Cassazione Penale, Ordinanza n. 13450/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda due imputati che hanno impugnato in cassazione una sentenza della corte d'appello pronunciata a seguito di concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. I ricorsi contestavano la motivazione della sentenza di appello, lamentando in particolare la carenza di motivazione sulla ritenuta applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 80 TUS. La Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio che, nei casi di concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure relative alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero, al contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto all'accordo o all'eventuale applicazione di una pena illegale. Poiché le doglianze prospettate attenevano invece alla motivazione sull'aggravante, sono state ritenute estranee ai limiti di ammissibilità del rimedio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti nell'interesse di entrambi gli imputati, perché avverso una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. fuori dai casi consentiti. Ha precisato che, nei procedimenti definiti con concordato in appello, il controllo di legittimità è circoscritto ai vizi sulla formazione del consenso, sul consenso del pubblico ministero, sulla difformità della decisione rispetto all'accordo e sulla eventuale pena illegale. Le censure sull'aggravante ex art. 80 TUS non rientravano tra questi casi. Conseguentemente, l'inammissibilità è stata dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con gli ulteriori effetti di cui all'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
La sentenza pronunciata a seguito di concordato in appello è impugnabile in cassazione solo entro limiti molto ristretti.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la dichiarazione de plano dell'inammissibilità del ricorso nei casi previsti.
art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze processuali previste dalla norma.
art. 80 TUS
Aggravante oggetto della doglianza difensiva, ma estranea ai motivi ammissibili del ricorso avverso concordato in appello.
Massime di principio
- Avverso le sentenze emesse a seguito di concordato in appello il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per vizi inerenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero, alla difformità della decisione rispetto all'accordo e alla pena illegale.
- Non è ammissibile utilizzare il ricorso per cassazione contro una sentenza ex art. 599-bis c.p.p. per contestare questioni di motivazione su circostanze aggravanti o altri profili di merito estranei ai limiti legali del rimedio.
- Quando il ricorso è proposto fuori dai casi consentiti contro una decisione resa con concordato in appello, la Corte può dichiararne l'inammissibilità de plano.
- L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
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