Cassazione Penale, Sentenza n. 41546/2022 del 03/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma, da parte della Corte d'appello di Torino, delle condanne per rapina aggravata nei confronti loro e di altri correi. Le doglianze di Hamza Aissam riguardavano: 1) il bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravanti (si chiedeva prevalenza delle attenuanti); 2) l'assenza del dolo concorsuale, sostenendo che la frase "lasciate stare il nostro connazionale siamo tutti arabi" avrebbe escluso l'accordo preventivo tra gli aggressori; 3) la mancata considerazione di ipotesi alternative (es. che il portafoglio fosse scivolato e raccolto da un terzo). Le doglianze di Hantouf Hicham riguardavano: 1) il rifiuto di rinnovare la testimonianza della persona offesa in appello; 2) l'inattendibilità e le discontinuità nelle dichiarazioni della persona offesa; 3) la mancata indicazione degli elementi di identificazione dell'imputato; 4) la contestazione della motivazione sulla recidiva e della sua valutazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per Hamza Aissam la Corte ha ritenuto che: a) il giudizio favorevole delle attenuanti è precluso dal 4° comma dell'art. 69 c.p. poiché risultava contestata e ritenuta la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale; b) la questione relativa alla frase pronunciata non poteva essere sollevata in Cassazione perché non proposta in appello (richiama art. 609, comma 2, c.p.p. e giurisprudenza); c) il dolo concorsuale risultava comunque dalla ricostruzione dei fatti e dalla presenza dell'imputato, che era stato arrestato in flagranza; d) l'assenza del ritrovamento del portafoglio non esclude la rapina, considerati la fuga di uno dei rapinatori e il tentativo di utilizzo del bancomat della vittima. Per Hantouf Hicham la Corte ha ritenuto i motivi generici o reiterativi: la decisione di non rinnovare l'istruttoria in appello è sottratta al sindacato se la motivazione di secondo grado è sufficiente; l'inattendibilità della persona offesa è stata ritenuta infondata perché il racconto è risultato riscontrato da altri atti (verbale di arresto, sommarie informazioni) e dall'immediato arresto; la contestata identificazione è superata dall'ammissione di presenza dell'imputato e dal suo arresto. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese e alla somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 69 cod. pen.
Il 4° comma è stato interpretato nel senso che, quando è contestata e ritenuta la recidiva reiterata e specifica infraquinquennale, le attenuanti generiche non possono prevalere sulle aggravanti nel bilanciamento sanzionatorio
art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Applicato per escludere dalla Cassazione questioni non previamente dedotte in appello; le questioni non devolute all'appello e omesse nel secondo grado non possono essere sollevate in cassazione, salvo quelle rilevabili d'ufficio o impraticabili prima
art. 616 cod. proc. pen.
È stato applicato per condannare le parti private che hanno proposto ricorso inammissibile al pagamento delle spese e, ravvisata colpa, al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Se è stata riconosciuta recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, le attenuanti generiche difficilmente possono prevalere sulle aggravanti ai sensi dell'art. 69 c.p.; ciò rende difficile ottenere un ribaltamento del trattamento sanzionatorio in Cassazione
- Questioni nuove o argomentazioni non proposte in appello (secondo grado) sono di norma inammissibili in cassazione per mancata devoluzione, salvo eccezioni molto limitate (rilievi d'ufficio o impossibilità di proporli prima)
- La condanna fondata sulla testimonianza della persona offesa può essere confermata se il racconto è riscontrato da altri elementi (verbale di arresto, sommarie informazioni, circostanze fattuali come la fuga di un corree e il tentativo di uso della carta) e se l'imputato è stato arrestato in prossimità dei fatti
- Il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello è difficilmente sindacabile in Cassazione quando la Corte di merito ha fornito una motivazione sufficiente sulla responsabilità
- Contestazioni generiche sull'identificazione dell'imputato sono deboli se l'imputato ha ammesso la propria presenza sulla scena e vi sono riscontri di immediata cattura; la specificazione degli elementi di identificazione deve essere valutata in concreto dal giudice di merito
- In tema di recidiva facoltativa, è richiesta una motivazione specifica ma può essere anche succinta: il giudice deve comunque indicare perché le condanne pregresse evidenziano una prosecuzione significativa di un percorso delinquenziale
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