Sentenza n. 11281/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento e/o la riforma a) del provvedimento prot. m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0035373 del 20/12/2022 ricevuto in pari data, con il quale Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione - Ufficio V ha respinto l'istanza presentata dalla ricorrente ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, per il riconoscimento della qualifica professionale per l'insegnamento nella classe di concorso A030 - Musica nella Scuola secondaria di I grado, acquisita in SPAGNA b) per quanto occorra, del parere tecnico, di data e protocollo sconosciuto, eventualmente acquisito nell'istruttoria, ancorché non menzionato nel provvedimento, nel quale sarebbero ravvisate differenze sostanziali nei percorsi formativi e/o professionalizzanti seguiti in Spagna rispetto ai corrispondenti percorsi formativi e/o professionalizzanti previsti in Italia; c) per quanto occorra, altresì, dell'Avviso n. 5636 del 02.04.2019, a firma del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato sul istituzionale del Ministero con nota m_pi.AOODGSOV.REGISTRUOUFFICIALE.U.0005636; d) nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto; per l'accertamento della validità dei titoli di abilitazione all'insegnamento per la specifica classe di concorso per la MATERIA, classe di concorso A030 - Musica nella Scuola secondaria di I grado conseguiti all'esito di percorsi abilitanti seguiti da parte istante presso le Università spagnole ed il cui percorso è stato ritenuto valido dall'autorità competente spagnola per l'esercizio della professione di docentedel diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento dei titoli di abilitazione conseguiti nello Stato membro dell'Unione Europea; nonché per la condanna in forma specifica delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di riconoscimento del titolo di studio conseguito in Spagna ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di docente ovvero alla verifica in concreto delle capacità professionali della ricorrente o, in subordine, mediante l'attivazione di procedure compensative.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento della qualifica professionale spagnola per l'insegnamento nella classe di concorso A030 - Musica nella scuola secondaria di primo grado
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale del 20 dicembre 2022 che aveva respinto, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 206/2007, la sua istanza di riconoscimento della qualifica professionale conseguita in Spagna per l'insegnamento della musica nella classe di concorso A030. Sono stati inoltre impugnati, per quanto occorrente, il parere tecnico eventualmente acquisito nell'istruttoria, l'Avviso ministeriale n. 5636 del 2 aprile 2019 e ogni atto presupposto, connesso o consequenziale. La ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti, l'accertamento del diritto al riconoscimento del titolo e la condanna delle amministrazioni all'adozione del provvedimento di riconoscimento oppure alla verifica concreta delle sue capacità professionali o all'attivazione di procedure compensative. Prima della discussione, con memoria del 12 febbraio 2026, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente e applicando il principio dispositivo, ritenuto operante anche nel processo amministrativo. Non è stata esaminata la legittimità del diniego ministeriale né sono stati valutati i motivi sostanziali relativi al riconoscimento della qualifica professionale estera. Le spese sono state compensate, considerata la costituzione soltanto formale del Ministero.
Norme richiamate
art. 16, comma 1, d.lgs. n. 206/2007
Disposizione in base alla quale era stata presentata l'istanza di riconoscimento della qualifica professionale conseguita in Spagna; il giudice non ne ha esaminato l'applicazione sostanziale.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nell'epigrafe processuale, senza una specifica interpretazione nella decisione.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso impone, in applicazione del principio dispositivo operante anche nel processo amministrativo, la declaratoria di improcedibilità del giudizio.
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse preclude l'esame dei motivi di merito e della legittimità dell'atto impugnato.
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