Sentenza n. 1471/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento - della determina dirigenziale del Comune di Catania – URB - Urbanistica e Gestione del Territorio-URBAMET, del 7 febbraio 2025 numero -OMISSIS-, notificata ad entrambi i ricorrenti il 17 febbraio 2025, contenente ingiunzione di demolizione delle opere contestate e di ripristino dello stato dei luoghi; - nonché di ogni ulteriore atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o conseguenziale, ivi compresi, ove occorra: a) la nota del Comune di Catania del 17 gennaio 2025 prot. -OMISSIS-, richiamata nella sopradetta determina e conosciuta a seguito di formale richiesta di accesso agli atti soddisfatta in data 20 marzo 2025; b) il silenzio diniego formatosi sull’istanza di accertamento di conformità; c) il verbale della Polizia Municipale del 14 febbraio 2003, prot. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a opere di trasformazione e frazionamento di unità immobiliari, nonché gli atti presupposti e il rigetto dell'istanza di sanatoria
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno contestato l'ingiunzione di demolizione deducendo, anzitutto, l'insussistenza di aumenti di volumetria e superficie utile: gli interventi sarebbero consistiti nella rimozione di una porzione non calpestabile del solaio del sottotetto, nella realizzazione di soppalchi, in opere interne e nella copertura di un balcone, senza modificazione della copertura del fabbricato. Hanno inoltre negato l'avvenuto frazionamento dell'unità immobiliare, sostenendo che la porta divisoria fosse apribile, e hanno invocato la riconducibilità delle opere alla manutenzione straordinaria, al recupero abitativo del sottotetto o agli interventi disciplinati dalla normativa regionale, con conseguente sufficienza della SCIA o applicabilità di una sanzione pecuniaria anziché della demolizione. In secondo luogo, hanno contestato il presupposto del silenzio-rigetto dell'istanza di accertamento di conformità presentata ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. 380/2001, sostenendo che per tale istanza non si sarebbe formato il silenzio-diniego, che la richiesta di integrazione documentale sarebbe stata comunicata a un soggetto estraneo e che il Comune non avrebbe svolto adeguata istruttoria né comunicato il preavviso di rigetto. Hanno inoltre sostenuto che, per effetto dell'art. 36-bis del d.P.R. 380/2001, sopravvenuto all'istanza, si sarebbe formato il silenzio-assenso prima dell'adozione dell'ordinanza di demolizione. Infine, hanno dedotto l'illegittimità dell'ordine demolitorio per omessa comunicazione del preavviso di diniego. Nel corso del giudizio hanno presentato una nuova istanza di sanatoria ex art. 36-bis e hanno chiesto la cessazione della materia del contendere o un rinvio, prospettando l'intervenuta compatibilità paesaggistica delle opere.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso e ha compensato integralmente le spese. Ha escluso la cessazione della materia del contendere perché l'ingiunzione di demolizione non risultava annullata o ritirata dal Comune e la nuova istanza di sanatoria, presentata durante il giudizio, era estranea all'oggetto del processo, limitato all'ordinanza impugnata e ai suoi atti presupposti. Ha inoltre negato il rinvio, non ricorrendo le situazioni eccezionali richieste dall'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. Nel merito, ha respinto il primo e il terzo motivo, ritenendo necessario valutare unitariamente l'insieme degli interventi e non atomisticamente le singole opere. Soppalchi, aumento delle superfici utili e abitabili, frazionamento, nuovi accessi, modificazione degli ambienti, cucine e servizi, ampliamento del ballatoio e uso della copertura come terrazzo avevano prodotto una significativa trasformazione edilizia, con incremento di volumetrie e superfici, tale da richiedere il permesso di costruire. Non era quindi sufficiente la comunicazione di inizio lavori né risultavano applicabili le discipline invocate dai ricorrenti per escludere la demolizione. Ha respinto anche il secondo motivo. L'incompletezza della documentazione e, soprattutto, la mancata acquisizione preventiva della necessaria compatibilità paesaggistica impedivano la formazione del silenzio-assenso. Il giudice ha richiamato l'art. 20, comma 8, del d.P.R. 380/2001, che esclude tale meccanismo nei procedimenti edilizi riguardanti immobili soggetti a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, ritenendo la regola applicabile a maggior ragione alle sanatorie. Il parere della Soprintendenza era intervenuto soltanto nel corso del giudizio e non poteva incidere sulla legittimità dell'ordine di demolizione adottato in precedenza. La trasmissione della richiesta di integrazione a un soggetto diverso dai ricorrenti non alterava l'esito, poiché gravava sui richiedenti l'onere di presentare una documentazione completa e di acquisire le condizioni necessarie alla sanatoria; inoltre, l'entità degli abusi era comunque incompatibile con la sanatoria ex art. 37. È stata respinta anche la censura relativa all'omesso preavviso di rigetto: l'ordine di demolizione è un provvedimento sanzionatorio vincolato e non un diniego, mentre, rispetto all'istanza di sanatoria, la garanzia partecipativa risultava soddisfatta dalla richiesta di integrazione documentale.
