Cassazione Penale, Sentenza n. 22301/2022 del 08/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto incidente di esecuzione chiedendo la dichiarazione di inefficacia del sequestro disposto dal Tribunale di Chieti il 20/12/2018. Ha dedotto che fosse decorso il termine di efficacia previsto dal secondo comma dell'art. 24 d.lgs. n. 159/2011 e ha censurato altresi il mancato rispetto del termine per il deposito della relazione dell'amministratore ex art. 41. Sosteneva che il Tribunale avrebbe applicato il comma 6‑bis dell'art. 27 ritenendo che i termini ricominciassero dopo la nuova trasmissione degli atti a seguito del regolamento di competenza; secondo il ricorrente tale norma non era applicabile ratione temporis e presupporrebbe l'esistenza di un provvedimento di confisca non ancora adottato.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente. La Corte ha condiviso la motivazione del Tribunale che ha ritenuto che Velmishi non fosse titolare di un diritto reale, né di un diritto di godimento o di garanzia sul bene sequestrato, né titolare di un credito o di una pretesa obbligatoria immediatamente compromessa dal sequestro. Il presunto danno invocato da Velmishi derivava dal licenziamento subito dopo la disdetta del contratto di affitto comunicata dall'amministratore giudiziario alla Sogepa (affittuaria e datrice di lavoro), evento che non risulta neppure impugnato e che, in ogni caso, riguardava contestazioni che spettano direttamente alla Sogepa. Per tali ragioni la Corte non ha esaminato i motivi sostanziali relativi agli articoli invocati e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011, art. 24
Riferimento al termine di efficacia del sequestro; nella sentenza la questione temporale è stata sollevata dal ricorrente ma non è stata decisa sul merito, perché il giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione.
d.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011, art. 41
Richiamato in relazione al termine per il deposito della relazione dell'amministratore; anche questa censura non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità fondata sulla mancanza di legittimazione del ricorrente.
d.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011, art. 27, comma 6‑bis
Norma invocata dal ricorrente quale possibile causa di ricomputo dei termini dopo la nuova trasmissione degli atti; il ricorso sosteneva la non applicabilità ratione temporis e l'esigenza di un provvedimento di confisca. La Corte tuttavia non è entrata nel merito di questa specifica interpretazione, avendo deciso per inammissibilità per difetto di legittimazione.
Massime di principio
- Per proporre un incidente di esecuzione nel procedimento di prevenzione occorre una legittimazione fondata su un pregiudizio diretto e immediato riconducibile al bene sequestrato: titolaritá formale del bene, diritti reali o di godimento gravanti sul bene, o crediti/pretesi obbligatorie immediatamente lesi dalla destinazione del bene alla confisca.
- Pregiudizi meramente indiretti o consequenziali (es. perdita del lavoro a seguito di disdetta di un contratto di affitto comunicata dall'amministratore giudiziario) non costituiscono automaticamente titolo per l'incidente di esecuzione a meno che il terzo non dimostri un legame giuridico diretto con il bene o una posizione sostanzialmente compromessa dalla misura.
- Se la decisione impugnata motiva il rigetto per difetto di legittimazione, il ricorrente in cassazione deve censurare specificamente quelle argomentazioni; argomentazioni generiche o la sola riproposizione del pregiudizio non sono sufficienti per ottenere l'ammissione del ricorso.
- Questioni di computo dei termini o di applicabilità di norme sopravvenute (es. comma 6‑bis art. 27) richiedono che il ricorrente abbia preventivamente titolo processuale per farle valere; la questione di diritto non potrà essere esaminata se manca la condizione di ammissibilità per vizio di legittimazione.
- In situazioni analoghe, il terzo che ritenga lesi i propri diritti deve considerare azioni alternative più adeguate (ad es. impugnazione del licenziamento o azioni dirette contro l'affittuaria) quando il pregiudizio deriva da atti diversi dal sequestro o quando il rapporto giuridico rilevante non è direttamente sul bene sequestrato.
- Nelle impugnazioni è essenziale argomentare punto per punto le deduzioni del giudice di merito: la mancata contestazione delle ragioni espresse nel provvedimento impugnato può comportare l'inammissibilità del ricorso.
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