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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33510/2022 del 15/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento per ICI relativa all’anno 2011. Il contribuente aveva impugnato l’atto: la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, liquidando spese di primo grado in euro 150. In appello, la Commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l’impugnazione del contribuente e lo aveva condannato alle spese. Con precedente ordinanza di cassazione con rinvio, la Corte aveva affermato che, in presenza di nota spese specifica della parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi a una liquidazione globale inferiore a quanto esposto, ma deve motivare adeguatamente la soppressione o riduzione delle voci. Nel giudizio rescissorio la Commissione regionale ha rideterminato le spese di primo grado in euro 280 e ha compensato integralmente le spese dei gradi successivi, compreso il giudizio di legittimità. Il contribuente ha quindi proposto un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 384 c.p.c., sostenendo che, una volta riconosciuta la sua piena vittoria, non vi erano ragioni per compensare le spese e che l’ente locale avrebbe dovuto essere condannato a rifonderle in tutti i gradi di giudizio.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha osservato che il criterio della soccombenza va riferito unitariamente all’esito finale della lite e che la compensazione delle spese, dopo le modifiche normative e la sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, è consentita solo in ipotesi tassative o in presenza di gravi ed eccezionali ragioni specificamente motivate. Nel caso concreto la decisione impugnata era contraddittoria: aveva riconosciuto l’erroneità della sentenza di primo grado e, dunque, la piena vittoria del contribuente, ma poi aveva compensato le spese di tutti gli altri gradi, senza indicare ragioni idonee e in assenza di reciproca soccombenza. La sentenza è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    è il parametro di legittimità utilizzato per denunciare l’erronea applicazione delle norme sulla regolazione delle spese di lite

  • art. 91 c.p.c.

    il criterio della soccombenza deve essere applicato in modo unitario rispetto all’esito finale della controversia

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è ammissibile solo nei casi consentiti dalla legge, in particolare in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni specificamente motivate

  • art. 384 c.p.c.

    il giudice di rinvio deve attenersi ai principi di diritto già enunciati dalla Corte di cassazione

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 1

    nel processo tributario la compensazione totale o parziale delle spese richiede gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione

  • d.l. n. 132 del 2014

    richiamato per il quadro normativo restrittivo della compensazione delle spese

  • legge n. 794 del 1942, art. 24

    richiamata in relazione all’inderogabilità dei minimi nella liquidazione dei compensi professionali

  • Corte cost. n. 77 del 2018

    ha inciso sul regime dell’art. 92 c.p.c., restringendo ulteriormente i presupposti della compensazione

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato solo nel precedente orientamento citato, quale forma di notificazione non idonea di per sé a giustificare la compensazione delle spese

Massime di principio

  • La regolazione delle spese di lite deve essere riferita all’esito complessivo e finale della controversia, non frazionata in base ai singoli gradi o fasi del giudizio.
  • La compensazione delle spese è legittima solo nei casi espressamente previsti dalla legge o in presenza di gravi ed eccezionali ragioni specificamente indicate in motivazione; non basta un generico richiamo alla natura processuale della decisione.
  • Nel processo tributario, l’indicazione delle gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione deve essere concreta, logica e riferita a circostanze specifiche della controversia; una motivazione illogica o erronea integra violazione di legge.
  • Quando il giudice riconosce la piena vittoria di una parte, la compensazione integrale delle spese degli ulteriori gradi richiede una motivazione autonoma e coerente, altrimenti la decisione sulle spese è cassabile.
  • Il giudice di rinvio deve conformarsi al principio di diritto già enunciato dalla Cassazione e rivalutare la regolazione delle spese secondo i criteri di legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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