Ordinanza n. 108/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, anche con misura cautelare ex art. 56 c.p.a. - del provvedimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, protocollo m.pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE U.0058682.20-10-2025 con il quale è stata rigettata l'istanza presentata dalla ricorrente ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, finalizzata al riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno acquisito in Spagna: - del parere negativo prot. AOODGINTCO n. 8644 del 5 giugno 2024 reso dal Ministero dell'Università e della Ricerca sul riconoscimento del corso denominato: “Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, asseritamente frequentato presso l'Universidad San Jorge - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel; - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato ivi compreso il preavviso di rigetto formulato ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento di un titolo di specializzazione su posto di sostegno conseguito in Spagna, unitamente al parere negativo sul corso formativo e al preavviso di rigetto
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha rigettato, ai sensi dell'art. 16, comma 1, d.lgs. n. 206/2007, l'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno acquisito in Spagna. Sono stati altresì impugnati il parere negativo del Ministero dell'Università e della Ricerca relativo al corso denominato “Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, frequentato presso un'università spagnola in collaborazione con soggetti privati, nonché gli atti connessi, compreso il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990. In sede cautelare la ricorrente ha dedotto, secondo quanto emerge dall'ordinanza, l'inadeguata valutazione della documentazione prodotta e dell'esperienza professionale maturata nel settore; ha inoltre rappresentato il pregiudizio derivante dalla possibile risoluzione del contratto di insegnamento su posto di sostegno in corso.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha confermato il precedente decreto cautelare di accoglimento n. 6410/2025, sospendendo gli effetti del diniego anche ai fini del riesame dell'istanza. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha rilevato, a un primo e sommario esame, che l'Amministrazione non sembra aver adeguatamente valutato la documentazione prodotta e l'esperienza professionale dell'interessata. Ha inoltre considerato che le differenze formative tra gli ordinamenti possono essere superate mediante l'imposizione di adeguate misure compensative. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto rilevante il rischio che il diniego determini la risoluzione del contratto individuale di lavoro in essere. La fissazione dell'udienza di merito è stata demandata a separato avviso, subordinatamente alla manifestazione di interesse della ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 16, comma 1, d.lgs. n. 206/2007
Costituisce la base normativa dell'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito in Spagna.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Riguarda il preavviso di rigetto impugnato insieme al diniego.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare sulla quale il TAR si è pronunciato.
art. 56 c.p.a.
È richiamato con riferimento alla richiesta di misura cautelare monocratica.
Massime di principio
- In sede cautelare, il fumus boni iuris può sussistere quando l'amministrazione non abbia adeguatamente valutato la documentazione prodotta dall'interessato e la sua esperienza professionale rilevante ai fini del riconoscimento di una qualificazione estera.
- Le differenze formative tra l'ordinamento dello Stato di origine e quello italiano non impongono necessariamente il rigetto della domanda di riconoscimento, potendo essere superate mediante l'imposizione di adeguate misure compensative.
- Ai fini del periculum in mora, è rilevante il rischio concreto che il diniego del riconoscimento determini la risoluzione del contratto di lavoro già in essere con l'interessato.
- L'accoglimento della domanda cautelare può comportare la sospensione degli effetti del diniego anche ai fini del riesame dell'istanza da parte dell'amministrazione.
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