Cassazione Penale, Sentenza n. 9483/2024 del 06/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 24/10/2022 della Corte d'Appello di Catanzaro che aveva rigettato l'istanza di riparazione ex art. 314 c.p.p. per ingiusta detenzione sostenendo la sussistenza di dolo o colpa grave in capo a Ghinea. Il ricorrente deduceva che la Corte territoriale non aveva valutato né motivato le argomentazioni difensive depositate nella memoria di rinvio (in particolare: la presunta non irreperibilita dell'imputato, le dichiarazioni rese dopo l'interrogatorio di garanzia, i contatti telefonici con testi, la contraddittorieta e gli errori della consulenza medico-legale dell'accusa e la mendacita di alcune testimonianze) e non aveva considerato che molti elementi indiziari erano stati neutralizzati o smentiti nel giudizio di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza del 24/10/2022 e rinviato per nuovo giudizio alla Corte d'Appello. La Cassazione ha censurato la Corte territoriale per avere sostanzialmente riproposto gli argomenti dell'accusa senza confrontarsi con le questioni specifiche dedotte dalla difesa nella memoria di rinvio, e senza spiegare l'effettiva incidenza causale degli elementi propugnati dall'accusa rispetto alla misura cautelare. La Corte ha altresi richiamato i limiti dell'attivita del giudice della riparazione, la necessita di valutare se gli elementi indiziari alla base della custodia siano stati esclusi o neutralizzati nel giudizio di assoluzione e le conseguenze della modifica normativa introdotta dal d.lgs. n. 188/2021 sull'irrilevanza dell'esercizio del diritto di non rispondere.
Norme richiamate
art. 314 c.p.p.
Regola la riparazione per ingiusta detenzione; il giudice della riparazione deve valutare se l'imputato abbia dato causa alla detenzione per dolo o colpa grave alla luce del quadro indiziario che ha fondato la misura cautelare, tenendo conto se tali indizi sono stati esclusi o neutralizzati nel giudizio di assoluzione
art. 415-bis c.p.p.
Riferimento procedurale alle comunicazioni che possono essere rese all'indagato e alle conseguenti dichiarazioni acquisite; le dichiarazioni rese successivamente all'interrogatorio di garanzia possono essere valutate dal giudice della riparazione se acquisite agli atti
art. 64, comma 3 c.p.p.
Norma che riguarda l'efficacia probatoria delle dichiarazioni dell'imputato; la modifica normativa con d.lgs. n. 188/2021 ha inciso sull'irritualita di considerare l'esercizio della facolta di non rispondere ai fini della riparazione
d.lgs. n. 188/2021, art. 4, comma 1, lett. b)
Ha introdotto l'irrilevanza, ai fini del diritto alla riparazione, dell'esercizio da parte dell'imputato della facolta di non rispondere ex art. 64, comma 3, c.p.p.; il giudice del rinvio non poteva tenerne conto negativamente ma poteva valutare le dichiarazioni rese successivamente, se acquisite
Sez. U. n. 43/1995 (Sarnataro)
Principio secondo cui va distinta l'operazione logico-motivazionale del giudice penale da quella del giudice della riparazione: quest'ultimo deve seguire un percorso motivazionale autonomo pur operando sul medesimo materiale probatorio
Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016 (Piccolo) e Sez. 4, n. 40862 del 12/09/2023 (Esposito)
Giurisprudenza che precisa che il giudice della riparazione valuta il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si e' fondato il titolo cautelare, salvo che gli elementi indiziari siano stati dichiarati inutilizzabili o neutralizzati nel giudizio di assoluzione
Massime di principio
- Il giudice della riparazione deve valutare se la condotta dell'interessato ha causalmente determinato la detenzione partendo esclusivamente dal quadro indiziario che ha giustificato la misura cautelare e verificando se tali indizi sono stati successivamente neutralizzati o esclusi nel giudizio di merito
- Se la difesa produce, nel giudizio di rinvio, una memoria contenente elementi o prove (es. verbali, sentenze, consulenze) che possono incidere sulla valenza degli indizi, la Corte d'Appello e' tenuta a confrontarsi esplicitamente con tali argomentazioni e a motivare il rigetto o l'accoglimento dell'istanza in relazione a quelle specifiche censure
- La semplice riproposizione degli argomenti dell'accusa senza risposta circostanziata alle obiezioni della difesa e' vizio di motivazione che conduce all'annullamento della decisione da parte della Cassazione
- Le dichiarazioni rese dall'imputato dopo l'interrogatorio di garanzia possono essere prese in considerazione dal giudice della riparazione se sono acquisite agli atti; dopo il d.lgs. n.188/2021 non e' invece rilevante, ai fini della riparazione, il semplice esercizio del diritto di non rispondere
- Contatti telefonici con persone informate sui fatti o cambi di dimora possono essere valutati come indizi, ma la loro incidenza puo' risultare neutralizzata se nel giudizio di merito sono stati ritenuti neutrali o se emergono elementi che ne smentiscono la portata indiziaria
- Errori tecnici del consulente dell'accusa o dichiarazioni testimoniali mendaci possono avere efficacia decisiva sulla configurazione degli indizi e, se dimostrati o ritenuti nel merito, devono essere considerati dal giudice della riparazione nella valutazione della colpa grave o del dolo
- In caso di omissione di risposta alle argomentazioni difensive o di motivazione insufficiente circa la relazione causale tra condotte imputate e durata della detenzione, e' altamente probabile l'annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione
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