Sentenza n. 4241/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.3954/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 3954/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero a riconoscere 1.000 euro per gli anni scolastici 2021/2022 e 2024/2025 mediante assegnazione della carta elettronica docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata, che aveva riconosciuto il diritto alla somma complessiva di 1.000 euro per gli anni scolastici 2021/2022 e 2024/2025, da corrispondere mediante la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Ha dedotto il mancato adempimento del Ministero e chiesto l’ordine di esecuzione, le penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese. Il Ministero si è costituito per resistere.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti precisati in motivazione e dichiarato l’inottemperanza del Ministero. Ha assegnato all’Amministrazione 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore, per pagare le somme dovute in base al titolo, detratti eventuali pagamenti già effettuati. I conteggi della ricorrente non vincolano l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi: questi devono essere verificati per misura e decorrenza secondo il titolo e la legge, compresi gli artt. 1283 e seguenti c.c.; sono inoltre dovuti gli accessori e gli oneri aventi titolo nel provvedimento, nonché gli interessi legali maturati dopo il ricorso, nei limiti indicati in motivazione. Ha respinto la richiesta di astreinte, perché l’importo esiguo del debito renderebbe la penalità eccessivamente afflittiva e quindi manifestamente iniqua. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine; il commissario dovrà eseguire l’incarico entro i successivi 60 giorni e determinare definitivamente il residuo dovuto. Nessun compenso è riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali al 15% e contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, dal momento che la pretesa fatta valere è sorretta da idonea documentazione né è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di un titolo passato in giudicato, quando il debitore pubblico non abbia adempiuto alla pretesa documentata.
artt. 1283 e ss. c.c.
va riaffermato che l’entità delle somme qui richieste, così come calcolata da parte ricorrente, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, dei quali andrà comunque verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri costituiti dal titolo e dalla legge (artt. 1283 e ss. cod. civ.).
Nel giudizio di ottemperanza la quantificazione proposta dal creditore non vincola definitivamente l’Amministrazione per capitale residuo e interessi: la misura e la decorrenza devono essere determinate in base al titolo e alla disciplina legale applicabile.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
È comunque decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, di cui all'art.14 del Decreto-legge 31 dicembre 1996, n.669 convertito dalla Legge 28 febbraio 1997, n.30, secondo cui le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono, a decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro, ciò prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.
Per avviare il recupero coattivo di somme dovute in forza di un titolo esecutivo, le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici beneficiano del termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
mentre non sono dovute le somme di cui alla lettera b) dal momento che è escluso l'uso delle astreintes di cui all’art.114, comma 4 lett.e) c.p.a. laddove ciò risulti “manifestamente iniquo” ovvero sussistano “altre ragioni ostative” come appunto nella fattispecie in cui l'esiguità del debito è tale da far apparire l'invocata penalità di mora eccessivamente afflittiva;
La penalità di mora può essere esclusa quando risulti manifestamente iniqua; l’esiguità del debito può costituire ragione ostativa se rende la misura eccessivamente afflittiva.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio nell’importo di € 800,00 (ottocento/00) per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6-bis.1 del DPR n. 115/2002).
Il contributo unificato è posto a carico dell’Amministrazione secondo legge solo se dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza consente di conseguire l’attuazione di un credito riconosciuto da un titolo giudiziale passato in giudicato; la pretesa deve essere documentata e non adeguatamente contrastata dall’Amministrazione debitrice.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice ordina il soddisfacimento del diritto secondo il titolo, ma non attribuisce al creditore una quantificazione unilateralmente vincolante: capitale residuo e interessi devono essere verificati per importo e decorrenza alla luce del titolo e delle norme applicabili.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando sia manifestamente iniqua o ricorrano altre ragioni ostative; l’esiguità del debito può rendere l’astreinte eccessivamente afflittiva.
- In caso di mancata ottemperanza entro il termine assegnato, il giudice può nominare un commissario ad acta, attivabile dal creditore dopo la scadenza, affinché determini il residuo dovuto e adotti gli atti necessari all’esecuzione.
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