Sentenza n. 955/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determina n. 475 dell’08/04/2025 trasmessa in data 09/04/2025 con cui la Stazione Appaltante ha disposto l’esclusione della società ricorrente dal lotto 29 per una presunta non conformità del prodotto offerto rispetto alle prescrizioni della legge di gara e ha aggiudicato il lotto 29 alla controinteressata Macropharm S.r.l.; - del disciplinare di gara, del capitolato prestazionale e del capitolato tecnico in sé e come interpretati dalla Stazione Appaltante laddove ha previsto l’esclusione della società ricorrente sulla scorta delle motivazioni di diritto che verranno esposte nel prosieguo; - di tutti i verbali di gara allegati alla determina; - di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale ai precedenti, anche allo stato non noto per estremi e contenuto; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CYTIVA ITALY S.R.L. il 12/09/2025: - della determina n. 856 del 03 luglio 2025 pubblicata all’albo pretorio in data 04 luglio 2025 e conosciuta dalla ricorrente in data 04 luglio 2025 avente ad oggetto la “rettifica della graduatoria di gara lotti 29 e 30”, con conseguente conferma dell’aggiudicazione alla controinteressata e redazione di una nuova graduatoria con ammissione delle altre concorrenti; - della comunicazione di invio della sopra citata determina indicante quale aggiudicatario per il lotto 29 la controinteressata Macropharm S.r.l.; - di tutti i verbali approvati con la determina n. 856 e materialmente ad essa allegati ed in particolare: (i) verbale del 19 maggio 2025; (ii) verbale del 04 giugno 2025 (e relativo All. 1 ”Scheda di valutazione” tecnica delle offerte); (iii) verbale del 06 giugno 2025 di apertura delle offerte economiche della ricorrente; (iv) verbale del 06 giugno 2025 di proposta di aggiudicazione e relativa graduatoria allegata; nonché per l’accertamento e la dichiarazione di inefficacia del contratto di fornitura eventualmente stipulato e/o perfezionatosi, con espressa richiesta di subentro, previa aggiudicazione della fornitura in capo alla società ricorrente; e per la conseguente condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno subito in forma specifica, come sopra detto, con richiesta di subentro nel contratto nelle more eventualmente stipulato, ovvero -in subordine - per equivalente economico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione dalla gara e prima aggiudicazione del lotto 29, poi sostituite dalla nuova aggiudicazione, nonché la nuova aggiudicazione del lotto 29 e l’ammissione delle imprese collocate in posizione superiore nella graduatoria
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva partecipato al lotto 29, avente ad oggetto filtri monouso con membrana in polieteresulfone da 0,2 µm e prolunga, destinati anche a trattenere nanoparticelle, bolle gassose, batteri, spore, funghi ed endotossine. Dopo una prima esclusione, era stata riammessa e si era collocata ultima nella nuova graduatoria, risultando aggiudicataria Macropharm S.r.l. Con il ricorso principale sono stati impugnati l’originaria esclusione e la prima aggiudicazione; con motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato la nuova aggiudicazione e le ammissioni delle imprese che la precedevano, sostenendo che i relativi prodotti non comprovassero la capacità di trattenere le nanoparticelle. Estar ha eccepito l’irricevibilità dei motivi aggiunti, la carenza di interesse derivante dall’ultima posizione in graduatoria, l’inammissibilità per il rischio di esclusione della stessa ricorrente e la necessità di impugnare immediatamente la lex specialis. Nel merito, la stazione appaltante ha sostenuto che l’unico requisito tecnico autonomo fosse la dimensione del filtro e che la capacità di trattenere le nanoparticelle fosse una conseguenza della dimensione di 0,2 µm. Il TAR ha disposto una verificazione tecnica. Il verificatore ha accertato che le nanoparticelle rientrano, secondo la conoscenza scientifica richiamata, nell’intervallo da 1 a 100 nanometri e che un filtro da 0,2 µm non è, per sola ritenzione dimensionale, idoneo a garantirne la trattenuta; tale risultato è possibile solo con specifiche tecnologie ulteriori, quali trattamenti superficiali o materiali capaci di adsorbire le particelle. La ricorrente ha quindi dedotto la non conformità dell’offerta aggiudicataria e delle offerte di tutte le imprese collocate prima di essa, per mancata comprovazione della specifica capacità filtrante.
