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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19539/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di tre avvisi di accertamento Ici/IMU per gli anni 2009-2011 relativi a un terreno edificabile (foglio 45, particella 1099) contestando il maggior valore venale attribuito dal Comune, la motivazione degli atti impositivi, la ripartizione dell'onere della prova, l'omessa considerazione del ravvedimento operoso, la presunta applicazione di sanzioni non dovute e la violazione del principio di legittimo affidamento

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i vari motivi: la motivazione della sentenza di merito è risultata sufficiente (non meramente apparente); la valutazione del valore venale e degli elementi probatori è riservata ai giudici di merito e non sindacabile in cassazione salvo vizio motivazionale, l'onere della prova non è stato illegittimamente spostato (art. 2697 c.c.), non è stata dimostrata adeguatamente in giudizio la documentazione dei versamenti su cui il ricorrente si fondava per ottenere l'annullamento degli avvisi, il ravvedimento operoso è stato comunque valorizzato dalla sentenza ma non ha portato all'annullamento degli avvisi; infine il principio del legittimo affidamento non opera senza atti o indicazioni dell'amministrazione direttamente idonee a creare la specifica aspettativa. Condanna dei ricorrenti alle spese di giudizio (Euro 1.500,00 compensi + Euro 200,00 esborsi e accessori 15%) e possibile ulteriore contributo unificato secondo art.13, comma 1-quater d.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 cod. proc. civ. (comma 1, nn. 3,4,5)

    Norma utilizzata per inquadrare i motivi di ricorso in cassazione: distingue i vizi denunciabili (es. violazione di legge, omesso esame di fatto decisivo, vizio di motivazione) e limita il sindacato della Corte nelle valutazioni di merito

  • d.lgs. n. 546/1992 (art. 1, art. 36, art. 7)

    Quadro normativo del processo tributario; l'art.7 conferisce poteri istruttori alle commissioni tributarie ma la Corte ha ritenuto che non fosse necessario attivarli perché il giudice di merito ha ritenuto assolto l'onere probatorio

  • art. 2697 cod. civ.

    Regola sul riparto dell'onere della prova: la Corte ha affermato che la censura va accolta solo se il giudice di merito ha effettivamente attribuito l'onere della prova in modo contrario alla norma; qui non è avvenuto e la critica riguardava la valutazione delle prove, non lo spostamento dell'onere

  • art. 1, comma 162, l. 27 dicembre 2006, n. 296

    Norma richiamata in relazione a effetti del ravvedimento operoso e determinazione della base imponibile; la Corte ha preso atto che il ravvedimento è stato considerato dai giudici di merito ma la prova dei pagamenti non è stata prodotta in modo idoneo in cassazione

  • d.lgs. n. 504/1992 (art. 5, comma 5)

    Norma sul metodo di determinazione della base imponibile Ici/IMU; la Corte ha ritenuto che la determinazione del valore venale rientri nella valutazione di merito e richiede motivazione, ma non è sindacabile in cassazione salvo profili di illegittimità della motivazione stessa

  • art. 10, comma 2, l. n. 212/2000

    1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. 2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa

    Il principio del legittimo affidamento esclude sanzioni solo se il contribuente si è attenuto a specifiche indicazioni dell'amministrazione o a fatti direttamente conseguenti a errori/ritardi dell'amministrazione; nella fattispecie tali condizioni non erano soddisfatte

  • d.lgs. n. 472/1997 (art. 6, art. 13 comma 1)

    Normativa sulle sanzioni tributarie e procedure collegate; richiamata in riferimento alla doglianza sulle sanzioni e sulla necessità di produzione di adeguata documentazione per escluderle

  • l. n. 289/2002 (art. 31, comma 20)

    Richiamata tra le norme processuali/fiscali; la Corte ha ritenuto che non supporti la pretesa del ricorrente in assenza di prova concreta dell'affidamento

  • d.P.R. n. 472/1997 (art. 16)

    Norma richiamata in relazione a profili procedurali di riscossione/sanzioni; non ha prodotto rilievi favorevoli al ricorrente in mancanza di prove

  • l. n. 212/2000 (art. 7)

    Richiamata in relazione ai principi di diritto tributario (diritti del contribuente), ma la fattispecie non soddisfaceva i presupposti per escludere sanzioni

  • l. n. 241/1990 (art. 3)

    Norma sul procedimento amministrativo e motivazione; invocata ma non ritenuta decisiva per ribaltare la valutazione dei giudici di merito

  • art. 111 Cost., art. 24 Cost., art. 104 Cost., art. 53 Cost.

    Richiamate a supporto di censure costituzionali sulla motivazione e sul diritto di difesa; la Corte ha ribadito il 'minimo costituzionale' di motivazione richiesto dall'art.111 e ha ritenuto tale soglia raggiunta

  • d.P.R. n. 115/2002 (art. 13, comma 1-quater)

    Norma sul contributo unificato in Cassazione; la Corte ha rilevato l'eventuale ulteriore importo dovuto dai ricorrenti ai sensi della disposizione

Massime di principio

  • La valutazione dei fatti e delle prove (compreso il valore venale degli immobili) è tipicamente rimessa ai giudici di merito; la Cassazione sindaca solo vizi di legge o carenze della motivazione che non consentono il controllo logico-giuridico
  • Una doglianza generica sulla violazione dell'art. 2697 cod. civ. è inammissibile in cassazione se in realtà riguarda solo la valutazione delle prove e non un effettivo spostamento dell'onere probatorio
  • Per ottenere l'esclusione di sanzioni per legittimo affidamento è necessario dimostrare l'esistenza di atti o indicazioni dell'amministrazione che abbiano formato una concreta aspettativa del contribuente o un errore amministrativo direttamente collegato al comportamento del contribuente
  • Il ravvedimento operoso, se provato e valorizzato, può ridurre o eliminare sanzioni, ma è necessario depositare e rendere documentalmente chiari i versamenti in giudizio; l'assenza di produzione probatoria in sede di impugnazione rende inefficace la doglianza
  • In Cassazione può essere inammissibile o inefficace l'esame di profili relativi agli atti impositivi se tali atti non sono stati prodotti o trasfusi nel ricorso, poiché impediscono la verifica del contenuto e della motivazione
  • Il giudice di merito non è tenuto a discutere ogni singolo argomento difensivo; è sufficiente che esponga gli elementi di fatto e di diritto a fondamento della decisione, e gli argomenti non esaminati si considerano implicitamente disattesi

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