Norme richiamate
art. 37 d.P.R. 380/2001
La disciplina dell'accertamento di conformità invocata dai ricorrenti non era comunque applicabile, in ragione dell'entità complessiva delle opere abusive e della loro incompatibilità con la sanatoria.
art. 36 d.P.R. 380/2001
Il Comune aveva ricondotto l'istanza di sanatoria alla disciplina dell'accertamento di conformità e ne aveva affermato il rigetto per silenzio.
art. 36-bis d.P.R. 380/2001
La successiva istanza fondata su tale disposizione non incideva sul giudizio relativo all'ordinanza di demolizione; inoltre, non poteva determinare silenzio-assenso in assenza della preventiva compatibilità paesaggistica.
art. 20, comma 8, d.P.R. 380/2001
"casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali paesaggistici o culturali"
Il silenzio-assenso è escluso nei procedimenti edilizi riguardanti immobili sottoposti a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali; la regola opera a maggior ragione nei procedimenti di sanatoria.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Il rinvio della trattazione è ammesso solo in presenza di situazioni eccezionali, non ravvisabili nell'attesa della definizione di una nuova istanza di sanatoria estranea all'oggetto del giudizio.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto non è applicabile all'ordine di demolizione, provvedimento sanzionatorio vincolato; rispetto all'istanza di sanatoria, la partecipazione era stata soddisfatta mediante la richiesta di integrazione documentale.
Massime di principio
- Nella valutazione della legittimità di un intervento edilizio abusivo, le opere realizzate sul medesimo immobile devono essere considerate unitariamente e complessivamente; non è consentito frazionare gli interventi per ricondurre ciascuno di essi a una categoria edilizia meno onerosa e così eludere la necessità del permesso di costruire.
- La realizzazione di soppalchi, l'incremento delle superfici utili e abitabili, il frazionamento dell'unità immobiliare, la creazione di nuovi accessi e servizi, l'ampliamento di elementi pertinenziali e l'utilizzo della copertura come terrazzo possono integrare, valutati nel loro insieme, una trasformazione edilizia con aumento di volume e superficie incompatibile con la manutenzione straordinaria o con una mera comunicazione di inizio lavori.
- Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, ambientale o culturale non opera il silenzio-assenso nei procedimenti di rilascio del permesso di costruire e, a maggior ragione, nei procedimenti di sanatoria, se manca il preventivo rilascio della dichiarazione di compatibilità paesaggistica.
- Il parere o la dichiarazione di compatibilità paesaggistica acquisiti successivamente all'adozione dell'ordine di demolizione, anche nel corso del giudizio, non incidono sulla legittimità dell'atto impugnato né determinano la cessazione della materia del contendere se l'amministrazione non ha ritirato o annullato l'ordine demolitorio.
- L'ordine di demolizione edilizia, quale provvedimento sanzionatorio vincolato, non è soggetto alla comunicazione del preavviso di rigetto prevista dall'art. 10-bis della l. 241/1990.
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