Cassazione Penale, Ordinanza n. 27838/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Dal testo non sono desumibili ulteriori ragioni della declaratoria di inammissibilità, né il reato oggetto del giudizio di merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Dal testo disponibile emerge solo il dispositivo della decisione della Corte di cassazione: il ricorso è stato proposto avverso la sentenza del 26/06/2025 della Corte d'appello di Bari da un soggetto indicato come nato a Bari il 20/01/1994. Tuttavia non sono riportati i fatti di causa, il titolo di reato contestato, né i motivi specifici del ricorso; risulta soltanto che la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Viene applicata la conseguenza economica tipica della declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è normalmente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- In assenza del testo motivazionale della sentenza non è possibile desumere principi ulteriori su responsabilità penale, qualificazione del fatto o trattamento sanzionatorio.
Come è indicizzato
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