La decisione
Il ricorso principale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse: l’esclusione era stata superata dalla successiva riammissione della ricorrente e la prima aggiudicazione era stata sostituita dalla nuova aggiudicazione adottata all’esito della rinnovazione della gara. I motivi aggiunti sono stati ritenuti tempestivi, poiché il verbale della commissione del 19 maggio 2025 aveva natura istruttoria e non provvedimentale e la nuova aggiudicazione del 3 luglio 2025 costituiva l’atto lesivo tempestivamente impugnato. È stata respinta l’eccezione di carenza di interesse: anche la concorrente ultima in graduatoria può contestare l’ammissione di tutte le imprese che la precedono quando deduca specificamente la loro non conformità e persegua il conseguimento dell’aggiudicazione. È stata respinta anche l’eccezione relativa alla possibile non conformità dell’offerta della ricorrente, poiché la sua ammissione costituiva lo status giuridico attuale della gara e non poteva essere annullata d’ufficio dal giudice in assenza di una specifica domanda incidentale, nel rispetto dell’art. 34, comma 2, c.p.a. È stata inoltre respinta l’eccezione concernente l’immediata impugnazione della lex specialis, non necessaria quando la clausola non abbia autonoma portata escludente ma richieda un’interpretazione applicativa. Nel merito, il TAR ha interpretato il capitolato nel senso che la dimensione della membrana e la capacità di trattenere le nanoparticelle costituiscono requisiti autonomi e concorrenti. La capacità filtrante richiesta poteva essere prescritta funzionalmente mediante l’indicazione del risultato da conseguire, spettando agli offerenti indicare i mezzi tecnici idonei a raggiungerlo. Né l’aggiudicataria né le altre imprese collocate prima della ricorrente avevano comprovato, nella documentazione di gara, la presenza di una specifica tecnologia ulteriore rispetto alla dimensione del filtro. Anche la relazione tecnica ad hoc prodotta da una concorrente non era sufficiente, in assenza di riscontro nelle IFU e nella scheda tecnica del fabbricante, oltre alla mancata produzione della scheda tecnica del fabbricante richiesta dal capitolato. Il TAR ha quindi accolto i motivi aggiunti, annullando la nuova aggiudicazione e gli atti di ammissione di tutte le imprese precedenti in graduatoria, e ha dichiarato il diritto della ricorrente a subentrare nella posizione di aggiudicataria. Estar è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 4.000 oltre accessori, e alle spese di verificazione, liquidate in euro 870 oltre accessori; spese compensate nei confronti delle controinteressate non costituite.
Norme richiamate
art. 34, comma 2, c.p.a.
Il giudice non può sostituirsi all’amministrazione esercitando poteri non esercitati né pronunciarsi ultra petita; non può quindi esaminare d’ufficio la possibile non conformità dell’offerta della ricorrente in assenza di una specifica domanda incidentale diretta ad annullarne l’ammissione.
art. 120 c.p.a.
La controversia è stata trattata nell’ambito del rito speciale relativo alle procedure di affidamento di contratti pubblici.
Allegato II.8 al d.lgs. 36/2023
La presenza delle caratteristiche tecniche richieste dal capitolato deve risultare da certificati di organismi di valutazione della conformità oppure dalla documentazione tecnica del fabbricante; una relazione ad hoc dell’offerente, priva di riscontri nella documentazione ufficiale del prodotto, non costituisce prova appropriata del requisito.
Raccomandazione della Commissione Europea del 10 giugno 2022
È richiamata dal verificatore per collocare i nanomateriali, sul piano scientifico, nell’intervallo dimensionale da 1 a 100 nanometri.
Massime di principio
- Nel contenzioso sugli atti di gara, il ricorso contro un verbale della commissione è irricevibile solo se il verbale ha autonoma natura provvedimentale e lesiva; un verbale meramente istruttorio non fa decorrere il termine per impugnare l’aggiudicazione successivamente adottata.
- La concorrente collocata ultima in graduatoria conserva l’interesse a ricorrere quando contesti specificamente l’ammissione di tutte le imprese che la precedono e deduca che, una volta escluse tali imprese, essa possa conseguire l’aggiudicazione.
- Il giudice amministrativo non può rilevare d’ufficio la possibile non conformità dell’offerta della ricorrente né sostituirsi all’amministrazione nell’esercizio di poteri non esercitati, in assenza di una specifica domanda incidentale diretta a contestarne l’ammissione.
- Le clausole della lex specialis prive di autonoma portata escludente non devono essere impugnate immediatamente per ottenere una determinata interpretazione; la loro interpretazione può essere contestata insieme all’atto applicativo concretamente lesivo.
- Quando il capitolato prescrive, oltre a una determinata dimensione del filtro, il risultato funzionale della trattenuta di particolari particelle, la dimensione del filtro e la capacità filtrante costituiscono requisiti autonomi e concorrenti; l’offerente deve comprovare anche l’adozione delle specifiche tecnologie necessarie a conseguire il risultato funzionale.
- Nelle gare per dispositivi tecnici, la conformità alle caratteristiche prescritte deve essere comprovata mediante certificazioni degli organismi competenti o documentazione tecnica ufficiale del fabbricante; una relazione predisposta ad hoc dall’offerente non è sufficiente se non trova riscontro nelle IFU e nella scheda tecnica del prodotto.
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