superata dall'ammissione di presenza dell'imputato e dal suo arresto. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese e alla somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 69 cod. pen.

    Il 4° comma è stato interpretato nel senso che, quando è contestata e ritenuta la recidiva reiterata e specifica infraquinquennale, le attenuanti generiche non possono prevalere sulle aggravanti nel bilanciamento sanzionatorio

  • art. 609, comma 2, cod. proc. pen.

    Applicato per escludere dalla Cassazione questioni non previamente dedotte in appello; le questioni non devolute all'appello e omesse nel secondo grado non possono essere sollevate in cassazione, salvo quelle rilevabili d'ufficio o impraticabili prima

  • art. 616 cod. proc. pen.

    È stato applicato per condannare le parti private che hanno proposto ricorso inammissibile al pagamento delle spese e, ravvisata colpa, al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Se è stata riconosciuta recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, le attenuanti generiche difficilmente possono prevalere sulle aggravanti ai sensi dell'art. 69 c.p.; ciò rende difficile ottenere un ribaltamento del trattamento sanzionatorio in Cassazione
  • Questioni nuove o argomentazioni non proposte in appello (secondo grado) sono di norma inammissibili in cassazione per mancata devoluzione, salvo eccezioni molto limitate (rilievi d'ufficio o impossibilità di proporli prima)
  • La condanna fondata sulla testimonianza della persona offesa può essere confermata se il racconto è riscontrato da altri elementi (verbale di arresto, sommarie informazioni, circostanze fattuali come la fuga di un corree e il tentativo di uso della carta) e se l'imputato è stato arrestato in prossimità dei fatti
  • Il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello è difficilmente sindacabile in Cassazione quando la Corte di merito ha fornito una motivazione sufficiente sulla responsabilità
  • Contestazioni generiche sull'identificazione dell'imputato sono deboli se l'imputato ha ammesso la propria presenza sulla scena e vi sono riscontri di immediata cattura; la specificazione degli elementi di identificazione deve essere valutata in concreto dal giudice di merito
  • In tema di recidiva facoltativa, è richiesta una motivazione specifica ma può essere anche succinta: il giudice deve comunque indicare perché le condanne pregresse evidenziano una prosecuzione significativa di un percorso delinquenziale

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