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Sentenza

Sentenza n. 9484/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia dell’ordinanza dirigenziale n. 7 del 13.01.2026, protocollo n. 001738 del 15.01.2026, notificata in data 15.02.2026, avente ad oggetto la richiesta di demolizione e rimessione in pristino dello stato dei luoghi a seguito di opere eseguite in assenza del titolo abilitativo, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 e della L.R. n. 15/2008.

Giustizia amministrativa202605174

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza dirigenziale di demolizione e rimessione in pristino di una tettoia abusiva

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza comunale che ingiungeva la demolizione di una tettoia in legno, realizzata in area gravata da vincolo paesaggistico, sismico e vincolo ENAC, in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica. Con un unico motivo hanno sostenuto che l’opera costituisse una mera pertinenza urbanistica, di modesta entità rispetto all’edificio principale, priva di autonomia funzionale e destinata a funzione accessoria e strumentale, tale da non richiedere titolo edilizio ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001. Hanno inoltre dedotto che la superficie della tettoia, pari a circa 16,28 mq, rientrasse nel limite del 20 per cento previsto dall’art. 3, comma 1, lett. e.6), del d.P.R. n. 380/2001 e nella superficie coperta ancora disponibile secondo il progetto assentito e gli indici urbanistici vigenti. Hanno prospettato anche la possibilità di ottenere l’accertamento di compatibilità paesaggistica.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo dirimente l’assenza dell’autorizzazione paesaggistica prevista dall’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004. I ricorrenti non hanno contestato tale carenza, limitandosi a prospettare la mera possibilità di ottenere successivamente l’accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del medesimo decreto; tale eventualità non esclude, ma conferma, la necessità di un titolo paesaggistico. In area vincolata, qualsiasi intervento idoneo ad alterare lo stato dei luoghi deve essere previamente autorizzato e, in caso di opere prive sia del titolo edilizio sia dell’autorizzazione paesaggistica, la demolizione costituisce esercizio doveroso e vincolato del potere repressivo. Il Collegio ha quindi ritenuto non necessario dirimere l’esatta qualificazione della tettoia, pur condividendo la valutazione comunale secondo cui le sue dimensioni, caratteristiche costruttive, stabile ancoraggio e incidenza sull’assetto planovolumetrico escludevano la natura di mera pertinenza e rendevano necessario un titolo edilizio. È stato inoltre ritenuto inconferente il fatto che residuasse superficie edificabile secondo il titolo originario o gli strumenti urbanistici, poiché tale disponibilità non sostituisce i necessari titoli abilitativi. La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.; nulla è stato disposto sulle spese per la mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. n. 380/2001

    Indicato quale base normativa dell’ordinanza di demolizione e rimessione in pristino per opere realizzate in assenza del titolo edilizio.

  • art. 6 d.P.R. n. 380/2001

    Invocato dai ricorrenti per sostenere l’esenzione dal titolo edilizio in ragione della natura pertinenziale della tettoia; la tesi non è stata accolta.

  • art. 3, comma 1, lett. e.6), d.P.R. n. 380/2001

    Richiamato dai ricorrenti in relazione al limite volumetrico del 20 per cento; il TAR ha comunque ritenuto tale argomento inidoneo a superare la necessità dei titoli abilitativi.

  • art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380/2001

    Richiamato per la qualificazione dell’intervento come trasformazione edilizia permanente soggetta a permesso di costruire.

  • art. 23 d.P.R. n. 380/2001

    Richiamato dal Comune, secondo la ricostruzione condivisa dal TAR, quale possibile disciplina della SCIA alternativa ove ne ricorrano i presupposti.

  • art. 146 d.lgs. n. 42/2004

    Prevede la necessità dell’autorizzazione paesaggistica per interventi realizzati in area vincolata; la sua mancanza rende legittima e doverosa la demolizione dell’opera abusiva.

  • art. 167 d.lgs. n. 42/2004

    La possibilità di un successivo accertamento di compatibilità paesaggistica non esclude la necessità del previo titolo paesaggistico né impedisce l’adozione della sanzione demolitoria in presenza della carenza originaria.

  • art. 27 d.P.R. n. 380/2001

    L’art. 27 del D.P.R. n. 380/2001 impone di adottare un provvedimento di demolizione per tutte le opere che siano, comunque, costruite senza titolo in aree sottoposte a vincolo paesistico.

    In area paesaggisticamente vincolata, il potere repressivo può essere esercitato per opere prive dei titoli necessari, indipendentemente dall’esatta qualificazione del titolo edilizio richiesto.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti in camera di consiglio.

Massime di principio

  • In area sottoposta a vincolo paesaggistico, qualsiasi intervento idoneo ad alterare il pregresso stato dei luoghi deve essere previamente assistito dall’autorizzazione paesaggistica, anche quando il privato ne contesti la rilevanza edilizia o ne sostenga la natura pertinenziale.
  • La realizzazione di un’opera in area vincolata in assenza sia del titolo edilizio sia dell’autorizzazione paesaggistica legittima l’adozione della sanzione demolitoria come atto doveroso e vincolato, senza che sia necessario stabilire in via preliminare quale specifico titolo edilizio sarebbe stato richiesto.
  • La possibilità di ottenere successivamente l’accertamento di compatibilità paesaggistica non sana, di per sé, la carenza originaria dell’autorizzazione né esclude la legittimità dell’ordine di demolizione.
  • La disponibilità di superficie edificabile residua secondo il titolo edilizio originario o secondo gli strumenti urbanistici vigenti non esonera il proprietario dall’obbligo di acquisire preventivamente i titoli abilitativi richiesti per la concreta realizzazione dell’opera.
  • Una tettoia di dimensioni non irrilevanti, stabilmente ancorata e incidente sull’assetto planovolumetrico può integrare una trasformazione edilizia permanente, anziché una mera pertinenza o un elemento accessorio di arredo, con conseguente necessità del titolo edilizio previsto dalla disciplina urbanistica.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventiAutorizzazione paesaggistica
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggio
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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