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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33575/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per estorsione continuata aggravata. I ricorrenti deducevano violazione di legge e vizio di motivazione (art. 192 c.p.p. e art. 629 c.p.) per aver fondato la condanna su dichiarazioni delle persone offese ritenute non adeguatamente vagliate e prive di riscontri oggettivi; censuravano la valutazione della credibilità di Giovanna Messina (con problemi psichici), le incongruenze temporali e fattuali nelle denunce, l'assenza di riscontri sulle modalità (in particolare l'uso del coltello e la sua introduzione in banca), la possibilità di diversa qualificazione del fatto come truffa, nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il mancato esame della richiesta di sospensione dell'esecutività della provvisionale di 30.000 euro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le doglianze proposte consistessero in una valutazione alternativa del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità e che la motivazione delle decisioni di merito fosse effettiva, non manifestamente illogica e congrua. Ha confermato la qualificazione di estorsione continuata aggravata, l'affermazione dell'aggravante dell'uso del coltello sulla base della convergenza delle dichiarazioni delle persone offese e del riscontro indiziario (movimentazioni bancarie, acquisizioni patrimoniali e riferimenti dei vicini), e ha escluso la riconduzione dei fatti a truffa. Ha inoltre ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche per la gravità della condotta. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende; non è stata disposta rifusione delle spese alla parte civile in mancanza di domanda.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Riferimento alle regole sulla valutazione delle dichiarazioni delle persone offese e al limite del sindacato in cassazione: la Corte ha ritenuto che i ricorrenti, in realtà, chiedessero una rivalutazione del materiale probatorio invece di denunciare un vizio di diritto.

  • art. 629 cod. pen. (commi 1 e 2)

    Norma che definisce il delitto di estorsione e l'aggravante per l'uso di armi (comma 2). La Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante in base alla convergenza delle dichiarazioni e agli elementi indiziari.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Criteri di sindacato della motivazione in Cassazione: la Corte ha ribadito che il controllo riguarda vizi specifici della motivazione (mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà, incompatibilità) e non la rivalutazione degli elementi di fatto.

  • art. 640 cod. pen.

    Norma sul reato di truffa: la Corte ha esaminato e respinto l'ipotesi ricostruttiva della difesa che volesse qualificare i fatti come truffa, ritenendo prevalente l'elemento della costrizione estorsiva.

  • art. 581 lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato dalla parte civile a proposito dei requisiti formali dell'impugnazione; la Corte non ha ritenuto fondata la censura di inammissibilità sulla forma dell'atto di impugnazione.

  • art. 133 cod. pen.

    Principi per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha confermato che il diniego è motivato quando non sussistono elementi speciali tali da giustificare un trattamento di particolare benevolenza.

  • art. 153 disp. att. cod. proc. pen.

    Regole sulla presentazione della nota spese della parte civile; la Corte ha osservato che la parte civile ha diritto alla liquidazione delle spese solo se ha formulato domanda di condanna della controparte.

Massime di principio

  • In Cassazione non è permesso rinnovare la valutazione delle prove: il ricorso deve segnalare vizi di diritto o della motivazione (mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà, incompatibilità) e non una diversa lettura degli atti probatori.
  • Dichiarazioni concordanti di persone offese possono essere sufficienti per la condanna se i giudici di merito ne danno motivazione plausibile e le collocano in un quadro di riscontri indiziari coerenti.
  • Ritardi nella denuncia o incoerenze nelle dichiarazioni non determinano automaticamente l'inattendibilità; sono elementi da valutare nel quadro globale della prova dal giudice di merito.
  • L'aggravante dell'uso di un'arma può essere riconosciuta anche sulla base di dichiarazioni testimonali se corroborate da circostanze fattuali e indizi oggettivi che rendono credibile il racconto.
  • La richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche deve essere supportata da elementi concreti: il loro mancato svolgimento da parte della difesa può legittimare un diniego motivato.
  • Contestare in Cassazione la qualificazione giuridica del fatto (es. estorsione vs truffa) richiede di dimostrare un errore nella ricostruzione normativa, non solo una diversa interpretazione dei fatti.
  • Le impugnazioni sulla provvisionale o misure cautelari collegate alla condanna possono perdere interesse una volta che la sentenza sia divenuta definitiva; le questioni vanno tempestivamente trattate nei gradi di merito.

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